Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 novembre 1995, n. 62
Titolo:Proroga dei termini previsti dalla Legge Regionale 12 maggio 1982, n. 18 "Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione" per l'anno 1996.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 novembre 1995, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





1. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 15 della l.r. 12 maggio 1982, n. 18, limitatamente all'anno 1996, i Comuni presentano il piano previsto nello stesso articolo entro il 31 gennaio 1996.
2. Il termine per la ripartizione di fondi di cui all'articolo 15, secondo comma, della l.r. 18/1982, limitatamente all'anno 1996, č stabilito al 30 aprile 1996.


1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.