Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 2
Titolo:Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.
Pubblicazione:( B.U. 25 gennaio 1996, n. 7 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 1 di questa legge sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario





1. Fermo restando quanto previsto dalle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 28 marzo 1990, n. 18 è delegata alle Province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l'attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
2. Agli effetti della presente legge le Province sono denominate "Enti delegati".


1. Il Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/1990, emana le direttive generali approvate dalla competente Commissione consiliare su proposta della Giunta regionale sentito il Comitato di concertazione di cui alla delibera di Giunta 5 maggio 1993, n. 1891. Le direttive dovranno stabilire per ogni obiettivo, asse e/o misura di intervento:
a) le quote di spettanza regionale e quelle da assegnare agli Enti delegati, con l'indicazione delle quote destinabili al finanziamento di progetti da realizzare nei territori delle Comunità montane;
b) le modalità di presentazione e gestione dei progetti, nonchè i requisiti che i medesimi devono possedere;
c) le modalità di presentazione delle certificazioni finali.

2. Gli Enti delegati predispongono, sulla base delle decisioni regionali, il programma annuale di intervento suddiviso per ciascun obiettivo e lo trasmettono alla Regione con le modalità e nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990.


1. Sono di competenza della Regione:
a) l'elaborazione, l'approvazione e la presentazione alle competenti autorità nazionali e comunitarie dei piani pluriennali e relative cadenze annuali di cui alla vigente normativa comunitaria;
b) i rapporti con gli organi ed uffici dell'amministrazione dello Stato, delle altre Regioni e Province autonome;
c) la determinazione delle modalità di conseguimento ed il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/1990.


1. In sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 2 viene determinata la ripartizione delle risorse finanziarie, riservando alla Regione una parte del finanziamento annuale, fino al 25 per cento dello stesso, per l'attuazione di progetti di elevata specializzazione o direttamente incidenti nella programmazione regionale generale o di settore, ovvero coinvolgenti aree comprese nel territorio di più province, o ancora derivanti dall'attuazione di accordi con le parti sociali o protocolli d'intesa con enti a carattere nazionale.
2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale indica i progetti o i corsi di cui si riserva la titolarità ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 16/1990.


1. Per i progetti formativi non rientranti fra quelli previsti dall'articolo 4, i rapporti tra l'Ente delegato e gli organismi gestori di carattere privato delle attività sono regolati da apposite convenzioni, conformi al modello adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per ciascuna attività formativa degli organismi gestori di cui al comma 1 è istituito un Comitato di gestione composto da:
a) un funzionario dell'Ente delegato, con funzioni di Presidente;
b) un esperto designato dalla categoria interessata delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito provinciale;
c) un funzionario regionale nominato con decreto del Dirigente del servizio competente;
d) un rappresentante designato dall'assemblea degli allievi del corso;
e) un rappresentante designato dall'organismo gestore dell'intervento formativo;
f) un esperto designato dall'associazione di categoria o dall'ordine professionale interessato.

3. Alla nomina del Comitato di gestione provvede l'Ente delegato il quale, nel richiedere le designazioni agli organismi ed enti indicati nel comma 2, assegna loro un termine di trenta giorni per provvedere. Trascorso detto termine il Comitato di gestione è validamente costituito con la nomina di almeno i due terzi dei componenti.
4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i compiti del Comitato di gestione.
5. L'Ente delegato può effettuare, oltre a quelli operati, anche, individualmente, dai componenti il Comitato di gestione, controlli sull'attuazione del progetto nel luogo e durante le varie fasi di realizzazione delle attività formative.
6. Per i corsi di cui all'articolo 4, i compiti del Comitato di gestione sono svolti da un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla settima, nominato con decreto del dirigente del servizio competente. Detto funzionario fornisce al servizio regionale competente la documentazione sui controlli effettuati e sulle attività svolte.


1. Le iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con la prova finale prevista dall'articolo 12 della l.r. 16/1990.
2. La Commissione d'esame, salvo il caso di cui al comma 3, è quella prevista dal comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 16/1990, intendendosi sostituiti, alle lettere a) e c), rispettivamente un rappresentate della Regione che la presiede e un esperto designato dall'Ente delegato nel caso in cui si tratti dei corsi di cui all'articolo 4.
3. Qualora si sia in presenza di attività a carattere scolastico o universitario o a corsi di terzo livello o di alta professionalità coinvolgenti disoccupati in possesso di diploma o di laurea, o comunque di attività non volte al conseguimento di un attestato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la valutazione dell'allievo potrà essere affidata dall'Ente delegato o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dall'Ente Regione all'Ente gestore su richiesta di quest'ultimo; nei corsi di cui all'articolo 4 alla valutazione concorre il dipendente regionale di cui al comma 6 dell'articolo 5, il quale fornisce al servizio regionale competente una relazione sugli esiti della valutazione per ciascun allievo.


1. Possono essere nominati Presidenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6, dipendenti dell'Ente delegato o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dell'Ente Regione, di qualifica non inferiore alla sesta.


1. Ai soggetti gestori delle iniziative ammesse a finanziamento è concessa una anticipazione la cui misura viene determinata in sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 2. Tale anticipazione non può superare la misura del 70 per cento della spesa autorizzata.
2. Il saldo è corrisposto successivamente all'approvazione da parte dell'Ente delegato o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dell'Ente Regione, del rendiconto presentato dall'Ente gestore; l'approvazione del rendiconto deve avvenire entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
3. L'erogazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'approvazione della legge regionale di bilancio contenente le indicazioni delle risorse di cui all'articolo 11.


1. Ai componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame spettano le indennità stabilite dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La liquidazione è disposta dall'Ente delegato.


1. In caso di inadempimento delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nei casi e nelle forme fissate dall'articolo 59 dello Statuto regionale.


1. Le risorse destinate al finanziamento delle iniziative formative da attuare con i contributi della Comunità europea sono determinate annualmente con legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni dei piani pluriennali e di quanto stabilito annualmente in base al comma 1 dell'articolo 2 e secondo quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 16/1990.


1. Fino al 30 giugno 1996 restano ferme le competenze della Regione per il completamento del programma annuale in corso.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli Enti delegati e le parti sociali, determina le modalità di presentazione e gestione dei progetti nonchè i requisiti che i medesimi devono possedere, anche al fine di assicurare:
a) la corretta e tempestiva trasmissione alle autorità nazionali e comunitarie delle certificazioni e documentazioni richieste dalla vigente normativa;
b) la necessaria uniformità di attuazione degli stessi sul territorio regionale;
c) la predisposizione di interventi di aggiornamento e riqualificazione del personale degli Enti delegati.

3. In fase di prima applicazione della presente legge i termini per l'emanazione delle direttive agli Enti delegati e quelli per la predisposizione del programma annuale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, diventano rispettivamente novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il 30 giugno 1996.


1. Il regolamento regionale 14 febbraio 1992, n. 31 è abrogato.
2. Al fine di armonizzare la gestione del piano ordinario con le attività cofinanziate dall'Unione europea, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 5 agosto 1992, n. 33 è così modificato: "Il periodo di svolgimento dei corsi è stabilito di norma tra l'1 ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo; per particolari esigenze l'Ente delegato può prorogare l'approvazione delle attività formative al 30 settembre precedente l'anno cui si riferiscono e la loro conclusione al 31 dicembre.".


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.