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Atto:LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1995, n. 14
Titolo:Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno 1995.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 febbraio 1995, n. 9)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 č autorizzato per un periodo di due mesi, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1994 limitatamente al dodicesimo, per ogni mese, dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio. Tale limite puň essere superato quando si tratti di spese dichiarate obbligatorie, di spese derivanti da obbligazioni in precedenza assunte, di spese tassativamente regolate dalla legge, di spese che non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi o di spese da pagarsi in conto dei residui lasciati dalla gestione 1994.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.