Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 46
Titolo:Modificazioni alla L.R. 3 gennaio 1994, n. 1 inerente rifinanziamento della L.R. 1 agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve medio termine.
Pubblicazione:( B.U. 29 dicembre 1994, n. 120 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario




Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 3 gennaio 1994, n. 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 1 agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di "leasing mobiliare", l'accesso al credito a breve e medio termine, a facilitare l'accesso a nuovi strumenti finanziari da parte delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa statale in attuazione della disciplina comunitaria, e delle imprese artigiane, nonchè le azioni previste dalle direttive e dai regolamenti comunitari, è affidato in gestione alla Finanziaria Regionale Marche un finanziamento di lire 8.100 milioni per il quinquennio 1993-1997 con quote annuali di lire 1.300 milioni per il 1993 e lire 1.700 milioni per gli anni dal 1994 al 1997".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 1/1994 è sostituito dal seguente:
"2. Settecento milioni di ciascuna quota annuale sono utilizzati prioritariamente per il concorso sugli interessi dei mutui, della durata massima di cinque anni, contratti dalle piccole e medie imprese industriali e dalle imprese artigiane di cui al comma 1 con sede legale nella regione Marche ed ivi operanti, che assumono lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e che nel triennio precedente non abbiano proceduto a diminuzione del personale".