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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 18
Titolo:Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1995, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.
2. Le tasse sulle concessioni regionali sono corrisposte mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche.
3. Gli importi delle tasse, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, sono arrotondati alle lire 1.000 superiori con esclusione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili e per i quali il suddetto arrotondamento va operato sul totale delle tasse o dei contributi dovuti.


1. Se l'attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, viene esercitata senza avere ottenuto l'atto stesso, è dovuta una soprattassa pari al doppio della tassa che si sarebbe dovuta pagare per il suo rilascio.
2. La stessa soprattassa è dovuta da chi ha rilasciato indebitamente l'atto.
3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al comma 1 è dovuta:
a) una soprattassa del dieci per cento della tassa non pagata, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) una soprattassa del venti per cento, se questa è corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.



1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dai funzionari dell'amministrazione regionale muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di accertamento sono trasmessi al dirigente del servizio regionale bilancio, demanio e patrimonio che provvede alla comunicazione agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione non è necessaria se l'accertamento è stato fatto in contraddittorio con l'autore della violazione.


1. E' consentita la definizione in via automatica con il pagamento del tributo evaso e di due terzi della soprattassa mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accertamento o dal giorno della redazione del verbale se effettuata in contraddittorio.
2. Se non interviene la definizione con le modalità di cui al comma 1, la Regione provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera.


1. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, il dirigente del servizio regionale bilancio demanio e patrimonio provvede alla formazione del ruolo ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.


1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo evaso e della soprattassa, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed in copia al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Il presidente della giunta regionale può disporre in tutto o in parte la sospensione della riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.


1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge va eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. Entro lo stesso termine, decorrente dalla data del pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate. Non si fa luogo al rimborso nel caso in cui la somma non sia superiore a lire 20.000.


1. E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di crediti per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1993 quando gli stessi siano di importo non superiore a lire 20.000 e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi e delle soprattasse ad essi connessi. Al relativo annullamento si provvede mediante decreto del dirigente del servizio bilancio, demanio e patrimonio, a ciò delegato ai sensi della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.


1. Alle violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 15 aprile 1980, n. 20.
2. La L.R. 20/1980 è abrogata, salvi gli effetti di cui al comma 1.


1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.


1. Gli enti locali e gli altri enti che nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione rilasciano gli atti o i provvedimenti indicati nella vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali sono tenuti a collaborare con la Regione, sulla base delle disposizioni da essa stessa impartite, per l'accertamento e la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali e per la costituzione e l'aggiornamento dei relativi archivi dei contribuenti.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.