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Atto:LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 30
Titolo:Rifinanziamento e modifica della L.R. 27 dicembre 1993, n. 35 "Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A.".
Pubblicazione:(B.u.r. 11 aprile 1995, n. 26)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.

Sommario




Art. 1

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla L.R. 27 dicembre 1993, n. 35, per sostenere le attività dei BIC al cui capitale partecipa con proprie quote, è concesso alla Finanziaria Regionale Marche S.p.A. un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per gli anni 1995 e 1996, di cui 700 milioni per l'anno 1995 e 300 milioni per l'anno 1996.
2. Eventuali interessi maturati sui fondi derivanti dai finanziamenti concessi alla Finanziaria Regionale Marche S.p.A. dovranno essere utilizzati esclusivamente per le stesse finalità.

Art. 2

1. La giunta regionale è tenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare gli indirizzi di cui alla delibera del 2 novembre 1993, n. 5085, al fine di definire:
a) le missioni specifiche del BIC, con particolare riguardo al periodo più critico per la crescita delle imprese di nuova costituzione;
b) il loro ruolo principale e quello complementare rispetto alla rete di servizi alle imprese coordinati dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A.;
c) i criteri di valutazione della loro operatività, anche ai fini della erogazione del sostegno finanziario della Regione;
d) lo sviluppo della loro attività verso l'insieme del territorio regionale.


Art. 3

1. A decorrere dall'anno 1996 l'erogazione del contributo, attraverso la Finanziaria Regionale Marche S.p.A. è subordinato alla realizzazione di un progetto che contenga i seguenti elementi:
a) costituzione di un unico BIC regionale;
b) articolazione dell'attività di servizio con modalità tali da poter essere diffusa sull'intero territorio regionale avvalendosi, oltrechè delle sedi e delle strutture proprie delle società BIC ad oggi costituite, della rete dei centri di servizio a partecipazione pubblica, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Art. 4

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 rispettivamente la spesa di lire 700 milioni e lire 300 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, pari complessivamente a lire 1.000 milioni si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 700 milioni relativo all'anno 1995 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 2;
b) per l'anno 1996, mediante riduzione per l'importo di lire 300 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, a carico dello stesso capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno del medesimo accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1995 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno per l'importo di lire 700 milioni;
b) per l'anno successivo a carico del corrispondente capitolo per l'importo di lire 300 milioni.

4. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 è ridotto di lire 700 milioni.