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Atto:LEGGE REGIONALE 29 luglio 1995, n. 53
Titolo:Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 agosto 1995, n. 55)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

Sommario





1. Al fine di concorrere a sostenere l'onere gravante sugli autotrasportatori, in conseguenza delle limitazioni al traffico pesante sui tratti della Strada Statale 16 Adriatica disposte dalle competenti autorità per ragioni di tutela ambientale, la Giunta regionale è autorizzata a erogare direttamente alla Società Autostrade S.p.A., concessionaria dell'Autostrada A 14, previo prelevamento dell'apposito fondo di cui all'articolo 4, i pedaggi autostradali dovuti, nel periodo compreso fra le ore 0 del 31 luglio alle ore 24 del 31 agosto 1995.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Società autostrade S.p.A.


1. L'intervento regionale è limitato ai pedaggi autostradali dovuti dai conducenti di autotreni e autoarticolati appartenenti alle classi di pedaggio 3, 4 e 5 che iniziano o terminano il viaggio da uno dei caselli autostradali della A 14 compresi tra quelli di Riccione e San Benedetto del Tronto.


1. Il pagamento dei pedaggi è effettuato, a cura del servizio trasporti della Giunta regionale, nei limiti della consistenza del fondo speciale di cui all'articolo 4.
2. A tale scopo, lo stesso servizio provvede giornalmente a monitorare, sulla base dei dati trasmessi con la stessa cadenza dalla Società Autostrade S.p.A. l'utilizzo del fondo predetto e, ove la disponibilità residua scenda al di sotto del fabbisogno preventivabile per cinque giorni di utilizzo, a comunicare alla società concessionaria la cessazione dell'intervento della Regione e, con essa, il ripristino delle normali condizioni tariffarie.


1. Per far fronte agli oneri di cui alla presente legge è istituito il fondo per la deviazione del traffico sull'Autostrada A 14.
2. Il fondo è costituito con una dotazione iniziale di lire 2 miliardi.
3. Il fondo può essere altresì alimentato dai contributi volontari degli enti locali interessati.


1. E' autorizzata, per le finalità previste dalla presente legge, la spesa massima di lire 2.000 milioni a carico del bilancio regionale per l'anno 1995.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2222116 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la denominazione "Spese per la deviazione del traffico pesante dalla SS 16 alla A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano" con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.
3. L'onere conseguente è fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto a carico del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 di cui alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 26.
4. Gli apporti degli enti locali previsti dall'articolo 4, comma 3, sono iscritti a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione del bilancio 1995 con le correlative numerazioni e denominazioni:
a) entrata: capitolo 3007034 "Introito dei contributi degli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla SS 16 alla A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano";
b) spesa: capitolo 2222117 "Spese a carico degli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla SS 16 alla A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano".

5. Le dotazioni degli stanziamenti dei suddetti capitoli sono stabilite con decreto del dirigente del servizio regionale bilancio sulla scorta degli atti con cui gli enti locali deliberano il concorso finanziario all'iniziativa.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.