Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 agosto 1995, n. 56
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1995, n. 53 concernente: "Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 alla autostrada A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano".
Pubblicazione:(B.u.r. 31 agosto 1995, n. 61)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

Sommario




Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29 luglio 1995, n. 53, le parole: "a erogare direttamente alla Società Autostrade S.p.A., concessionaria dell'Autostrada A 14, previo prelevamento dell'apposito fondo di cui all'articolo 4, i pedaggi autostradali dovuti nel periodo compreso fra le ore 0 del 31 luglio alle ore 24 del 31 agosto 1995" sono sostituite dalle parole: "a concedere contributi alle imprese a fronte dei pedaggi autostradali pagati, previo prelevamento dall'apposito fondo di cui all'articolo 4, nel periodo compreso fra le ore 0 del 7 agosto e le ore 24 del 10 settembre 1995".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 53/1995 è soppresso.

Art. 2

1. L'articolo 2 della l.r. 53/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Limiti e modalità dell'intervento regionale)
1. L'intervento regionale è limitato alla quota parte riferita al solo territorio della regione Marche dei pedaggi autostradali pagati per gli autotreni, autoarticolati e autocarri adibiti a trasporto merci di proprietà delle imprese appartenenti alle classi di pedaggio 3, 4 e 5 in transito sulla A14".


Art. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 53/1995, la parola: "pagamento" è sostituita dalla parola: "rimborso".
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 53/1995 è sostituito dal seguente:
"2. A tale scopo le richieste di rimborso debbono pervenire al servizio trasporti della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale entro il termine perentorio del 31 ottobre 1995.".

3. All'articolo 3 della l.r. 53/1995 è aggiunto il seguente comma.
"3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 1995 stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.".


Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.