Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 24
Titolo:Integrazione alla L.R. 14 marzo 1994, n. 9 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione".
Pubblicazione:(B.u.r. 29 marzo 1995, n. 22)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Attività amministrativa
Note:Abrogata dall'art. 14, l.r. 5 agosto 1996, n. 34.

Sommario




Art. 1

1. Alla L.R. 14 marzo 1994, n. 9 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" sono apportate le seguenti modificazioni. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità , quando la nomina o designazione permane di competenza del consiglio ai sensi dell'articolo seguente, le norme procedimentali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui al seguente articolo 9, in materia di trasparenza, si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della giunta e del consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale".

2. L'articolo 3 della L.R. 9/1994 è sostituito dal seguente:
" Art. 3 Pubblicità
1. I competenti uffici della giunta e del consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di rispettiva spettanza, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. Entro il 30 giugno a cura del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione è comunicato al consiglio regionale l'elenco delle nomine da effettuarsi nell'anno successivo.
3. La commissione determina i requisiti relativi alle nomine e alle designazioni da effettuarsi nel corso dell'anno successivo e li comunica entro il 30 settembre al servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a cura del servizio individuato al comma 2 è predisposto e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni, di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione almeno regionale.
5. L'elenco deve indicare:
a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;
b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzione relative;
c) la competenza alla nomina o designazione;
d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessati, nonchè quelli eventualmente predeterminati ai sensi del comma seguente;
e) la durata in carica;
f) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o designazione;
g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.
6. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico per le nomine e le designazioni di cui alla presente legge.
7. Ove occorre procedere in corso d'anno, per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni o surrogazioni si provvede a darne tempestiva pubblicità nei modi di cui ai commi 2 e 3 attraverso la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
8. Le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima di quindici giorni e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
9. Le nomine o le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta regionale, conseguente al rinnovo del consiglio, per gli incarichi di durata pari a quella del consiglio regionale, e prima della loro scadenza per gli altri incarichi.
10. Nei casi previsti nel comma 7 le nomine o designazioni devono essere effettuate non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione".

3. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 9/1994 è così sostituito:
"Salvi i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, sono incompatibili con la carica di amministratore di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:".