Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. 49
Titolo:Statuto della Comunità montana dell'Alta Valle dell'Esino - Zona F.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 dicembre 1974, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo statuto della comunità montana dell'Alta Valle dell'Esino, zona “F”, nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

TITOLO I

Costituzione, finalità, compiti e strumenti della comunità montana

Art. 1


Il presente statuto disciplina la comunità montana dell'Alta Valle dell'Esino costituita tra i comuni di Arcevia, Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Fabriano, Genga, Matelica, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra S.

Quirico a norma degli artt. 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12. La comunità, ente di diritto pubblico, ha sede in Fabriano.


Art. 2


La comunità, che è disciplinata dai principi generali della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla legge regionale citata nel precedente articolo, è l'unità elementare di programmazione socio economica ed urbanistica nel territorio di competenza, per l'attuazione dei fini indicati dagli artt. 1 e 6 della legge regionale.

A tale scopo, assumendo anche le funzioni delegate dagli enti che la costituiscono e dalla Regione, esercita i comiti istituzionali indicati nell'art. 7 della legge regionale, mediante gli strumenti di cui all'art. 8 della legge stessa, favorendo, con particolare riguardo, lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici.


TITOLO II

Struttura e funzionamento degli organi della comunità


Art. 3


Sono organi della comunità montana:

- il consiglio comunitario;

- la giunta esecutiva;

- il presidente della giunta;

- il collegio dei revisori dei conti.


Art. 4


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5.000 abitanti è rappresentato da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri, di cui due di minoranza.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità e dei comuni partecipanti.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità la partecipazione, ad ogni titolo, all'attività o la dipendenza da enti o aziende che abbiano appalti o svolgono lavori per conto della comunità.

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi di fatti che la determinano.


Art. 5


Il consiglio dura in carica 5 anni. Ogni consiglio comunale nomina i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità nella seduta immediatamente successiva a quella in cui ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta e comunque non oltre 60 giorni dalla elezione del consiglio comunale stesso.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana restano in carica sino a diversa nomina del nuovo consiglio comunale.

I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato, salvo quanto disposto dal comma precedente.

Qualora i consiglieri siano assenti senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, il loro comportamento viene segnalato al consiglio comunale che li ha eletti perchè proceda, se lo ritiene opportuno, a sostituirli.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente quarto comma.

Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida della elezione dei propri componenti, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.


Art. 6


Il consiglio è l'organo deliberativo della comunità.

Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo della comunità.

In particolare:

a) approva lo statuto e le sue integrazioni o modificazioni con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente e i componenti della giunta esecutiva;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona;

d) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;

e) delibera il bilancio preventivo entro il 30 settembre;

il conto consuntivo entro il 30 giugno, gli storni di fondi;

f) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;

g) adotta il piano urbanistico;

h) delibera la costituzione, la composizione ed il funzionamento del comitato tecnico;

i) delibera le norme che regolano i rapporti tra comunità e altri enti operanti nel territorio;

l) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

m) delibera l'istituzione degli uffici ed il relativo regolamento, nonchè il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9 della legge regionale;

n) delibera l'acquisto, l'alienazione e l'affitto dei beni immobili e l'assunzione dei mutui;

o) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;

p) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni o altri organismi di cui alla lettera f) dell'art. 7 della legge regionale;

q) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge regionale;

r) delibera l'acquisto, l'affitto e l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

s) delibera l'affidamento delle opere di competenza della comunità, oltre i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 10;

t) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani, sentiti i comuni, comunanze e altri enti interessati;

u) delibera la costituzione di commissioni consiliari e eventuali commissioni consultive per lo studio di particolari problemi;

v) elegge, tra i consiglieri, i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.


Art. 7


Le sedute degli organi collegiali della comunità non sono valide se non in presenza della maggioranza dei loro componenti.

Le delibere collegiali sono approvate a maggioranza, salve le diverse disposizioni della legge regionale che richiedano maggioranze qualificate.

Gli organi medesimi adottano con proprie deliberazioni le norme che regolano il diritto di iniziativa dei consiglieri, le discussioni, l'ordine dei lavori e la disciplina delle sedute.

Il consiglio comunitario si riunisce di norma nel capoluogo della comunità, ma può essere convocato in sede diversa, anche in relazione agli argomenti da trattare.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccetto i casi previsti dalla legge; quelle della giunta e del collegio dei revisori dei conti non sono pubbliche.

Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente, previa deliberazione della giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso della convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio comunitario si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno:

a) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

b) entro il mese di settembre per l'approvazione del programma stralcio annuale relativo all'anno successivo;

c) entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo.

Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno 9 consiglieri o 3 consigli comunali, entro venti giorni dalla richiesta stessa.


