Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3
Titolo:Rifinanziamento della legge regionale 31 agosto 1973, n. 27 concernente la concessione di credito agrario agevolato.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 gennaio 1975, n. 3)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 30 maggio 1977, n. 21.

Sommario




Art. 1

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di conduzione di cui alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 27, č autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di L. 400 milioni.
Le domande per l'ottenimento del prestito sono presentate agli istituti ed enti prescelti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
L'importo massimo del prestito agevolato stabilito nel terzo comma dell'art. 1 della legge citata č elevato a L. 5.000.000.
Il tasso a carico della ditta prestataria č stabilito nella misura del 4,10 per cento.

Art. 2

Al finanziamento del concorso regionale negli interessi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede con il fondo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
E' autorizzata, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1974, l'istituzione del capitolo 1101404 con la denominazione <> e con la dotazione di L. 400 milioni.
Lo stanziamento del capitolo di spesa n. 2147001 <> č ridotto di L. 400 milioni.