Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1996, n. 4 |
Titolo: | Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero. |
Pubblicazione: | ( B.U. 01 febbraio 1996, n. 11 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO |
Materia: | Professioni - Mestieri |
Sommario
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Abilitazione tecnica)
Art. 3 (Esercizio delle professioni turistiche nell’ambito della Unione Europea)
TITOLO II Esercizio delle professioni turistiche
Art. 4 (Accertamento idoneità)
Art. 5 (Definizione delle professioni turistiche)
Art. 6 (Licenza per l’esercizio delle professioni turistiche)
Art. 7 (Esenzione dall’obbligo della licenza)
Art. 8 (Esame di abilitazione tecnica all’esercizio delle professioni turistiche e Commissione esaminatrice)
Art. 9 (Requisiti di ammissione all’esame)
Art. 10 (Domanda d'esame)
Art. 11 (Programmi dei corsi e degli esami)
Art. 12 (Estensione dell’abilitazione tecnica)
Art. 13 (Attestato di abilitazione tecnica)
Art. 14 (Corrispettivi per i servizi amministrativi resi)
Art. 15 (Elenchi provinciali)
Art. 16 (Corsi di formazione e aggiornamento)
Art. 17 (Tariffe professionali)
Art. 18 (Divieti)
Art. 19 (Vigilanza e controllo)
Art. 20 (Sanzioni amministrative)
Art. 21 (Sospensione e revoca della licenza)
Art. 22 (Ingresso gratuito)
Art. 23 (Norme transitorie)
TITOLO III Esercizio della professione di maestro di sci
Art. 24 (Definizione della professione)
Art. 25 (Albo professionale regionale)
Art. 26 (Abilitazione tecnico-didattico-culturale)
Art. 27 (Commissione giudicatrice)
Art. 28 (Specializzazioni)
Art. 29 (Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)
Art. 30 (Collegio regionale dei maestri di sci)
Art. 31 (Scuole di sci)
Art. 32 (Sanzioni amministrative)
Art. 33 (Norme transitorie per la professione di maestro di sci)
TITOLO IV Esercizio delle professioni di guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica
CAPO I Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida
Art. 34 (Definizione della professione)
Art. 35 (Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina)
Art. 36 (Collegio regionale delle guide alpine)
Art. 37 (Tariffe professionali)
Art. 38 (Sanzioni)
Art. 39 (Accompagnatore di media montagna)
Art. 40 (Promozione e diffusione dell’alpinismo)
CAPO II Esercizio della professione di guida speleologica
Art. 41 (Definizione della professione)
Art. 42 (Gradi della professione)
Art. 43 (Licenza per l’esercizio della professione di guida speleologica)
Art. 44 (Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida speleologica)
Art. 45 (Albo regionale)
Art. 46 (Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida)
Art. 47 (Aggiornamento professionale)
Art. 48 (Tariffe)
Art. 49 (Divieti)
Art. 50 (Vigilanza e controllo)
Art. 51 (Sanzioni e ricorsi)
Art. 52 (Ammissione delle guide alpine)
Art. 53 (Attività professionale nelle aree naturali protette)
CAPO III Scuole per lÂ’insegnamento delle tecniche professionali
Art. 54 (Scuole di alpinismo di sci alpinismo e di speleologia)
CAPO IV Norme transitorie
Art. 55 (Norme transitorie per le professioni di guida alpina, aspirante guida e guida speleologica)
CAPO V Disposizioni comuni
Art. 56 (Norme finali)
Art. 57 (Abrogazioni)
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Abilitazione tecnica)
Art. 3 (Esercizio delle professioni turistiche nell’ambito della Unione Europea)
TITOLO II Esercizio delle professioni turistiche
Art. 4 (Accertamento idoneità)
Art. 5 (Definizione delle professioni turistiche)
Art. 6 (Licenza per l’esercizio delle professioni turistiche)
Art. 7 (Esenzione dall’obbligo della licenza)
Art. 8 (Esame di abilitazione tecnica all’esercizio delle professioni turistiche e Commissione esaminatrice)
Art. 9 (Requisiti di ammissione all’esame)
Art. 10 (Domanda d'esame)
Art. 11 (Programmi dei corsi e degli esami)
Art. 12 (Estensione dell’abilitazione tecnica)
Art. 13 (Attestato di abilitazione tecnica)
Art. 14 (Corrispettivi per i servizi amministrativi resi)
Art. 15 (Elenchi provinciali)
Art. 16 (Corsi di formazione e aggiornamento)
Art. 17 (Tariffe professionali)
Art. 18 (Divieti)
Art. 19 (Vigilanza e controllo)
Art. 20 (Sanzioni amministrative)
Art. 21 (Sospensione e revoca della licenza)
Art. 22 (Ingresso gratuito)
Art. 23 (Norme transitorie)
TITOLO III Esercizio della professione di maestro di sci
Art. 24 (Definizione della professione)
Art. 25 (Albo professionale regionale)
Art. 26 (Abilitazione tecnico-didattico-culturale)
Art. 27 (Commissione giudicatrice)
Art. 28 (Specializzazioni)
Art. 29 (Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)
Art. 30 (Collegio regionale dei maestri di sci)
