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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 34
Titolo:Interventi per favorire nuova imprenditorialità giovanile.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 18, l.r. 20 maggio 1997, n. 31.

Sommario





1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, promuove, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, nuove attività imprenditoriali poste in essere da società di persone, con esclusione delle società di fatto, cooperative o imprese individuali aventi sede legale ed effettiva nelle Marche.
2. Per nuove attività imprenditoriali in agricoltura si intendono quelle specificate dall'articolo 10 del regolamento CE del 15 luglio 1991, n. 2328.
3. Sono ammesse a finanziamento altresì le attività di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agricole e biologiche.
4. Per nuove attività imprenditoriali si intendono quelle promosse dai soggetti di cui al comma 1 aventi i requisiti di cui all'articolo 2, la cui iscrizione al registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, allo SCAU per quelle agricole, non sia antecedente al 1° gennaio dell'anno nel quale vengono presentate le domande di cui all'articolo 4.


1. Gli imprenditori di cui all'articolo 1, per accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 3, devono avere un'età compresa tra i diciotto e i trentadue anni. Nel caso di società o cooperative, il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno il cinquantuno per cento dei soci, che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.
2. Il limite di età è elevato a quaranta anni per:
a) i lavoratori licenziati o in mobilità;
b) i laureati;
c) i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per cento;
d) gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre due anni e residenti nelle Marche;
e) gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche;
f) le donne, escluse le madri, per le quali il suddetto limite è elevato a cinquantacinque anni, purchè di disoccupate da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4;
g) gli ex detenuti;
h) i lavoratori agricoli di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Le cooperative devono essere iscritte al registro prefettizio di cui all'articolo 13 del DLgs del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed i loro Statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole di cui all'articolo 26 dello stesso decreto.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 vengono concesse le seguenti agevolazioni finanziarie per:
a) spese di impianto, attrezzature e scorte di materie prime: prestito senza interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza al 30 giugno di ogni anno a partire dal secondo successivo a quello in cui il prestito è stato erogato, pari al 60 per cento della spesa ammissibile e, comunque, fino al limite di 100 milioni. I predetti limiti sono elevati rispettivante al 70 per cento ed a lire 140 milioni per le cooperative;
b) spese di gestione: contributo a fondo perduto, da erogare in un triennio, pari al 60 per cento della spesa ammissibile per il primo anno, al 30 per cento per il secondo anno e al 20 per cento per il terzo e comunque fino al limite massimo di lire 80 milioni complessivi. Il limite del 60 per cento è elevato al 70 per cento per le cooperative;
c) spese per assistenza tecnica: contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ammissibile nella fase di avviamento dell'attività progettuale relativamente al primo anno, per un importo massimo di lire 10 milioni.

2. Non sono ammissibili a finanziamenti i progetti presentati da:
a) persone giuridiche e titolari di imprese individuali che abbiano già usufruito dei benefici di cui alle LL.RR. 7 ottobre 1987, n. 35, 31 ottobre 1988, n. 39 e 9 settembre 1993, n. 22;
b) persone giuridiche nelle cui compagini sociali risultino persone giuridiche o fisiche che abbiano goduto, in qualità di società o cooperative o in qualità di imprese individuali, dei benefici previsti dalle leggi regionali di cui alla lettera a).

3. Non sono ammissibili a finanziamenti spese conseguenti ad operazioni di carattere economico e/o finanziario operate fra la società e le persone fisiche componenti la compagine societaria e società o persone fisiche che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o che risultino in rapporto di collegamento e controllo della stessa.


1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate alla giunta regionale entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre di ciascun anno, corredate da un progetto d'impresa concernente:
a) le finalità generali dell'iniziativa, gli obiettivi, le previsioni di sviluppo;
b) il mercato di riferimento;
c) la descrizione del prodotto e del processo produttivo ovvero dei servizi e delle modalità di erogazione degli stessi;
d) il personale;
e) la struttura finanziaria;
f) i bilanci di previsione, opportunamente illustrati, relativi ai primi tre anni di attività progettuale;
g) l'elenco di altri benefici richiesti ed eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;
h) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si chiede l'intervento regionale;
i) il curriculum vitae della persona eventualmente incaricata della assistenza tecnica.

