Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 3
Titolo:Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1995, n. 2)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:Editoria – Telecomunicazione
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.

Sommario





1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle scelte dell'amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale. A tale scopo la Regione attua iniziative autonome nel campo della comunicazione, valorizza il pluralismo informativo, concorre, utilizzando gli strumenti più idonei, alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico; incentiva, anche con apposite convenzioni, gli organi locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di programmi attinenti la realtà economica, sociale, culturale e istituzionale delle Marche.
2. La Regione promuove, altresì, la ricerca storica, letteraria e artistica, anche attaverso la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale.


1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, nei limiti di cui all'articolo 6, la Regione programma interventi tesi a:
a) adeguare continuamente le proprie strutture organizzative alle esigenze della comunicazione;
b) promuovere con opportuni incentivi l'istituzione e l'adeguamento di analoghe strutture degli enti locali singoli e associati;
c) valorizzare l'immagine della Regione e della sua realtà complessiva anche attraverso convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive private locali;
d) sostenere la produzione di informazione locale da parte delle emittenti private;
e) concorrere a garantire la più ampia diffusione del servizio pubblico radiotelevisivo;
f) favorire intese fra servizio pubblico ed emittenza privata per l'installazione dei ripetitori radiotelevisivi;
g) sostenere la stampa di informazione periodica regionale e locale;
h) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale;
i) sostenere e qualificare l'editoria pubblica e privata marchigiana attraverso programmi di pubblicazioni e collane editoriali di settore.



1. E' istituito presso la presidenza del consiglio regionale il registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, la cui tenuta è affidata al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. I benefici della presente legge sono concessi esclusivamente alle imprese iscritte nel registro che viene aggiornato annualmente.
2. Sull'iscrizione ai registri e loro aggiornamento esprime parere il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
3. L'istanza d'iscrizione va presentata alla presidenza del consiglio regionale dai legali rappresentanti dell'impresa corredata di:
a) atto costitutivo;
b) attestato di iscrizione nel registro delle imprese;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa relativa all'applicazione al personale dipendente o comunque utilizzato del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza.



1. E' istituito altresì presso la presidenza del consiglio regionale un registro regionale delle testate di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrate a norma di legge da almeno cinque anni dall'approvazione della presente legge e che abbiano avuto pubblicazione negli ultimi tre anni dalla data dell'approvazione della presente legge con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche.
2. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali delle Marche per il territorio marchigiano.
3. Per l'iscrizione al suddetto registro vale quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.


1. Gli interventi della presente legge sono destinati a quei soggetti, iscritti nei registri di cui agli articoli 3 e 4, che siano:
a) aziende editoriali regionali che producano periodici o collane di volumi che per contenuti, diffusione e sede redazionale risultino prevalentemente finalizzati all'informazione ed all'approfondimento della realtà e della storia sociale, economica e culturale della regione marchigiana;
b) emittenti televisive private locali che abbiano redazioni nelle Marche, diffondano prevalentemente in tale ambito e producano trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale marchigiana;
c) emittenti radiofoniche locali private con caratteristiche analoghe a quelle descritte al punto b) che trasmettano quotidianamente notizie di interesse regionale;
d) comuni singoli o associati che intendano dotarsi di strumenti di informazione alla cittadinanza sulle relative realtà locali o attivare programmi editoriali pluriennali per la conoscenza e lo studio, scientificamente qualificato, della storia locale.

2. Nella destinazione degli interventi sarà data priorità alle imprese cooperative ed ai consorzi di cooperative, in particolare a quelle editrici di periodici iscritti nel registro nazionale della stampa presso l'ufficio del garante della presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà tenuto particolare conto delle iniziative promosse e gestite dai comuni associati nelle forme previste dalla legge 142/1990 e da donne in forma associata; di quelle volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; di quelle tese a facilitare l'accesso all'informazione da parte degli emigrati marchigiani all'estero e degli immigrati extracomunitari nelle Marche.
3. Verrà data altresì priorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a quelle testate che realizzino, con periodicità almeno quindicinale, informazione locale, nonchè alle emittenti radiotelevisive che dedichino almeno il 30 per cento a titolo gratuito della propria programmazione all'informazione locale.
4. Sono esclusi dagli interventi gli organi di informazione che utilizzino più del 70 per cento dei propri spazi per passaggi e inserzioni pubblicitari. La fruizione dei benefici è condizionata alla presentazione dei rendiconti o dei bilanci aziendali relativi ai due anni precedenti a quello per il quale si chiede il contributo regionale.