Art. 31 (Scuole di sci)
Art. 32 (Sanzioni amministrative)
Art. 33 (Norme transitorie per la professione di maestro di sci)
TITOLO IV Esercizio delle professioni di guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica
CAPO I Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida
Art. 34 (Definizione della professione)
Art. 35 (Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina)
Art. 36 (Collegio regionale delle guide alpine)
Art. 37 (Tariffe professionali)
Art. 38 (Sanzioni)
Art. 39 (Accompagnatore di media montagna)
Art. 40 (Promozione e diffusione dell’alpinismo)
CAPO II Esercizio della professione di guida speleologica
Art. 41 (Definizione della professione)
Art. 42 (Gradi della professione)
Art. 43 (Licenza per l’esercizio della professione di guida speleologica)
Art. 44 (Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida speleologica)
Art. 45 (Albo regionale)
Art. 46 (Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida)
Art. 47 (Aggiornamento professionale)
Art. 48 (Tariffe)
Art. 49 (Divieti)
Art. 50 (Vigilanza e controllo)
Art. 51 (Sanzioni e ricorsi)
Art. 52 (Ammissione delle guide alpine)
Art. 53 (Attività professionale nelle aree naturali protette)
CAPO III Scuole per lÂ’insegnamento delle tecniche professionali
Art. 54 (Scuole di alpinismo di sci alpinismo e di speleologia)
CAPO IV Norme transitorie
Art. 55 (Norme transitorie per le professioni di guida alpina, aspirante guida e guida speleologica)
CAPO V Disposizioni comuni
Art. 56 (Norme finali)
Art. 57 (Abrogazioni)
Disposizioni generali
1. La Regione al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche disciplina l'esercizio delle professioni turistiche elencate all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle professioni turistiche definite dalla presente legge, delle professioni di maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica.
1. L'esercizio delle professioni di cui alla presente legge è consentito a coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica per la corrispondente figura professionale, previo accertamento della necessaria capacità tecnica e secondo le altre condizioni e modalità stabilite dalle norme di cui agli articoli successivi.
1. L'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro della Unione Europea nel corso di un viaggio con durata limitata ed a circuito chiuso, è subordinato al possesso:
a) di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento dell'attività di guida turistica;
b) di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa turistica, organizzatrice del viaggio, contenente:
1) denominazione e titolarità dell'impresa di viaggio con indicazione dello Stato di appartenenza;
2) dati anagrafici della guida e descrizione del rapporto di lavoro intercorrente con l'impresa di viaggio;
3) programma dettagliato del viaggio con indicato le date di inizio e fine dello stesso, il percorso da effettuare sul territorio italiano, le località e le date interessate alle singole visite turistiche, il numero dei partecipanti.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da una fedele traduzione in lingua italiana.
3. La Regione individua, d'intesa con le competenti sovrintendenze per una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale i siti che possono essere illustrati ai visitatori dalle sole guide turistiche abilitate ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 e che siano in possesso della licenza di cui all'articolo 6.
4. I siti di cui al comma 3 sono individuati tra i beni e le aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese aventi un eccezionale rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale. In tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.
5. I siti di cui al comma 3 sono determinati con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il d.lgs. 23 novembre 1991, n. 391 concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 75/368 e n. 75/369 ed il d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319 concernente l'attuazione della direttiva CEE 92/51.
Esercizio delle professioni turistiche
1. L'accertamento dell'idoneità tecnico professionale di coloro che intendono esercitare le professioni turistiche indicate all'articolo 5 è delegato alla Provincia.
1. E' guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e socio-economiche.
2. E' accompagnatore turistico o corriere chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. E' interprete turistico chi per professione presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue straniere nell'assistenza ai turisti, al di fuori delle attività riconosciute alle guide ed agli accompagnatori turistici.
