Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 12
Titolo:Ordinamento delle Comunità Montane.
Pubblicazione:( B.U. 25 gennaio 1995, n. 4 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:
Abrogata dall'art. 25, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Ai sensi dell'art. 23, l.r. 18/2008, le Comunità  montane di cui alla presente legge sono soppresse non oltre il 1° gennaio 2010; fino alla loro soppressione continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dal citato art. 25, l.r. 18/2008, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23, l.r. 18/2008; dalla data di soppressione sono insediati gli organi delle Comunità  montane costituite ai sensi della citata l.r. 18/2008.
Ai sensi dell'art. 8, l.r. 4 agosto 2009, n. 20, decorsi dieci giorni dall'entrata in vigore della predetta l.r. 20/2009, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità  montane A e B di cui alla presente legge decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 20/2009, il quale assume le funzioni di commissario straordinario dell'ente e provvede, altresì, all'effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
Ai sensi dell'art. 33, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, la Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla presente legge è soppressa alla data del 1° gennaio 2011. A decorrere da tale data la Provincia di Pesaro e Urbino subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Comunità montana soppressa, ivi compresi i rapporti relativi al personale in servizio, a eccezione di quanto stabilito nel predetto art. 33, l.r. 16/2010.

Sommario


CAPO I Costituzione e statuto delle comunità montane
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Individuazione degli ambiti territoriali)
Art. 3 (Fasce territoriali)
Art. 4 (Costituzione delle comunità montane)
Art. 5 (Funzioni e strumenti)
Art. 6 (Statuto e regolamenti)
Art. 7 (Approvazione dello statuto)
CAPO II Organizzazione
Art. 8 (Organi della comunità montana)
Art. 9 (Composizione del consiglio)
Art. 10 (Competenza del consiglio)
Art. 11 (Composizione della giunta)
Art. 12 (Elezione della giunta)
Art. 13 (Competenza della giunta)
Art. 14 (Presidente)
Art. 15 (Revisore economico-finanziario)
Art. 16 (Uffici e personale)
Art. 17 (Segretario della comunità montana)
CAPO III Piani e programmi
Art. 18 (Piano pluriennale di sviluppo)
Art. 19 (Procedure di approvazione)
Art. 20 (Programmi annuali operativi di esecuzione)
Art. 21 (Progetto di interventi speciali)
Art. 22 (Rapporti con gli altri enti)
Art. 23 (Convenzioni)
Art. 24 (Gestione in forma associata di funzioni dei comuni)
CAPO IV Finanziamenti
Art. 25 (Finanziamenti della Regione)
Art. 26 (Criteri di ripartizione dei finanziamenti)
Art. 27 (Gestione finanziaria e contabile)
CAPO V Norme finali e transitorie
Art. 28 (Norme transitorie)
Art. 29 (Trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale)
Art. 30 (Rinvio)
Art. 31 (Abrogazione di norme)
Art. 32 (Norme finanziarie)

CAPO I
Costituzione e statuto delle comunità montane



1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle comunità montane al fine di:
a) promuovere, in attuazione dei principi generali delle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102; 8 giugno 1990, n. 142, articoli 28 e 29, 31 gennaio 1994, n. 97 e dello Statuto regionale, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonchè la fusione di tutti o parte dei comuni associati, anche allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile tra il territorio montano e il resto della regione;
b) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni montane e la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico dei rispettivi territori, nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato, nonchè dalla programmazione regionale e dai piani della provincia;
c) attuare gli interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1 della legge 97/1994.



1. Il territorio, individuato in attuazione dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è ripartito nelle seguenti zone:
Zona A: Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, S. Leo, S. Agata Feltria, Talamello;
Zona B: Comuni di Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto;
Zona C: Comuni di Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, S. Angelo in Vado, Urbania, Urbino;
Zona D1: Comuni di Apecchio, Piobbico, Acqualagna, Cantiano, Cagli;
Zona D2: Comuni di Fratterosa, Frontone, Pergola, S. Lorenzo in Campo, Serra S. Abbondio;
Zona E: Comuni di Barchi, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltara, S. Giorgio di Pesaro, S. Ippolito, Serrungarina;
Zona F: Comuni di Arcevia, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo;
Zona G: Comuni di Apiro, Cingoli, Poggio S. Vicino;
Zona H: Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Sefro, S. Severino Marche, Treia;
Zona I: Comuni di Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelsant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso;
Zona L: Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Ripe S. Ginesio, S. Angelo in Pontano, S. Ginesio, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino;
Zona M: Comuni di Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, S. Vittoria in Matenano, Smerillo;
Zona N: Comuni di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

2. La Regione può provvedere al riordino degli ambiti territoriali delle comunità montane in relazione alle nuove organizzazioni territoriali della sanità ed alla eventuale istituzione di circondari.
3. I comuni confinanti con le comunità montane costituite ai sensi della presente legge ed aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nelle stesse, previo parere del consiglio della comunità montana interessata espresso entro novanta giorni.
4. Le variazioni degli ambiti territoriali sono disposte con legge regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati.
5. La fusione di tutti i comuni dello stesso ambito territoriale determina l'estinzione della relativa comunità montana.


