Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 51
Titolo:Celebrazioni per il VII Centenario Lauretano.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 dicembre 1994, n. 120)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. La Regione, nell'ambito delle celebrazioni per il VII centenario lauretano, al fine di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Santuario di Loreto e d'incrementare l'afflusso del turismo religioso, promuove un programma di interventi finanziari per sostenere iniziative turistiche, religiose, informative, educative, di recupero artistico e dell'assetto urbano, da realizzarsi nel periodo 10 dicembre 1994 - 10 dicembre 1995.


1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 è finalizzato:
a) per i supporti tecnici e organizzativi e logistici finalizzati alla realizzazione di convegni, incontri, seminari ed altre iniziative a carattere nazionale ed internazionale;
b) alla realizzazione di strutture per l'accoglienza turistica e di opere finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale della città di Loreto;
c) alla realizzazione di ogni altro intervento od iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.



1. Per la predisposizione e la realizzazione del programma di cui all'articolo 1 è istituito uno speciale "Comitato regionale per le celebrazioni lauretane" composto da:
a) presidente della giunta e del consiglio regionale;
b) presidente della provincia di Ancona;
c) sindaco del Comune di Loreto;
d) vescovo di Loreto;
e) prefetto di Ancona;
f) il presidente dell'APT di Loreto;
g) due esperti designati dalla delegazione pontificia, d'intesa con il comune di Loreto;
h) il presidente delle opere laiche di Loreto;
i) un rappresentante del comitato organizzatore del VII centenario.

2. I componenti del comitato regionale possono farsi rappresentare da propri delegati.
3. Il comitato regionale è costituito con decreto del presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.
4. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e dell'attività stabilita dal comitato provvede un ufficio di segreteria.
Il personale e il supporto organizzativo necessario al funzionamento dell'ufficio di segreteria sono definiti, avvalendosi anche di personale del comune di Loreto, della delegazione pontificia per il santuario di Loreto e dell'APT di Loreto, con deliberazione della giunta regionale.
Con la stessa deliberazione la giunta regionale nomina il responsabile.

5. Il comitato ha sede presso la delegazione pontificia per il santuario di Loreto.


1. Entro quindici giorni dalla sua costituzione il comitato approva il programma delle iniziative e degli interventi e le modalità della loro attuazione.
2. Il programma proposto dal comitato con il relativo piano di spesa è trasmesso alla giunta regionale per la sua approvazione.
Il programma dovrà essere approvato entri dieci giorni.

3. Scaduto tale termine il comitato procede alla realizzazione delle iniziative e degli interventi proposti nel limite della spesa coperta dal finanziamento di cui alla presente legge.
4. Entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il comitato rimette alla giunta regionale una relazione conclusiva di quanto svolto e dei risultati conseguiti.


1. Per il periodo dal 10 dicembre 1994 al 10 dicembre 1995 al comune di Loreto non si applicano le limitazioni temporali stabilite dall'articolo 8 comma 2 della L.R. 5 agosto 1994, n. 12.


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera b) dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dalle lettere a) e c) dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a lire 2.500 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1994 partita 17 elenco 2;
b) quanto a lire 500 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma iscritta a carico del capitolo 5100201 partita 22 dell'elenco 2.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo globale del capitolo 5100201 iscritto ai fini del bilancio pluriennale all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1995 di cui alla partita 22 dell'elenco 2.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'attuazione della presente legge sono iscritte a carico dei sottoindicati capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995:
a) "Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico artistico, ambientale e turistico della città di Loreto", con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni;
b) "Spese occorrenti per la celebrazione del VII centenario lauretano" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 3.000 milioni.