4. E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
5. E' istruttore nautico chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
6. E' animatore turistico chi per professione organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
7. E' guida equestre chi per professione accompagna persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
8. E' programmatore di soggiorno chi per professione sviluppa le conoscenze, abilità, esperienze necessarie a programmare, coordinare e controllare, promuovere ed informare sui servizi rivolti all'intero e specifico soggiorno del turista. Egli opera sul lavoro di informazione e dell'immagine turistica, attivando e convogliando nella programmazione della struttura ricettiva informazioni, proposte, servizi informativi rivolti al soggiorno.
9. E' tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica, analizzandone il mercato. In particolare, determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali; cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing. Organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.
10. E' accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionistica chi per professione anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico illustrandone le caratteristiche territoriali e tutti gli aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità, interazione e dinamicità permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune.
11. Fino alla organica disciplina della professione di cui al comma 10 si applicano alla stessa le disposizioni previste dal titolo I della presente legge.
1. L'esercizio delle professioni è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche che intendano esercitare la professione nella regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.
2. Fermo restando quanto previsto negli articoli 11 e 123, secondo comma, del r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.
3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato e deve contenere:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonchè Comune di residenza dell'interessato;
b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione;
c) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione;
d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'Unità sanitaria locale del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione.
4. La licenza ha validità annuale e si intende rinnovata di anno in anno previo versamento al Comune dei diritti previsti dall'articolo 14, comma 3, entro il termine di scadenza annuale, a pena di decadenza della licenza.
5. L'interessato è tenuto comunque a presentare ogni quattro anni, entro trenta giorni dal termine di scadenza annuale della licenza, domanda di rinnovo corredata dal certificato di idoneità fisica ai sensi del comma 3, lettera d). Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21, la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza della licenza comporta la decadenza della stessa.
6. Copia della licenza e degli eventuali provvedimenti di rinnovo, revoca e sospensione della stessa, sono trasmessi dai Comuni alle Province territorialmente competenti.
7. La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica ha efficacia per il territorio provinciale e quella per l'esercizio delle altre professioni ha efficacia per il territorio regionale.
8. La Giunta regionale con apposito atto stabilisce criteri uniformi per il rilascio delle licenze da parte dei Comuni, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
1. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'articolo 6:
a) chi presta la sua opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorchè la sua attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione da cui dipende;
b) chi svolge a titolo gratuito e senza carattere di professionalità ed abitualità, previa comunicazione alla Provincia ed al Comune interessati e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzia di viaggio, le attività di cui al presente titolo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli Enti o Organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 217/1983;
c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzie di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
d) chi, in possesso di specifica specializzazione nella traduzione simultanea o consecutiva, presti la propria opera in qualità di interprete e traduttore in occasione di congressi o convegni;
e) chi svolge a titolo gratuito attività di accompagnamento e assistenza o in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità religiose o per conto di Associazioni Pro-loco limitatamente al territorio comunale di riferimento;
f) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastico o di Enti locali.
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante il superamento del relativo esame di idoneità.
2. A tal fine le Province emanano di norma ogni tre anni il bando di esame di abilitazione tecnica che deve contenere i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali.
3. Per i soggetti in possesso dei titoli di studio rilasciati da Istituti professionali di Stato ad indirizzo turistico relativi a corsi di durata quinquennale e per quelli che essendo in possesso del diploma di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9, hanno frequentato un corso di formazione professionale della durata minima di 600 ore, l'accertamento dell'idoneità avviene attraverso il superamento della sola prova orale. I titoli di studio ed i corsi di formazione professionale predetti devono essere attinenti alle professioni indicate all'articolo 5.
4. Le Province costituiscono una Commissione esaminatrice per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle professioni turistiche, composta da:
a) un dirigente della Provincia competente in materia con funzioni di Presidente;
b) un esperto di legislazione turistica;
c) due esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza nelle materie d'esame proprie della figura professionale di cui trattasi;
d) un rappresentante della categoria professionale interessata;
e) un docente per ciascuna delle lingue estere oggetto d'esame.
5. Funge da segretario della Commissione un dipendente provinciale di livello non inferiore all'ottavo.
6. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione provinciale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi fissati dalla Provincia nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.
1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b) residenza in uno dei Comuni della regione Marche;
c) età non inferiore ad anni diciotto;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito in Stato estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.
2. L'equivalenza del diploma conseguito in Paesi stranieri al corrispondente diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado italiano deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente, apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto.
