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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 15
Titolo:Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1995, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi regionali, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi, nonchè alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di sua competenza, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche, in conformità alla normativa prevista dagli articoli 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 2

1. La riscossione coattiva delle somme di cui all'articolo 1 è effettuata con le modalità di cui ai successivi commi.
2. L'ufficio interessato al recupero del credito di cui all'articolo 1, ove siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, decreto di pagamento, provvederà a darne comunicazione al servizio bilancio, demanio e patrimonio, ufficio tributi e procedure esecutive, inviando l'originale dell'atto stesso notificato.
3. L'ufficio tributi e procedure esecutive emetterà l'ordinanza, salvo che le leggi di settore dispongano diversamente, indicando il termine di trenta giorni per effettuare il pagamento.
4. Ove siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 3 l'ufficio tributi e procedure esecutive formerà il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva.
5. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
6. I ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile.

Art. 3

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali che regolano la materia e che fanno rinvio al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione coattiva dei tributi e di ogni altra entrata regionale, diritto o accessorio.
2. Per le entrate scadute e non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato R.D. 639/1910, l'ufficio tributi e procedure esecutive provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni richiamate nell'articolo 2.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.