1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, previa consultazione degli enti locali territoriali interessati, saranno individuate fasce territoriali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito di quelle comunità montane ove tale individuazione si renda necessaria al fine della graduazione e differenziazione degli interventi.


1. Tra i comuni compresi in ciascuna zona di cui all'articolo 2 è costituito l'ente locale, denominato comunità montana.


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, alla comunità montana, anche riunita in consorzio con altre comunità montane e con comuni montani, compete:
a) l'esercizio associato secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 97/1994 di servizi comunali e delle funzioni proprie dei comuni o a questi delegate da leggi regionali;
b) l'esercizio delle altre funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge o delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
c) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e da leggi statali o regionali e la realizzazione degli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 della legge 97/1994;
d) la definizione, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, del razionale assetto del territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente;
e) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
f) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana integrata.

2. Ai fini di cui al comma 1, la comunità montana:
a) adotta ed attua il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona e a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati;
b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
c) acquista o prende in affitto i terreni da destinare alla formazione di boschi, prati e pascoli o riserve naturali;
procede, ove necessario, all'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
d) promuove e sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla comunità montana, alla Regione, ai comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;
e) promuove, anche in associazione con altre comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della legge 97/1994;
f) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento della provincia attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo;
g) stipula convenzioni ed accordi di programma e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) può convenzionarsi con soggetti pubblici e privati, in particolare con società cooperative, allo scopo di gestire nell'interesse della collettività i patrimoni agricolo-forestali pubblici. Può inoltre affidare, anche tramite apposite convenzioni, alle cooperative di cui all'articolo 17 della legge 97/1994 e secondo le disposizioni ivi contenute, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica.

3. Con legge regionale sono individuate le funzioni amministrative delegate alla comunità montana con particolare riferimento ai settori primario/sociale e culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le competenze degli altri enti locali, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Gli atti regionali di attuazione delle norme della Comunità Economica Europea o dello Stato individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la cui realizzazione viene affidata alle comunità montane.
5. La legge regionale provvede anche al riordino della disciplina delle organizzazioni montane anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le associazioni di cui all'articolo 3 della legge 97/1994.


1. Ciascuna comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:
a) la denominazione e la sede;
b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;
c) il numero dei componenti della giunta comunitaria;
d) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
e) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri della giunta e dei suoi componenti;
f) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del consiglio comunitario e dei comuni partecipanti;
g) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
h) le forme della collaborazione fra comunità montane, con i comuni e la provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
i) le forme di partecipazione dei comuni alle attività della comunità, anche attraverso l'eventuale istituzione di un organismo composto dai rispettivi sindaci;
l) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
m) i criteri e le modalità per la partecipazione dei comuni al finanziamento della comunità.

2. Ciascuna comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.


1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.
2. Le comunità montane assicurano la partecipazione dei comuni interessati alla formazione dello statuto.
3. Dopo l'espletamento del controllo da parte della competente sezione dell'organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della comunità ed affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.
4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
CAPO II
Organizzazione



1. Sono organi della comunità montana:
a) il consiglio comunitario;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente.



1. Il consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno.
2. I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati dal sindaco o suo delegato e da quattro consiglieri di cui due appartenenti ai gruppi di minoranza eletti dal consiglio con voto limitato a uno. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati dal sindaco e da due consiglieri eletti dal consiglio con voto limitato a uno, garantendo comunque che un rappresentante sia eletto dal gruppo espresso dalla lista di minoranza.
3. Il consiglio comunitario dura in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea.
4. Ciascun consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro i trenta giorni successivi all'elezione del sindaco e della giunta, provvede all'elezione dei primi rappresentanti in seno al consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.
5. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del consiglio, questo è successivamente integrato per iniziativa del presidente della comunità montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli comuni.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei comuni interessati dalle elezioni stesse.
7. I singoli membri del consiglio comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.
8. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, per i motivi previsti dall'articolo 39 della legge 142/1990, i rappresentanti eletti dallo stesso nel consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato.
9. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 39 della legge 142/1990, il commissario straordinario provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

10.
Le persone così nominate durano in carica finchè non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.



1. Il consiglio comunitario è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) l'elezione del presidente e della giunta comunitaria;
b) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;
c) il piano pluriennale di sviluppo, i piani pluriennali di opere, i programmi annuali operativi, i bilanci e i conti consuntivi, le relative variazioni, i pareri concernenti atti di programmazione richiesti da altri enti;
d) le convenzioni con altre comunità montane e con altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la costituzione e modificazione di consorzi e forme associative, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi, gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
e) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi;
f) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti, gli affidamenti delle opere di competenza della comunità agli enti operanti nel territorio e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della comunità, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.