1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni oggetto del presente titolo deve essere presentata alla Provincia di residenza del candidato avvero a quella competente in relazione al Comune scelto per il domicilio.
2. Nella domanda l'interessato, oltre alle dichiarazioni da rilasciare, sotto la propria responsabilità, sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 9, deve indicare:
a) la professione per la quale intende abilitarsi;
b) le lingue estere per le quali intende sostenere gli esami.
1. La Giunta regionale approva i programmi dei corsi di formazione e degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna delle professioni disciplinate dalla presente legge.
2. Appositi programmi di esame sono formulati per l'esercizio della professione di guida turistica anche nei siti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.
3. I programmi indicano le materie e le modalità della formazione e degli esami, prevedendo che venga accertato tra l'altro il possesso delle conoscenze e capacità professionali prescritte dall'articolo 11, dodicesimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.
4. Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere, la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche della regione, la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica.
1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche ovvero per la professione di direttore tecnico di agenzie di viaggi e turismo, possono conseguire l'abilitazione tecnica nelle altre professioni di cui al presente titolo senza sostenere l'esame nelle lingue per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.
2. Coloro che siano già abilitati all'esercizio della professione, i quali intendano conseguire l'idoneità per lingue estere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle altre lingue straniere secondo le disposizioni del presente titolo.
1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni di cui al presente titolo, i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.
2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l'attestato di abilitazione tecnica ai fini del rilascio della licenza di esercizio della professione da parte del Comune competente, con l'indicazione della figura professionale e delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di capacità.
3. I candidati che hanno superato la prova d'esame e sono giudicati idonei devono produrre entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9.
4. La mancata produzione della documentazione impedisce il rilascio dell'attestato.
1. Il rilascio dell'attestato di abilitazione tecnica è soggetto al versamento della somma di lire 150.000, quale corrispettivo per il servizio reso.
2. Il rilascio della licenza di esercizio e del provvedimento di rinnovo quadriennale della stessa ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 6, è subordinato al versamento di una somma di lire 150.000.
3. Il rinnovo annuale della licenza ai sensi del comma 4, dell'articolo 6, è subordinato al versamento di una somma di lire 100.000.
4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato su apposito conto corrente postale a favore della Provincia competente; quelli di cui ai commi 2 e 3 a favore del Comune competente.
1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli idonei all'esercizio delle professioni turistiche, in cui viene specificata la professione, la località e il territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute; negli elenchi viene altresì annotato il possesso della licenza di cui all'articolo 6, nonchè i relativi rinnovi, revoche e sospensioni.
2. Gli elenchi sono aggiornati dalla Provincia annualmente.
3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o per la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti per ottenere l'idoneità tecnico-professionale o per sanzione amministrativa pronunciata contestualmente alla sanzione per causa di particolare gravità.
4. Chi intende essere iscritto negli elenchi di cui al comma 1 deve farne domanda alla Provincia indicando la professione che intende esercitare, la località e il territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, nonchè la ricevuta di versamento alla Provincia del contributo per il concorso alle spese di accertamento previsto dall'articolo 239 del r.d.l. 6 maggio 1940, n. 635, nella misura di lire 30.000.
5. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 la Provincia accerta che gli interessati possiedano i requisiti di cui all'articolo 9.
6. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 1, viene rilasciata all'interessato dalla Provincia apposita tessera personale di riconoscimento, che deve essere mantenuta in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.
1. La Regione provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale per le figure previste dal presente titolo secondo gli obiettivi, i principi e le procedure che disciplinano le attività di formazione professionale nelle Marche.
2. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1.
3. Le figure professionali di cui al comma 1 sono tenute a frequentare, almeno ogni triennio, un corso di aggiornamento.
1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono fissate dalle Province, sentite le associazioni di categoria.
1. E' fatto divieto di esercitare, dietro compenso attività estranee alle professioni di cui al presente titolo nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
2. E' fatto altresì divieto ai soggetti che esercitano le professioni di cui al presente titolo e agli operatori, imprese o Enti che si avvalgano delle prestazioni professionali degli stessi, di applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 17.
3. E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non è in possesso della prevista licenza, salvo le eccezioni indicate all'articolo 7.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'attività professionale nonchè sull'applicazione delle disposizioni del presente titolo, sono esercitati dai Comuni.
1. Salva l'applicazione delle norme penali, l'esercizio abusivo delle attività professionali, nonchè l'uso abusivo di segni distintivi di professioni turistiche, danno luogo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.
3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.
4. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 18, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.
