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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 39
Titolo:Finanziamento all'Istituto Nazionale di Riposo e cura per Anziani (INRCA) per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario





1. Le opere relative all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA) di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono progettate e realizzate dall'INRCA stesso. A tali opere non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 14 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.
2. I progetti già redatti di cui al comma 1 in possesso della Regione Marche sono trasferiti all'INRCA che ne valuta la fattibilità. Oltre agli interventi di accorpamento o di riconversione, previsti dall'articolo 2 della legge 156/1983, l'INRCA può prevedere la ristrutturazione e l'ampliamento, quest'ultimo nei soli limiti richiesti dal coordinamento della parte nuova con quella già esistente, di immobili presso l'ospedale di via della Montagnola.
3. Oltre gli interventi di accorpamento l'INRCA, per l'attuazione dei programmi di cui al comma successivo e per la ricostruzione del pensionato "Tambroni", può procedere all'acquisizione di immobili.
4. Le opere complessive possono essere realizzate per stralci funzionali secondo un programma stabilito dall'INRCA. Per le attrezzature sanitarie ed arredi si procede per appalti separati. La verifica della realizzazione degli obiettivi viene effettuata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione, da parte dell'INRCA, del verbale di collaudo delle opere debitamente approvato.


1. I finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, già previste dall'articolo 2 della legge 156/1983 e dall'articolo 29 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, così come individuati da atti del consiglio regionale, sono trasferiti all'INRCA, dedotte tutte le spese sostenute dalla Regione per vario titolo o causa o ragione.
2. La Regione trattiene provvisoriamente, a titolo prudenziale, una somma per quanto possa rendersi ulteriormente necessario alla definizione dei rapporti con i progettisti precedentemente incaricati.
3. Il trasferimento dei finanziamenti all'INRCA per l'importo previsto dal comma 2 è disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente medesimo e la giunta regionale.