Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 1995, n. 40
Titolo:Integrazione e modifica del Regolamento regionale del 27.02.1990, n. 27 - regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.
Pubblicazione:(B.U. 20 aprile 1995, n. 28)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati

Sommario




Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 27 febbraio 1990, n. 27 è inserito il seguente comma:
“1 bis. I molluschi gasteropodi, lamellibranchi ed echinodermi possono essere commercializzati nei mercati all’ingrosso e negli impianti collettivi per le aste solo se in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531".

2. L’articolo 11 del regolamento regionale 27/1990 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - (Vigilanza igienico-sanitaria)
1. I mercati all’ingrosso e gli impianti collettivi per le aste sono sottoposti ad un sistema di vigilanza e controllo per verificare il rispetto delle disposizioni sanitarie. A tale controllo provvede il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi 4 e seguenti dell’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531.
2. Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale che si renda necessaria per l’esecuzione dell’esame di controllo.
3. I prodotti della pesca possono essere commercializzati solo dopo l’effettuazione del controllo di cui al comma 1.
4. L’ente gestore pone a disposizione del servizio veterinario dell’unità sanitaria locale i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
5. Il direttore del mercato è responsabile dell’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale”.

3. Il comma 5 dell’articolo 23 del regolamento regionale 27/1990 è sostituito dal seguente:
“5. Il prodotto posto in vendita è accuratamente lavato; devono essere sventrati i merluzzi, pesci cani, razze, rombi, tonni, squali, rane pescatrici; contestualmente devono essere rispettate le disposizioni di autocontrollo relative ai parassiti stabilite dal capo IV, punto V dell’allegato al D.Lgs. 531/1992".

4. Al comma 2 dell’articolo 24 del regolamento regionale 27/1990 dopo la parola “rese” aggiungere “In tal caso la direzione del mercato rilascia documento di accompagnamento in osservanza del capitolo settimo dell’allegato al D.Lgs. 531/1992".