Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1995, n. 67
Titolo:Modifiche alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale
Pubblicazione:(B.u.r. 4 gennaio 1996, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. All'articolo 9 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23, è aggiunto il seguente comma:
"Ai dipendenti regionali che siano componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame costituiti ai sensi della vigente normativa regionale attuativa del regolamento CEE n. 2084/93 spettano le indennità di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti regionali. Ai componenti dei suddetti Comitati e Commissioni estranei all'Amministrazione regionale, la misura dell'indennità di missione e del rimborso delle spese è pari a quella prevista per i funzionari regionali di 7a qualifica funzionale. Le somme occorrenti per il pagamento delle competenze dei componenti i Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal Regolamento CEE n. 2084/93.".

2. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come sostituita dalla l.r. 4 luglio 1994, n. 23, sono eliminati i seguenti organismi:
"Comitato tecnico consultivo per iniziative formative cofinanziate dalla CEE (articolo 5, regolamento regionale n. 31/1992);
Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla CEE (articolo 6, regolamento regionale n. 31/1992);
Commissione d'esame per iniziative formative cofinanziate dalla CEE (articolo 7, regolamento regionale n. 31/1992)".


Art. 2

1. Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.