Art. 8


Possono presentare proposte al consiglio comunitario:

la giunta, i consiglieri comunitari e ciascun comune membro della comunità.

Il presidente iscrive le proposte ricevute all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data della loro presentazione, nei termini in cui vengono formulate da chi le inoltra.

Per quanto riguarda i comuni, le proposte alla comunità vengono formulate dai consigli comunali e vengono trasmesse dal sindaco, immediatamente dopo la loro adozione, alla presidenza della comunità.


Art. 9


La giunta, eletta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 14 della legge regionale, è composta, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, da nove consiglieri.

Si riunisce:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda 1/3 dei suoi membri.


Art. 10


La giunta, le cui competenze sono regolate dall'art. 16 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio comunitario, salvo dimissioni o revoca.

La giunta delibera, per valori sino ai 10.000.000, l'affidamento delle opere di competenza della comunità.

La giunta può essere revocata dalle funzioni con mozioni sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunitario.

La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo venti dalla presentazione.

La giunta decade quando si riduce per dimissioni o cessazione della carica per qualsiasi causa a meno della metà dei componenti.

Il consiglio comunitario è convocato entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione della carica della giunta per l'elezione della nuova giunta.

In caso di dimissioni o di cessazione di componenti della giunta, salvo il caso previsto dal quinto comma, il consiglio comunitario è convocato entro quindici giorni per la loro sostituzione.


Art. 11


Il presidente della giunta:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunitario;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni del consiglio e della giunta;

d) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione alla comunità in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello statuto regionale.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.


Art. 12


Il consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della giunta i revisori dei conti in numero di 5, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente appartenenti alla minoranza.

Il collegio dura in carica due anni.

Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della comunità montana e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza dalla carica di consigliere e la elezione a membro della giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o sul regolare funzionamento del collegio, con deliberazione del consiglio comunitario presa a maggioranza assoluta.

In tal caso il consiglio procede immediatamente alla sostituzione dei revisori revocati.


Art. 13


Ai componenti della giunta, del consiglio comunitario e del collegio dei revisori dei conti compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza, a titolo di rimborso spese, da stabilirsi con delibera consiliare.

Al presidente della comunità compete una indennità mensile corrispondente a quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti.

Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la comunità montana.


Art. 14


Su tutte le questioni rilevanti ai fini della programmazione, dei piani territoriali e della politica generale della comunità, la comunità stessa, per mezzo della giunta e con il controllo del consiglio, organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie presenti nel territorio della comunità, al fine di consentire e favorire la loro partecipazione al processo formativo delle scelte di programmazione e di piano e alla loro attuazione.

La comunità investe le popolazioni, attraverso le associazioni e gli enti di cui al comma precedente, anche sulle scelte e sulle prese di posizione di politica generale che intenda operare ed assumere.

Invia, per gli eventuali suggerimenti, ai consigli comunali dei comuni membri, informazioni sulle decisioni in corso e documentazione su di esse, quando riguardino questioni di cui ai commi precedenti.

Il parere dei consigli comunali viene preventivamente richiesto anche quando lo richiedano almeno 9 consiglieri.


TITOLO III

Organizzazione dei servizi ed uffici della comunità


Art. 15


Il segretario della comunità è nominato dal consiglio.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.

Tiene i registri di contabilità della comunità montana.

Sovrintende secondo le direttive della giunta e del consiglio comunitario all'attuazione dei compiti amministrativi propri della comunità.


Art. 16


Per il funzionamento dei propri uffici la comunità montana si avvarrà del personale comandato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge statale 3.12.1971, n. 1102, dalla Regione, province e comuni.

Accordi per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla giunta con gli enti interessati, salvo ratifica del consiglio.

Può conferire incarichi a tempo determinato prioritariamente ad istituti ed enti pubblici;

a enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.

Il consiglio della comunità decide in merito.


Art. 17


Il comitato tecnico, previsto dall'art. 9 della legge regionale come organo consultivo della giunta ai fini della preparazione ed attuazione del piano zonale, è nominato con deliberazione della giunta.

Il comitato tecnico è costituito da 9 membri di cui:

a) 1 funzionario della Regione designato dalla giunta regionale fra i componenti dell'ufficio del programma;

b) 5 rappresentanti della comunità eletti dal consiglio comunitario con voto limitato a tre, scelti fra persone aventi i requisiti tecnici necessari e non facenti parte del consiglio comunitario nè dei consigli comunali dei comuni membri;

c) 1 rappresentante di enti che operano nel territorio con piani e programmi sottoposti all'approvazione della Regione e dello Stato, eletti dal consiglio comunitario tra quelli proposti, nella misura di uno per ogni ente, dagli enti stessi;

d) 2 rappresentanti dei comuni membri eletti dal consiglio comunitario, con voto limitato a uno, fra quelli designati dai consigli comunali dei comuni membri.


