Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1995, n. 4
Titolo:Rifinanziamento della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42 per il settore della proprietà diretto coltivatrice.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1995, n. 2)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata implicitamente dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26, che ha abrogato la l.r. 29 dicembre 1984, n. 42.

Sommario




Art. 1

1. Per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui di durata ventennale per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, previsti dall'articolo 11 della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, un limite di impegno ventennale di lire 350 milioni con decorrenza dall'anno 1995 e termine nell'anno 2014.
2. L'importo complessivo della spesa autorizzata ammonta a lire 7.000 milioni.

Art. 2

1. La giunta regionale definisce i criteri per la concessione dei benefici, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 12, secondo comma, della L.R. 42/1984, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Le domande pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge non sono più considerate valide, salvo atto di conferma espressa da parte degli interessati entro il termine di cui al comma 1. Le domande confermate entro il termine di cui al comma 1 sono considerate prioritarie ai fini del finanziamento di cui alla presente legge.

Art. 4

1. Sono autorizzati gli adempimenti istruttori e l'assunzione delle obbligazioni semprechè le stesse vengano a scadenza dopo il 1° gennaio 1995.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate con l'articolo 1 sono iscritte, per l'anno 1995, a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio con la seguente denominazione "Contributi ventennali sui mutui contratti dai coltivatori per la formazione della proprietà diretto coltivatrice"; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 5

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 350 milioni relativo all'anno 1995 mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della partita 9 elenco 2 capitolo 5100201 del bilancio per l'anno 1994 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese per investimenti";
b) per l'onere di lire 6.650 milioni, relativo agli anni dal 1996 al 2014, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione sulle disponibilità recate da leggi per l'attuazione di investimenti programmatici in agricoltura.

2. Gli stanziamenti del capitolo 5100201 sono ridotti di lire 350 milioni.