2. Al progetto devono essere allegati i curricula vitae dei soci attuatori dell'iniziativa o del titolare dell'impresa individuale.
3. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in sede di prima applicazione della presente legge, le modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei contributi, nonchè i criteri di valutazione cui deve attenersi il nucleo di valutazione di cui all'articolo 6 nell'esame dei progetti presentati e delle eventuali successive varianti dei progetti ammessi a finanziamento.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la giunta regionale può rideterminare le modalità ed i criteri di cui al comma 3 per i progetti che verranno presentati nell'anno successivo.
5. Dopo l'esecutività delle delibere di cui ai commi 3 e 4, la giunta regionale non può effettuare alcun'altra delibera di precisazione, modifica o chiarimento.


1. A parità di qualificazione tecnica dei progetti è riconosciuta priorità:
a) alle iniziative costituite da donne o a prevalente componente femminile;
b) alle società cooperative;
c) alle imprese che utilizzano nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione;
d) alle imprese localizzate nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento CE 2052/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) alle imprese che favoriscono l'inserimento nell'attività lavorativa di portatori di handicap o di ex detenuti.

2. Viene altresì attribuita priorità di finanziamento ai progetti che incrementano il recupero e riciclaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde ed i progetti che perseguono in via principale l'obiettivo del risparmio e dell'uso razionale delle risorse idropotabili, nonchè quelli che concorrono al risanamento delle risorse idriche.


1. Alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti provvede, secondo l'ordine cronologico con il quale sono presentati, entro sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione previsti dal comma 1 dell'articolo 4, il nucleo di valutazione costituito presso il servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione con decreto del Presidente della giunta regionale del 17 marzo 1994, n. 127.
2. Il nucleo, composto dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro che lo presiede, dal dirigente del servizio programmazione e da tre esperti nominati dal consiglio regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, formazione professionale ed economia aziendale, commerciale e marketing, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. La durata dell'incarico si intende comunque prorogata per l'esame delle varianti di cui al precedente articolo 4, comma 3 e di cui al successivo articolo 8.
3. Il nucleo, previo colloquio con i soggetti proponenti, esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione sulla base della relazione istruttoria redatta dal servizio formazione professionale e problemi del lavoro, predispone la graduatoria e individua le spese, compresi i relativi costi, da ammettere a finanziamento.
4. Ai lavori del nucleo assiste, con funzioni di segretario, un funzionario del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione, designato dal dirigente del servizio medesimo.
5. Ai componenti del nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni. L'indennità di presenza per ogni giornata di seduta è fissata in lire 180.000.


1. Entro i trenta giorni successivi alla acquisizione del parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 6 e della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, il dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro adotta il provvedimento con il quale approva la graduatoria, quantifica per ogni singolo progetto la spesa da ammettere a finanziamento ed attiva le procedure di concessione dei benefici di cui all'articolo 3.
2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 3, è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Regione Marche ed i beneficiari ed alla concessione di cauzione assicurativa o garanzia fidejussoria stipulata a favore della regione. Ai soggetti che ne facciano richiesta il prestito può essere anticipato, con decreto del dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, per una quota pari al sessanta per cento dello stesso e con le medesime modalità di erogazione e restituzione. In sede di stipula della convenzione suddetta i beneficiari si obbligano a non alienare nè distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto gli impianti e le attrezzature finanziati con il contributo regionale.
3. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 lettere b) e c) dell'articolo 3, è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
4. La liquidazione dei contributi è effettuata con proprio decreto dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, di cui ai commi 2 e 3, che risulti conforme al progetto ammesso a finanziamento.
5. Ai progetti non finanziati nell'esercizio finanziario nel quale è stata presentata la domanda per esaurimento dei fondi o per chiusura dell'esercizio medesimo è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle disponibilità recate, per le medesime finalità di cui alla presente legge, dal bilancio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo.


1. Le società o cooperative che hanno presentato domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di comunicare:
a) qualsiasi variazione della compagine sociale avvenuta nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui tale variazione investa oltre la metà dei soci, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 6 provvede al riesame del progetto di impresa;
b) ogni eventuale variazione al progetto, con la documentazione atta a dimostrare che le modifiche non comportano riduzione dell'efficacia del progetto medesimo.
La giunta regionale approva la variazione con le modalità stabilite con la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 4, eventualmente avvalendosi del parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 6.



