Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 30 |
Titolo: | Rifinanziamento e modifica della L.R. 27 dicembre 1993, n. 35 "Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A.". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 11 aprile 1995, n. 26) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Note: | Abrogata dall'art. 12, l.r. 1 giugno 1999, n. 17. |
Sommario
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla L.R. 27 dicembre 1993, n. 35, per sostenere le attività dei BIC al cui capitale partecipa con proprie quote, è concesso alla Finanziaria Regionale Marche S.p.A. un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per gli anni 1995 e 1996, di cui 700 milioni per l'anno 1995 e 300 milioni per l'anno 1996.
2. Eventuali interessi maturati sui fondi derivanti dai finanziamenti concessi alla Finanziaria Regionale Marche S.p.A. dovranno essere utilizzati esclusivamente per le stesse finalità.
1. La giunta regionale è tenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare gli indirizzi di cui alla delibera del 2 novembre 1993, n. 5085, al fine di definire:
a) le missioni specifiche del BIC, con particolare riguardo al periodo più critico per la crescita delle imprese di nuova costituzione;
b) il loro ruolo principale e quello complementare rispetto alla rete di servizi alle imprese coordinati dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A.;
c) i criteri di valutazione della loro operatività, anche ai fini della erogazione del sostegno finanziario della Regione;
d) lo sviluppo della loro attività verso l'insieme del territorio regionale.
1. A decorrere dall'anno 1996 l'erogazione del contributo, attraverso la Finanziaria Regionale Marche S.p.A. è subordinato alla realizzazione di un progetto che contenga i seguenti elementi:
a) costituzione di un unico BIC regionale;
b) articolazione dell'attività di servizio con modalità tali da poter essere diffusa sull'intero territorio regionale avvalendosi, oltrechè delle sedi e delle strutture proprie delle società BIC ad oggi costituite, della rete dei centri di servizio a partecipazione pubblica, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 rispettivamente la spesa di lire 700 milioni e lire 300 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, pari complessivamente a lire 1.000 milioni si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 700 milioni relativo all'anno 1995 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 2;
b) per l'anno 1996, mediante riduzione per l'importo di lire 300 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, a carico dello stesso capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno del medesimo accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1995 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno per l'importo di lire 700 milioni;
b) per l'anno successivo a carico del corrispondente capitolo per l'importo di lire 300 milioni.
4. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 è ridotto di lire 700 milioni.