1. La Regione al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva. A tal fine la Regione programma interventi per:
a) attivare linee di credito agevolato per le imprese editoriali che svolgono attività nelle Marche;
b) contributi agli acquisti di carta e servizi;
c) contributi alla spesa per la realizzazione di notiziari;
d) contributi per l'acquisto di tecnologie anche informatiche, di locali e per l'affitto di sedi in aree per insediamenti produttivi;
e) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale.



1. La Regione Marche, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo (CEE) e della formazione ordinaria, sentita la commissione di cui all'articolo 14, la competente commissione consiliare e gli enti delegati, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locali.
2. La Regione, anche in collaborazione con la competente commissione delle comunità europee, attiverà interventi volti a promuovere l'integrazione europea ed il potenziamento dell'audiovisivo.


1. La Regione promuove e sostiene l'iniziativa editoriale pubblica e privata nelle Marche, favorendo la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato nazionale degli editori marchigiani.
2. Le imprese, registrate secondo quanto previsto all'articolo 3, che abbiano pubblicato almeno dieci titoli di libri in distribuzione in edicola o in libreria, oppure almeno un periodico registrato in un tribunale marchigiano da almeno tre anni e in distribuzione in edicola o in libreria o in abbonamento postale, sono ammesse ai benefici della presente legge.
3. La Regione, con la consulenza scientifico-culturale del centro regionale per i beni culturali, promuove e realizza programmi di pubblicazioni periodiche e non, di contenuto storico, artistico, sociale e culturale proposti da enti locali in forma singola o associata con istituti di credito e con case editrici delle Marche.
4. Il centro beni Culturali provvede con piani annuali anche all'acquisto di collane e volumi con le caratteristiche indicate al comma 3, previo il parere della commissione consiliare competente, al fine di dotarne la biblioteca del consiglio regionale, il centro stesso e le biblioteche del sistema bibliotecario marchigiano, nonchè altre istituzioni culturali di rilievo.


1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e le imprese individuate dall'articolo 8, comma 2, qualora ammessi ai contributi, depositano presso la biblioteca del consiglio regionale copia di quanto da essi pubblicato.


1. L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, dopo aver acquisito le proposte degli enti locali, degli operatori specializzati nel settore, delle istituzioni universitarie e di rilievo culturale regionale, approvano annualmente il piano delle pubblicazioni periodiche e il programma di massima delle pubblicazioni monografiche, delle collane di volumi e delle iniziative informative audiovisive che verranno prodotte direttamente dalla Regione e ne danno comunicazione alla competente commissione consiliare.
2. L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta, qualora intendano apportare modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma 1, sono tenute a darne comunicazione alla commissione consiliare competente.


1. I servizi stampa, documentazione e pubbliche relazioni del consiglio e della giunta avvalendosi anche dei contributi degli altri servizi interessati coordinano l'attività di informazione, di documentazione e promozionale esterna della Regione.
2. La Regione organizza i propri uffici stampa puntando ad ampliare l'informazione e la comunicazione riguardanti l'attività regionale in attuazione, a migliorare la qualità professionale della informazione, a rendere effettivamente praticabili i diritti di accesso di cui alla legge 241/1990 e alla normativa regionale di attuazione.
3. Il personale degli uffici stampa della Regione che svolge attività giornalistica deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.
4. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a riorganizzare gli uffici stampa in funzione delle finalità di cui ai commi precedenti.
5. Il personale degli uffici stampa della Regione attualmente in servizio di ruolo ed iscritto all'ordine dei giornalisti, che svolge mansioni giornalistiche da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato con ogni garanzia di legge.
6. Allo stesso personale che rimane nel ruolo regionale, per il periodo in cui presta servizio presso l'ufficio stampa, compete il trattamento retributivo equiparato economicamente a quello del redattore ordinario o, se capo ufficio, del caporedattore, previsto dal contratto di lavoro.


1. Le iniziative pubblicitarie della Regione sono rivolte a:
a) promuovere l'immagine e la conoscenza della storia e della cultura delle Marche, favorendo il consolidamento della coscienza regionalistica e la diffusione dei principi del regionalismo e delle autonomie locali;
b) far conoscere ai cittadini funzionamento e modalità di accesso ai servizi pubblici;
c) informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.

2. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate.
3. La Regione predispone annualmente un piano per gli investimenti pubblicitari comprensivo delle somme che gli enti subregionali destinano alla propria pubblicità istituzionale.
4. Almeno il 30 per cento della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti radiotelevisive locali. Un'ulteriore quota pari ad almeno il 30 per cento è destinata alla stampa periodica locale.
5. Sul piano annuale di riparto della spesa pubblicitaria è richiesto il parere preventivo del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e, della sua attuazione, è data comunicazione al garante per l'informazione.
6. Nelle pubblicazioni della Regione è ammessa la vendita di spazi pubblicitari il cui prezzo è determinato con decreto del presidente della giunta.
7. La gestione di tali spazi avviene in forma diretta o tramite convenzioni con agenzie specializzate.


1. E' istituita presso il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo l'anagrafe degli impianti di teleradioemissione. La Regione provvederà con specifico atto a regolamentare gli aspetti urbanistici, ambientali e sanitari legati alla ubicazione delle sorgenti di radioemissione.


1. E' costituita con decreto del presidente della giunta regionale una commissione tecnica per l'informazione e l'editoria costituita da:
a) i responsabili del servizio sistema informativo del consiglio regionale e del servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta regionale;
b) un rappresentante del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo delle Marche;
c) il presidente del consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti delle Marche;
d) il presidente del Sindacato giornalisti marchigiani (Sigim);
e) il delegato dell'USPI per le Marche;
f) un rappresentante della FIEG;
g) un rappresentante degli editori.

2. La commissione è presieduta dal responsabile del servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta regionale e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato regionale radiotelevisivo; esprime i pareri relativi agli articoli 5 e 6 e le valutazioni sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione.


1. La Regione aderisce all'associazione Mediateca delle Marche per contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti soprattutto la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche. L'adesione all'associazione è deliberata dal consiglio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


1. La Regione istituisce il premio giornalistico "Luigi Albertini" in quattro sezioni, riservate alla emittenza televisiva, a quella radiofonica ed alla stampa periodica regionale. Il premio è attribuito agli autori dei migliori servizi televisivi, radiofonici e giornalistici su argomenti di spiccato interesse ed attualità della realtà marchigiana, nonchè all'autore del miglior servizio sullo stesso tema prodotto a livello nazionale.
2. Il bando di concorso, la composizione della giuria e l'articolazione dei premi sono determinati dalla giunta regionale.


1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, la spesa rispettivamente di lire 770 milioni e lire 730 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Le somme di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) contributi per spese di conto capitale per il sostegno alle imprese, alla innovazione tecnologica, articolo 6: lire 200 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per l'anno 1996;
b) contributi per spese di parte corrente per il sostegno alle imprese e la formazione professionale, articolo 6: lire 100 milioni per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996;
c) spese per la promozione dell'editoria marchigiana, articolo 8: lire 240 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per l'anno 1996;
d) spese per le iniziative pubblicitarie della Regione, articolo 12: lire 150 milioni per l'anno 1995 e lire 150 milioni per l'anno 1996;
e) spese per l'adesione all'associazione Mediateca, articolo 15: lire 20 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996;
f) spese per il premio giornalistico "Luigi Albertini", articolo 16: lire 60 milioni per l'anno 1995 e lire 60 milioni per l'anno 1996.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) quanto a lire 770 milioni relativi all'anno 1995 e lire 730 milioni relativi all'anno 1996 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti ascritti ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni per i detti anni del medesimo accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte:
a) per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per detto anno, aventi le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) "Contributi per spese di investimenti per il sostegno alle imprese, alla innovazione tecnologica", articolo 6, lire 200 milioni;
a2) "Contributi per spese di parte corrente per il sostegno alle imprese e la formazione professionale", articolo 6, lire 100 milioni;
a3) "Spese per le iniziative pubblicitarie della Regione", articolo 12, lire 150 milioni;
a4) "Spese per la promozione dell'editoria marchigiana", articolo 8, lire 240 milioni;
a5) "Spese per l'adesione all'associazione Mediateca", articolo 15, lire 20 milioni;
a6) "Spese per il premio giornalistico "Luigi Albertini", articolo 16, lire 60 milioni;
per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.