1. La giunta regionale pronuncia la decadenza dai contributi concessi qualora:
a) le quote di partecipazione delle società e delle cooperative, vengano alienate nel quinquennio successivo alla presentazione della domanda a soggetti non aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;
b) i beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 non presentino entro centottanta giorni dalla data di erogazione della stessa la rendicontazione delle spese sostenute;
c) a seguito di ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese vengono accertate, anche avvalendosi del parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, gravi inadempienze o quando risulti compromessa l'attuazione dei progetti finanziati;
d) si verifichi, nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda, una variazione della compagine sociale che investa una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci o il trasferimento della sede legale ed effettiva fuori del territorio regionale;
e) si verifichi l'esito negativo del riesame di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 o la mancata approvazione di cui alla lettera b) del medesimo articolo.

2. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione delle somme preventivamente percepite.


1. La Giunta regionale con la collaborazione degli enti locali, delle camere di commercio e dei BIC, attua un programma d'informazione sugli obiettivi della presente legge, promuove l'analisi e la diffusione dei risultati degli interventi sull'occupazione giovanile ed attiva sistemi di monitoraggio delle iniziative ammesse a finanziamento.


1. Alla concessione del prestito di cui la comma 1, lettera a), dell'articolo 3, si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 9 settembre 1993, n. 22 e denominato "Fondo di rotazione per il prestito sulle spese di impianto ed attrezzature sostenute dalle imprese ammesse alle provvidenze concesse per favorire nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanile e femminile".
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita in lire 3.400 milioni per il 1995 ed in lire 3.400 milioni per il 1996. Il fondo è alimentato, inoltre dalle somme economizzate e che vengono rimborsate dai beneficiari dei prestiti di cui al comma 3 dell'articolo 6 bis della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, come integrato dall'articolo 7 della L.R. 31 ottobre 1988, n. 39, nonchè dai beneficiari dei prestiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 9 settembre 1993, n. 22.
3. La giunta regionale è autorizzata a iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211202 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci, importi pari alle somme recuperate per effetto del comma 1, lettera a), del precedente articolo 3, mediante deliberazioni da presentare al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni.


1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, le seguenti spese:
a) per le attività di cui all'articolo 10, lire 100 milioni;
b) per la concessione dei prestiti previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 3, lire 3.400 milioni;
c) per la concessione dei contributi sulle spese di gestione previsti dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonchè per la concessione dei contributi per le spese di assistenza tecnica previste dal comma 1, lettera c), dell'articolo 3, lire 3.100 milioni;
d) per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 6.600 milioni relativo all'anno 1995 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio dello stesso anno, partita n. 4 elenco n. 1;
b) per l'onere di lire 6.600 milioni relativo all'anno 1996 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del capitolo 5100101 elenco n. 1 partita n. 4;
c) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli, che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa dello stesso anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) "Iniziative per l'illustrazione, l'analisi e la diffusione dei risultati dell'intervento in favore dei soggetti attuatori dei progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili", lire 100 milioni;
a2) "Fondo di rotazione per il finanziamento delle spese di impianto e di investimento per attrezzature delle imprese ammesse alle provvidenze di cui al comma 1 dell'articolo 6 bis della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, come integrato dall'articolo 7 della L.R. 31 ottobre 1988, n. 39 e di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 4 della L.R. 9 settembre 1993, n. 22", lire 3.400 milioni;
a3) "Contributi triennali ai soggetti attuatori dei progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, nelle spese di gestione, escluse le spese per il personale dipendente, articolo 6, comma 1 L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla L.R. 31 ottobre 1988, n. 39 e articolo 4, comma 1, lettere b) e c), L.R. 9 settembre 1993, n. 22", lire 3.100 milioni;
b) per l'anno 1996, a carico dei corrispondenti capitoli.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1995 sono ridotti di lire 6.600 milioni.


1. In sede di prima applicazione, le domande di ammissione ai benefici vanno presentate a partire dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 4, che viene adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che si sono costituite nell'anno 1994 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'inizio delle attività progettuali, ai fini della rendicontazione delle spese da ammettere a finanziamento, decorre dalla data indicata nel progetto stesso.


1. La L.R. 9 settembre 1993, n. 22 è abrogata.


1. I benefici concessi ai sensi della L.R. 9 settembre 1993, n. 22 sono liquidati con le modalità previste dalla legge medesima.


1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.