Art. 18


Il comitato tecnico è convocato e presieduto dal presidente della comunità, su deliberazione della giunta che ne stabilisce l'ordine del giorno.

La giunta può sentire il parere del comitato tecnico su ogni questione che rientri nell'ambito della sua competenza.

Il parere del comitato è obbligatorio nei casi di cui agli artt. 21 e 22 della legge regionale.

Il comitato deve altresì essere sentito sui piani urbanistici e sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e su eventuali proposte di modificazione.

Può formulare osservazioni e proposte in ordine alla attuazione dei programmi della comunità e degli enti operanti nel territorio comunitario.

Il parere del comitato deve risultare da apposito verbale;

nella stesura dello stesso è fatta menzione motivata dei pareri e delle opinioni dissenzienti.

Le funzioni di segretario del comitato sono assicurate da un funzionario dell'ufficio della comunità.


TITOLO IV

Criteri e procedure della programmazione della comunità


Art. 19


Entro un anno dall'approvazione dello statuto, la comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona, il quale sulla base delle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, deve prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi, indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

La proposta di piano, deliberata dal consiglio comunitario, viene trasmessa alle amministrazioni provinciali e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per 30 giorni:

ne viene data pubblica informazione e diffusione, per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione, unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e delle province, per l'approvazione da parte del consiglio regionale.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli enti operanti nel territorio almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.


Art. 20


Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale, la comunità montana adotta i piani urbanistici territoriali, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni ed alle indicazioni del piano di sviluppo economico sociale della comunità.


TITOLO V

Norme sulla contabilità e amministrazione


Art. 21


I verbali delle riunioni del consiglio debbono essere inviati in copia entro 20 giorni a ciascun comune facente parte della comunità montana e a tutti i membri del consiglio.

I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta devono essere pubblicate nell'albo pretorio della comunità nei termini di legge.

Debbono inoltre essere inviate al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, sezione autonoma di Ancona, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6.6.1973, n. 12. I comuni membri della comunità e gli altri enti operanti nel territorio sono impegnati ad inviare in visione alla comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti relativi al piano di sviluppo economico-sociale della zona, per la cui elaborazione la comunità è, a sua volta, tenuta a consultare i comuni interessati.


Art. 22


Il regolamento di amministrazione provvede alla determinazione di norme di funzionamento degli uffici della comunità e si conforma, per quanto possibile, ai regolamenti di amministrazione di altri enti pubblici.


Art. 23


Il regolamento di contabilità, per quanto attiene all'impegno, alla liquidazione e alla ordinazione delle spese si uniforma in quanto possibile alle vigenti norme sulla contabilità degli enti locali.

Il tesoriere della comunità è nominato dal consiglio.

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dovranno essere fatti esclusivamente dal tesoriere rispettivamente in base a regolari ordini d'incasso e mandati di pagamento, che vanno firmati dal presidente, da un assessore e dal segretario.


Art. 24


Alle spese necessarie per il funzionamento della comunità montana si provvede con i fondi costituiti:

a) da assegnazioni di finanziamenti alla comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei comuni membri della comunità nella misura fissata dal consiglio, sentiti i comuni partecipanti e avuto riguardo in ogni caso anche alla consistenza della popolazione residente;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.


Art. 25


La comunità montana può aderire alla Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM) con sede in Roma.


Art. 26


In caso di cessazione o scioglimento, per qualsiasi causa, della comunità montana, nella titolarità di tutti i rapporti patrimoniali a essa afferenti subentra l'ente pubblico al quale siano affidate le funzioni e al quale sia commesso il perseguimento delle finalità proprie della comunità montana secondo le disposizioni legislative e del presente statuto.

Ove le funzioni comunitarie siano affidate a diversi enti pubblici, vale il criterio della prevalenza, da applicarsi nel senso della devoluzione dell'intero patrimonio all'ente pubblico al quale siano affidate le prevalenti funzioni comunitarie.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai commi precedenti risultino per qualsiasi causa inapplicabili, il patrimonio della comunità è liquidato da tre liquidatori nominati dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale adottata assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Compiuta la liquidazione il patrimonio è devoluto pro quota ai comuni partecipanti, nelle stesse proporzioni stabilite per la partecipazione dei medesimi comuni al finanziamento della comunità.


Norme transitorie


I In attesa del piano pluriennale di sviluppo, la comunità può utilizzare i finanziamenti previsti in suo favore per investimenti straordinari, a seguito di adozione di piani stralcio.

II In attesa dell'approvazione del presente statuto e della nomina del tesoriere della comunità, funge da tesoriere della comunità stessa la tesoreria del comune sede della comunità.