Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 8 agosto 1995, n. 54 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento della attività dei gruppi consiliari". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 17 agosto 1995, n. 59) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari |
Sommario
1. L'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 è soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale del ruolo unico regionale o di personale di cui al successivo articolo 6 entro i limiti seguenti:
a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale ed una alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
b) gruppi da quattro a sei consiglieri: tre unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale ed una alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
c) gruppi da sette a dieci consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale, due alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
d) gruppi con oltre dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale, tre alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori.
2. E' consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con qualifiche diverse dal precedente comma 1 purchè la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.".