Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 settembre 1995, n. 60
Titolo:Interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 ottobre 1995, n. 73)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 19, l.r. 18 giugno 2002, n. 9.

Ai sensi del citato art. 19, l.r. 9/2002, sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.

Sommario





1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare sia attività di soccorso e di prima assistenza, sia attività di ripristino di infrastrutture socio-economiche.
3. A tal fine la Regione:
a) organizza e attua interventi diretti;
b) coordina le attività promosse dagli Enti locali;
c) concorre finanziariamente o in altra forma alle iniziative di Enti locali, di altri Enti pubblici o privati, o di Organizzazioni di volontariato.



1. Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale, delibera ciascun intervento e le relative modalità di attuazione dandone comunicazione alle Autorità statali e agli Enti locali interessati.
2. La Giunta regionale, al termine dell'intervento complessivo, presenta al Consiglio regionale una analitica relazione.
3. All'attuazione degli interventi diretti della Regione si provvede ad opera dei servizi rispettivamente competenti per materia, con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della l.r. 27 aprile 1990, n. 49.
4. All'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, si provvede con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.


1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo 4321101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la denominazione "Spese per interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni. Per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
3. Alla copertura dell'autorizzazione di spesa si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1995 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1360209 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.