Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 49
Titolo:Modificazioni, integrazioni e rifinanziamento della L.R. 22 gennaio 1987, n. 11 così come modificata dalla L.R. 23 gennaio 1992, n. 10, recante interventi finanziari per il commercio
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'art. 17, l.r. 6 luglio 1998, n. 21.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 5 della L.R. 11/1987, già sostituito dall'articolo 2 della L.R. 10/1992, è sostituito dal seguente:
"Possono usufruire dei contributi di cui al precedente articolo 4:
a) i centri distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria, aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;
b) gli esercenti il commercio al dettaglio che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, si associano o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo e più efficiente punto di vendita al dettaglio, ovvero gli esercenti il commercio al dettaglio i cui punti vendita siano ubicati in una via o piazza o altra area pubblica o esposta al pubblico che costituiscano o siano costituiti in "centro commerciale al dettaglio" come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 17 giugno 1988, n. 248;
c) i rivenditori di prodotti petroliferi da riscaldamento e per uso domestico che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, si associano o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo punto vendita;
d) le cooperative di consumo, aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio;
e) le piccole e medie imprese commerciali al dettaglio dei prodotti di generi di largo consumo e della tabella merceologica V, nonchè gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con volume di affari annuo non superiore rispettivamente a 1.500 milioni e 750 milioni".


Art. 2

1. L'articolo 6 della L.R. 11/1987, già sostituito dall'articolo 3 della L.R. 10/1992, è sostituito dal seguente:
"Ai soggetti indicati all'articolo 5, per la realizzazione degli investimenti previsti nel precedente articolo 4, i contributi sono concessi nella misura massima del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Ai fini della concessione del contributo regionale, la spesa riconosciuta ammissibile non può essere:
a) inferiore a 50 milioni e superiore a 500 milioni per i soggetti di cui alle lettere a), b), d), e);
b) inferiore a 50 milioni e superiore a 1.500 milioni per i soggetti di cui alla lettera c);
c) inferiore a 20 milioni e superiore a 60 milioni per gli interventi di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 4, secondo comma.
Ai soggetti indicati alla lettera a), dell'articolo 5, possono essere concessi contributi solo per i programmi relativi alle attività comuni.
La quota da destinare ai soggetti indicati dalle lettere b) e d) dell'articolo 5, non può superare l'80 per cento dello stanziamento disponibile annualmente".


Art. 3

1. L'articolo 7 della L.R. 11/1987, già sostituito dall'articolo 4 della L.R. 10/1992, è sostituito dal seguente:
"Per quanto concerne gli aderenti ai centri distributivi indicati alla lettera a) dell'articolo 5 e gli esercenti indicati alle lettere b) ed e), l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione degli stessi al registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Gli esercenti indicati nella lettera b) dell'articolo 5, che si associano per la gestione in comune di un punto vendita, debbono restituire le singole autorizzazioni amministrative.
I rivenditori di prodotti petroliferi indicati alla lettera c) dell'articolo 5, che si associano per la gestione in comune di un nuovo punto vendita, debbono cessare le singole attività, trasferendo il personale e le strutture mobili nella nuova gestione.
Per quanto concerne le cooperative indicate alla lettera d) dell'articolo 5, l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, al possesso di autorizzazione comunale per la vendita al dettaglio, nonchè alla presentazione di una dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro attestante che la cooperativa svolge effettivamente l'attività sociale statutaria. Possono accedere al contributo anche le cooperative di consumo in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 34 della legge 426/1971 per la vendita ai soli soci purchè abbiano più di tre dipendenti, l'attività venga esercitata in locali di proprietà o in affitto e il volume annuo di affari sia superiore a un miliardo di lire".


Art. 4

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della L.R. 11/1987, già modificato dall'articolo 6 della L.R. 19/ 1992, è sostituito dal seguente:
"Costituisce priorità ai fini dell'ammissione a contributo:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 5: la costituzione in forma cooperativa;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 5: la costituzione in forma cooperativa e l'adesione a centri distributivi costituiti in forma cooperativa o l'inserimento in centri commerciali al dettaglio;
c) per i soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 5: l'associazione di almeno quattro imprese già operanti;
d) per i soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 5: l'adesione a centri distributivi costituiti in forma cooperativa e/o la ristrutturazione degli esercizi ubicati nei centri storici;
e) per gli interventi di assistenza tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 4: sperimentazione di nuove modalità organizzative e di nuove forme di vendita, impiego di nuove tecnologie, iniziative di promozione e ricerche di mercato".


Art. 5

1. Il quinto comma dell'articolo 13 della L.R. 11/1987 è sostituito dal seguente:
"Un contributo non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta e documentata per la installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche è altresì concesso alle cooperative di garanzia e ai consorzi-fidi, purchè in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 11".


Art. 6

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della L.R. 11/1987 è sostituito dal seguente:
"La concessione dei contributi viene deliberata entro i successivi centocinquanta giorni".


Art. 7

1. Per l'anno 1995 le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 11 della L.R. 11/1987 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma, come modificato dalla presente legge, e nel terzo comma dell'articolo 19 della L.R. 11/1987.

Art. 8

1. L'articolo 20 della L.R. 11/1987, già sostituito dall'articolo 9 della L.R. 10/1992, è sostituito dal seguente:
"Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa complessiva di lire 4.370 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa autorizzata per ciascun esercizio sarà stabilita con apposito articolo della legge di bilancio. L'autorizzazione di spesa è così ripartita:
a) per la sottoscrizione di quote per la partecipazione al capitale delle società consortili, da costituirsi o già costituite con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che realizzino mercati agroalimentari all'ingrosso lire 1.100 milioni;
b) per la concessione di contributi "una tantum" alle piccole e medie imprese commerciali nelle spese per l'acquisto delle aree, la costruzione, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti all'attività commerciale e al deposito delle merci e delle relative attrezzature lire 2.500 milioni;
c) per la concessione di contributi per interventi di assistenza tecnica lire 170 milioni;
d) per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia o consorzi fidi, anche di secondo grado, in conto quote sociali o consortili ovvero finalizzati ad ampliare le disponibilità dei fondi di garanzia e dei fondi-rischio, nonchè per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche e per lo svolgimento di attività e di assistenza finanziaria lire 600 milioni.
Per il pagamento delle spese previste sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, i seguenti capitoli aventi la denominazione e gli stanziamenti di competenza e di cassa sottoindicati:
a) capitolo 2235204 - Sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale di società consortili, con maggioranza di capitale pubblico, per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso - lire 1.100 milioni;
b) capitolo 3246202 - Contributi "una tantum" alle piccole e medie imprese commerciali nelle spese di acquisto di aree, costruzione, trasformazione ed ampliamento dei locali adibiti alle attività commerciali e del deposito delle merci e delle relative attrezzature - lire 2.500 milioni;
c) capitolo 3246103 - Contributi per interventi di assistenza tecnica - lire 170 milioni;
d) capitolo 3246104 - Contributi alle cooperative di garanzia o consorzi fidi, anche di secondo grado, in conto quote sociali o consortili; contributi finalizzati ad ampliare le disponibilità dei fondi di garanzia e dei fondi-rischio, nonchè per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche per lo svolgimento di attività di assistenza finanziaria lire 600 milioni.
Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura dell'onere di lire 4.370 milioni relativo all'anno 1995 si provvede:
a) quanto a lire 3.370 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 - partita n. 13 - elenco n. 2;
b) quanto a lire 1.000 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2235203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.
Per gli esercizi successivi l'onere sarà fronteggiato mediante impiego di quota parte delle entrate tributarie regionali".