Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 65
Titolo:Disposizioni finanziarie relative all'attuazione del programma operativo di iniziativa comunitaria "Pesca".
Pubblicazione:(B.u.r. 14 dicembre 1995, n. 90)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura

Sommario




Art. 1

1. La presente legge contiene disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma operativo integrato "Fondi strutturali, iniziativa comunitaria Pesca, Italia", approvato con decisione della Commissione C(95)41 del 19 maggio 1995 e, in particolare, del sottoprogramma "Regione Marche", finanziato per un investimento globale pari a lire 9.515.158.000, come da tabella A allegata alla presente legge.
2. Le modalità ed i criteri per l'attuazione del programma di cui al comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sulla base delle disposizioni regolamentari allegate al programma stesso.

Art. 2

1. La Regione concorre nella misura del 30 per cento al finanziamento degli interventi attuativi della misura "riassetto dei porti di pesca per accogliere nuove attività, comprese quelle turistiche", affidando ai Comuni, su loro richiesta, gli adempimenti relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, la Giunta regionale definisce le procedure ed i criteri per l'assegnazione ai Comuni richiedenti del finanziamento degli interventi relativi al riassetto dei porti di pesca.
3. Il fabbisogno per la quota a carico della Regione, relativa agli interventi di cui al presente articolo, è previsto in lire 1.250.000.000 per l'intero programma pluriennale, da ripartirsi tra le diverse annualità come segue: lire 150.000.000 per il 1995, lire 350.000.000 per il 1996, lire 400.000.000 per il 1997, lire 250.000.000 per il 1998, lire 100.000.000 per il 1999.

Art. 3

1. Per l'attuazione del programma "Pesca" previsto dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i conseguenti impegni finanziari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con:
a) i fondi provenienti dalla Comunità europea e dallo Stato, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione della Comunità europea di cui all'articolo 1, comma 1, e nelle tabelle A e B allegate alla presente legge;
b) per quanto riguarda la misura indicata all'articolo 2, con le risorse regionali iscritte in bilancio a carico dei fondi globali al capitolo 5100201, partita 15 dell'elenco 2, i cui stanziamenti sono preordinati all'attuazione di programmi di interesse comunitario, fino alla concorrenza di lire 150 milioni per il 1995 e 350 milioni per il 1996; per gli anni successivi, si provvederà con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. L'attuazione delle iniziative, di cui al programma "Pesca" previsto dalla presente legge, è subordinata alla adozione, da parte del CIPE, del provvedimento di concessione dei fondi relativi al contributo dello Stato.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti per l'attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria, previsto dalla presente legge, negli stati di previsione del bilancio 1996 e pluriennale 1996/1998 e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
5. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione, le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie sulla base di decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, come previsto dal punto 5.1 delle disposizioni regolamentari allegate al programma "Pesca" approvato dalla CE.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella A

Piano finanziario per l'attuazione del programma

d'iniziativa comunitaria "Pesca" Anni 1995 e 1999











































Sottoprogramma Regione Marche Valori in ECU 1 ECU = 1995, 6 LIRE
ZONE SPESA INVESTIMENTO

GLOBALE AMMESSA
QUOTA

UE 30%
QUOTA

STATO 20%
QUOTA

BENEFICIARI 50%
Obiettivo 2 338.665 101.600 67.733 169.333
Fuori Ob. 1, 2, 5B 4.429.404 1.328.821 885.880 2.214.701
TOTALE 4.768.069 [*] 1.430.421 953.613 2.384.034
  (pari a lire 9.515.158.000)  
[*] L'importo è comprensivo della quota di 501.100 ECU relativa al Progetto COIP, come indicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota del 13 ottobre 1995.

Tabella B


Iniziativa Comunitaria "Pesca" Anni 1995-1999

Articolazione delle spese per fondo
























Sottoprogramma Regione Marche

 

Valori in ECU1 ECU = 1995, 6 LIRE

 
QUOTA

UE 30%
 
SFOP FESR TOTALE
583.054 847.367 1.430.421