Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 13
Titolo:Modifiche all'articolo 23 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 "Organizzazione turistica regionale".
Pubblicazione:(B.u.r. 25 gennaio 1995, n. 4)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7, e dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. Il comma 9 dell'articolo 23, della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:
"9. In sede di prima applicazione della presente legge i direttori delle APT sono nominati dalla giunta regionale tra il personale dei soppressi enti subregionali del turismo già inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'articolo 103 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, così come modificato dalla L.R. 19 giugno 1987, n. 31. La nomina è effettuata sulla base di una selezione per soli titoli rivolta a valutare la specifica professionalità acquisita con riferimento al titolo di studio, all'anzianità di servizio nelle carriere o qualifiche direttive, alle funzioni di responsabilità negli enti soppressi dalla presente legge formalmente conseguite ed effettivamente svolte, nonché ad eventuali altri titoli risultanti dalla documentazione esibita e che possono meglio definire la specifica professionalità del candidato. Il possesso del diploma di laurea costituisce titolo di precedenza nella nomina".