1. La giunta è formata dal presidente della comunità montana e da un numero di componenti non superiore a quello previsto dall'articolo 33 della legge 142/1990, così come modificato dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per un comune avente popolazione pari a quella di tutti i comuni ricompresi nell'ambito territoriale della comunità medesima.


1. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge, con votazioni distinte e segrete, il presidente e la giunta comunitaria.
2. Per l'elezione dei membri della giunta ogni consigliere vota un numero di candidati non superiore ai due terzi dei componenti la stessa.
3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
4. Al primo scrutinio la votazione è valida purchè abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
5. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
6. Il presidente e l'intera giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio comunitario, con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti ad esso assegnati.
7. Le dimissioni del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta comunitaria comportano la decadenza dell'intero organo.


1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo statuto al presidente o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Svolge collegialmente le proprie competenze. La giunta, su proposta del presidente, può conferire ai suoi componenti compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.
3. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Nella prima seduta, successiva alla sua costituzione, la giunta comunitaria elegge il vicepresidente.


1. Il presidente rappresenta la comunità montana. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli altri organi, nonchè a presiedere e convocare le loro sedute. Dirige l'attività della giunta assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio. Esercita le altre funzioni conferitegli dallo statuto.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.


1. Il consiglio comunitario elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti è scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'articolo 57, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo che per inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti della comunità e può depositate proposte e segnalazioni rivolte agli organi della comunità e a quelli dei comuni competenti. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta.
4. Il revisore dei conti, in conformità allo Statuto e al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunitario.
7. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.


1. La comunità montana stabilisce nel proprio statuto le norme fondamentali sull'ordinamento degli uffici e del personale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per il funzionamento dei propri uffici oltre al personale proprio può avvalersi del personale comandato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.
3. La spesa per il trattamento economico del personale comandato dalla Regione rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
4. Può avvalersi, secondo la disciplina dettata da proprio regolamento, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni la comunità montana si avvale anche del personale delle unità operative organiche dei servizi decentrati di agricoltura e alimentazione sulla base di criteri approvati dalla giunta regionale, sentiti i presidenti delle comunità montane, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Al segretario e ai responsabili degli uffici della comunità montana si applica l'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.


1. La comunità montana ha un segretario titolare che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali, oppure una anzianità di servizio, in tale funzione, presso una comunità montana non inferiore a cinque anni.
2. Il segretario della comunità svolge le funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
CAPO III
Piani e programmi



1. Ciascuna comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo sociale ed economico del territorio di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'articolo 7 della legge 97/1994.
2. Il piano indica le linee di programmazione dell'assetto territoriale e di sviluppo dei principali settori produttivi, economici, sociali e dei servizi, ed individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi previsti dai piani regionali, dai programmi dello Stato e della Comunità Economica Europea, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. Il piano indica inoltre la priorità delle opere e degli interventi da eseguire, individuando i relativi strumenti finanziari.
3. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, conformano ed adeguano i loro piani e programmi al piano della comunità montana.
4. Contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione la comunità montana provvede all'adeguamento del piano pluriennale ricostituendo un periodo di previsione triennale.


1. La giunta comunitaria predispone il piano di sviluppo tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonchè delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei comuni interessati.
2. La comunità montana promuove, sullo schema di piano predisposto e secondo le norme dello statuto, la partecipazione degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi.
3. Il consiglio comunitario adotta il piano e lo trasmette alla provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al comma 2.
4. Il piano pluriennale di sviluppo è sottoposto al parere della conferenza provinciale delle autonomie ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L.R. 5 settembre 1992, n. 46.
5. La provincia approva il piano entro novanta giorni dal suo ricevimento.
6. La provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni o modificazioni.
7. La procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.


1. La comunità montana annualmente, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, adotta il programma annuale operativo di esecuzione ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I programmi annuali operativi delle comunità montane sono approvati dalla Regione con le procedure previste dalla L.R. 46/1992 e successive modificazioni.


