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Atto:LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 29
Titolo:Finanziamento per la partecipazione della Finanziaria Regionale Marche all'aumento del capitale sociale della società Tecnomarche e per sostenere l'attività di assistenza tecnica.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 aprile 1995, n. 26)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Finanziaria regionale Marche SpA la somma di lire 400 milioni, al fine di consentire alla Finanziaria medesima di partecipare all'aumento del capitale della società consortile denomina "Tecnomarche srl" costituita per la progettazione la valutazione e la gestione del parco scientifico e tecnologico delle Marche.
2. La partecipazione di cui al comma 1 non può superare, dopo l'aumento del capitale, il 40 per cento del capitale complessivo della società Tecnomarche.

Art. 2

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della Finanziaria regionale Marche la somma di lire 100 milioni, per sostenere l'attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, connessa con le attività del parco scientifico e tecnologico delle Marche.
2. Si applica per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1, quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 27 dicembre 1993, n. 35.

Art. 3

1. Sono autorizzate, per l'anno 1995, le seguenti spese:
a) per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, lire 400 milioni;
b) per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, lire 100 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, all'uopo utilizzando quota parte della partita n. 14 dell'elenco n. 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle somme autorizzate dal comma 1 sono iscritte, per l'anno 1995, a carico dei capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa con le seguenti numerazioni, denominazioni e stanziamenti di competenza e di cassa:
a) capitolo 2242201 "Sottoscrizione, da parte della società Finanziaria regionale Marche, di quote di capitale della società consortile Tecnomarche", lire 400 milioni;
b) capitolo 22422202 "Contributo alla società Finanziaria Marche per il sostegno dell'attività di assistenza tecnica svolta dal parco scientifico e tecnologico delle Marche", lire 100 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 500 milioni.