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Atto:LEGGE REGIONALE 8 agosto 1995, n. 54
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento della attività dei gruppi consiliari".
Pubblicazione:(B.u.r. 17 agosto 1995, n. 59)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 è soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale del ruolo unico regionale o di personale di cui al successivo articolo 6 entro i limiti seguenti:
a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale ed una alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
b) gruppi da quattro a sei consiglieri: tre unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale ed una alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
c) gruppi da sette a dieci consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale, due alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
d) gruppi con oltre dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale, tre alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori.

2. E' consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con qualifiche diverse dal precedente comma 1 purchè la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.".