1. Il consiglio regionale approva i "progetti di interventi speciali" predisposti dalla giunta regionale con il concorso delle comunità montane o presentati dalle comunità montane in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 97/1994.
2. Alla realizzazione dei "progetti di interventi speciali" possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di "progetti di interventi speciali", qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti.
4. L'ammissibilità e la priorità dei "progetti di interventi speciali" al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento, anche nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, sono determinate dalla giunta regionale su proposta del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano.



1. La comunità montana promuove con gli enti operanti nel suo territorio ogni forma di collaborazione nel settore di propria competenza, per la formazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e dei programmi attuativi, anche attraverso accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.


1. La Regione promuove accordi tra la comunità montana e i comuni confinanti che non ne fanno parte, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di interventi speciali per la montagna, riferiti al territorio classificato montano dei comuni medesimi.


1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata dei servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunità montana.
2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure di attuazione.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.
5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dai propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti della comunità montana.
7. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono.
8. Qualora le delimitazioni territoriali dei parchi regionali siano interamente ricomprese nell'ambito di una zona omogenea di cui all'articolo 2 della presente legge, le funzioni di ente di gestione sono attribuite alla comunità montana territorialmente interessata.
CAPO IV
Finanziamenti



1. La Regione provvede a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e i progetti di interventi speciali di cui all'articolo 21.
2. I piani ed i programmi approvati dalla Regione riservano adeguati finanziamenti ai piani delle comunità montane.
3. Le leggi di delega o di attribuzione di funzioni ai comuni prevedono finanziamenti aggiuntivi per la gestione in forma associata, tramite le comunità montane, delle funzioni medesime.
4. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle comunità montane e ai comuni anche parzialmente montani, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, per la tutela e la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.
5. Per il sostegno degli interventi speciali, è istituito il fondo regionale per la montagna, alimentato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 97/1994, anche con stanziamenti a carico del bilancio regionale.


1. La giunta regionale ripartisce i fondi di cui all'articolo 25:
a) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità;
b) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità, quale risulta dai dati annuali Istat e, nei comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni;
c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunità, in base ai dati ufficiali Istat;
d) per 3/10 in proporzione ai programmi predisposti da ciascuna comunità, per i finanziamenti aggiuntivi degli interventi da effettuarsi nelle fasce territoriali di cui all'articolo 3.



1. Il consiglio comunitario, entro lo stesso termine previsto per l'approvazione dello statuto, delibera il regolamento di contabilità e il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente, in conformità a quanto previsto per i comuni dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
CAPO V
Norme finali e transitorie



1. Nei casi in cui le delimitazioni territoriali previste dall'articolo 2 risultino invariate rispetto a quelle dell'articolo 2 della L.R. 6 giugno 1973, n. 12, il consiglio comunitario provvede a deliberare lo statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei casi di modifica territoriale delle comunità montane, ferma restando la rappresentanza attuale, i consigli comunitari sono aumentati ovvero sottratti dei rappresentanti dei comuni incorporati o scorporati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consigli comunitari eleggono gli altri organi.
3. Alla prima convocazione del consiglio comunitario, nei casi di cui al comma 2, provvede il sindaco del comune partecipante avente maggiore popolazione, che presiede fino alla nomina degli altri organi statutari. Lo statuto è deliberato entro sessanta giorni dalla prima convocazione.


1. Il presidente della giunta regionale provvede con propri decreti a disciplinare nei confronti delle comunità montane interessate da modificazioni territoriali:
a) i rapporti finanziari ed amministrativi;
b) le modalità di esercizio nel periodo transitorio delle funzioni di pertinenza delle comunità predette anche, ove occorra, a mezzo di commissario;
c) l'eventuale trasferimento del personale.



1. Per tutto quanto non specificatamente disposto dalla presente legge, si applicano alla comunità montana le norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre disposizioni previste per i comuni, in quanto compatibili.


1. Sono abrogati:
a) la L.R. 6 giugno 1973, n. 12;
b) l'articolo unico della L.R. 20 marzo 1975, n. 16;
c) l'articolo unico della L.R. 16 dicembre 1977, n. 49;
d) l'articolo unico della L.R. 2 settembre 1978, n. 16;
e) l'articolo unico della L.R. 21 maggio 1980, n. 32;
f) la L.R. 17 gennaio 1983, n. 4.

2. Dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto della comunità montana cessa di avere efficacia lo statuto previgente e si intende abrogata la relativa legge regionale di approvazione.


1. Per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui al comma 5 dell'articolo 25, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 3.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte, per l'anno 1995, a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Fondo regionale per il finanziamento dei programmi di investimento delle comunità montane in conformità a quanto previsto dalla legge regionale sulla programmazione regionale e locale".
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 del bilancio di previsione per l'anno 1994 sono ridotti di lire 1.000 milioni.