Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 settembre 1995, n. 59
Titolo:Attuazione del Regolamento CEE n. 2081/93. Coordinamento dei fondi strutturali partecipazione finanziaria regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 settembre 1995, n. 8 - supplemento)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. La presente legge disciplina la partecipazione finanziaria della Regione nell'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento CEE n. 2081/93, obiettivo 5a, che trovano attuazione su tutto il territorio regionale per il periodo 1994-1995.

Art. 2

1. Per gli interventi strutturali previsti dall'articolo 11 del Regolamento CEE n. 2081/93, obiettivo 5a, per il periodo di operatività per gli anni 1994 e 1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 82.431.800.000 di cui:
a) lire 31.073.000 quale quota a carico del - FEOGA orientamento;
b) lire 35.951.500.000 quale quota a carico dello Stato;
c) lire 15.407.300.000 quale quota a carico della Regione.

2. Le azioni correlate all'attuazione sono cofinanziate dalla Comunità Europea (FEOGA - orientamento) e dallo Stato membro.
3. La quota dello Stato membro è partecipata per il 70 per cento a carico del fondo nazionale di rotazione di cui alla legge 183/1987 e per il 30 per cento con risorse regionali.

Art. 3

1. La previsione di spesa per gli interventi di cui agli anni 1994 e 1995, a garanzia del contributo pubblico, per il finanziamento dell'attività relativa all'applicazione del Regolamento CEE n. 2328/91, è stabilita per l'anno 1994 in lire 41.292.000.000 e per l'anno 1995 in lire 29.129.000.000, così suddivisa:
a) 1994 (ECU lire 1.877,35):
1) lire 14.630.000.000 quale quota a carico del FEOGA;
2) lire 18.664.000.000 quale quota a carico dello Stato;
3) lire 7.998.000.000 quale quota a carico della Regione;
b) 1995 (ECU lire 1.877,35):
1) lire 10.320.000.000 quale quota a carico del FEOGA;
2) lire 13.166.000.000 quale quota a carico dello Stato;
3) lire 5.643.000.000 quale quota a carico della Regione.


Art. 4

1. La previsione di spesa dell'anno 1995 a garanzia del contributo pubblico per il finanziamento delle attività relative all'applicazione del Regolamento CEE n. 886/90 è stabilita complessivamente in lire 12.010.800.000, di cui:
a) lire 6.123.000.000 quale quota a carico del FEOGA;
b) lire 4.121.500.000 quale quota a carico dello Stato;
c) lire 1.766.300.000 quale quota a carico della Regione.


Art. 5

1. All'onere derivante, a carico del bilancio per l'anno 1995, dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 per la quota relativa alla partecipazione finanziaria regionale, pari a lire 15.407.300.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6510101.
2. I valori espressi nella presente legge conseguono ad un indice di conversione dell'ECU pari a lire 1.877,35.

Art. 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre a carico del bilancio regionale la spesa necessaria per l'attuazione dei progetti speciali comunitari fino alla concorrenza di lire 800.000.000 quale quota di finanziamento a carico della Regione.
2. E' ripristinata sul capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, la partita 15 dell'elenco 2 per l'importo di lire 800.000.000 da utilizzarsi per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 12 aprile 1995, n. 47.
3. Per lo scopo allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa:
a) in aumento: capitolo 5100201 per lire 800.000.000;
b) in riduzione: capitolo 6510101 per lire 800.000.000.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio, in conformità alle relative decisioni comunitarie nazionali, le variazioni occorrenti, mediante l'istituzione di appositi capitoli e le corrispondenti riduzioni dello stanziamento di cui al comma 2.

Art. 7

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dall'articolo 3 negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) entrata (in aumento):
1) capitolo 2005056 per lire 11.619.031.518;
2) capitolo 2003004 per lire 22.498.318.000;
b) spesa (in aumento):
1) capitolo 3123213 per lire 11.619.031.518;
2) capitolo 3123214 per lire 22.498.318.000;
3) capitolo 3123215 per lire 12.841.000.000;
c) spesa (in riduzione):
1) capitolo 6510101 per lire 12.841.000.000.


Art. 8

1. Per l'attivazione delle iniziative previste dall'articolo 4 negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) entrata (in aumento)
capitoli di nuova istituzione:
1) 2005057 con la denominazione "Assegnazione di fondi dalla Comunità Europea, a valere sul FEOGA, per l'attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", (correlato al capitolo 3123216 della spesa) lire 6.123.000.000;
2) 2003006 con la denominazione "Assegnazione di fondi statali, ai sensi della Legge 183/87 per l'attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", (correlato al capitolo 3123217 della spesa) lire 4.121.500.000;
b) spesa (in aumento)
capitoli di nuova istituzione:
1) 3123216 con la denominazione "Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", (quota finanziata con i fondi CEE) (capitolo correlato al 2005057 della entrata) lire 6.123.000.000;
2) 3123217 con la denominazione "Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" (quota finanziata con i fondi statali) ( capitolo correlato al 2003006 della entrata) lire 4.121.500.000;
3) 3123218 con la denominazione "Spese per la realizzazione degli interventi da effettuarsi con il concorso comunitario in attuazione del reg. CEE 866/90 sulla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", (quota finanziata con risorse proprie) lire 1.766.300.000;
c) spesa (in riduzione):
1) capitolo 6510101 per lire 1.766.300.000.


Art. 9

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per gli anni successivi fino all'anno 1999, mediante impiego di quota parte delle assegnazioni spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate da leggi per l'attuazione di investimenti programmatici in agricoltura.

Art. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.