6. I Comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16 e successive modificazioni.
1. La presentazione della domanda di rinnovo della licenza oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 5 dell'articolo 6 e comunque non oltre il termine di scadenza della stessa, comporta la sospensione della licenza fino al provvedimento di rinnovo del Comune che dovrà essere compiuto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La licenza, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere inoltre sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da sei a dodici mesi nei seguenti casi:
a) inadempimento degli obblighi professionali;
b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo;
c) violazione dei divieti previsti dall'articolo 18 della presente legge.
3. La licenza è revocata in caso di reiterazione dei comportamenti di cui al comma 2 e per la perdita da parte del titolare dei requisiti per il suo rilascio.
1. Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno diritto all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie e monumenti di proprietà dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di privati esistenti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448.
1. Coloro che esercitano le attività turistiche di cui al presente titolo e che sono in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa previdente hanno diritto ad ottenere il rilascio della licenza di cui alla presente legge a prescindere dal programma previsto dal successivo comma 9. A tal fine gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sono iscritti nei rispettivi elenchi provinciali, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al presente titolo ai sensi della normativa previgente.
3. Sono altresì iscritti nei rispettivi elenchi provinciali, previa domanda da presentarsi nei termini di cui al comma 2, coloro che esercitano nella regione Marche, da almeno tre anni, le professioni turistiche diverse da guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico e corriere. A tale scopo gli interessati devono allegare alla domanda:
a) idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 con esclusione di quelli previsti dalla lettera e).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerati dal conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8.
5. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge inviano alle Province l'elenco nominativo dei titolari di licenze rilasciate ai sensi del comma 1 con l'indicazione della professione specifica esercitata e trasmettono altresì proprie proposte in ordine al programma di cui al comma 9.
6. La Provincia procede all'iscrizione dei soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 negli appositi elenchi;
i titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono iscritti negli elenchi provinciali degli accompagnatori turistici.
7. In sede di prima applicazione, il bando di esame di cui all'articolo 8 è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; entro lo stesso termine, la Provincia indice, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle lingue estere indicate nella domanda, una apposita sessione, consistente nel solo colloquio nella lingua o nelle lingue richieste.
8. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano altresì ai soggetti che, essendo in possesso del diploma di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9, abbiano frequentato un corso di formazione professionale di almeno 400 ore in materie attinenti alle professioni turistiche di cui all'articolo 5.
9. Per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano licenze, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, sulla base di un apposito programma approvato dalle Province.
10. Il programma stabilisce il numero delle licenze concedibili in ambito provinciale ed è formulato tenendo conto delle proposte dei Comuni e delle prospettive di sviluppo del turismo nel periodo considerato.
Esercizio della professione di maestro di sci
1. La professione di maestro di sci è regolata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 e dalle norme della presente legge.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree sciistiche e descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci, con esclusione degli itinerari e dei percorsi fuori pista riservati alle guide alpine.
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci ed al possesso dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2. L'esercizio della professione di maestro di sci non è soggetto a licenza comunale.
1. La Giunta regionale istituisce almeno ogni tre anni i corsi di formazione previsti dall'articolo 6 della legge 81/1991, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonchè della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.
2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i residenti in uno dei Comuni della Regione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.
3. Le prove d'esame da superare, a conclusione degli appositi corsi di formazione, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci comprendono tre sezioni: tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna; metereologia alpina; nivologia; prevenzione dei rischi da valanga; soccorso in valanga; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro leggi e regolamenti professionali.
4. La Giunta regionale definisce il programma dei corsi e delle prove d'esame, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo comunque il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.
1. La Commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci. La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi.
2. La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 1 e composta da tre maestri di sci e da due istruttori nazionali individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 81/1991.
3. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale, ivi compresi gli esperti di cui all'articolo 28, comma 3, spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.
1. I maestri di sci possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) l'insegnamento ai bambini;
b) l'insegnamento dello sci a portatori di handicap;
c) l'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici similari.
2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui al comma 1 sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991. La Giunta regionale fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali. Le prove tecnico-pratiche e didattiche sono sostenute avanti la sottocommissione di cui all'articolo 27, comma 2, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale, le prove culturali sono sostenute avanti la Commissione di cui all'articolo 27, comma 1, integrata con gli stessi esperti.
1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione nelle Marche debbono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione.
2. L'iscrizione avviene previo colloquio volto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale, da sostenersi avanti alla sottocommissione di cui all'articolo 27, comma 2.
3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che abbiano espletato il colloquio di cui al comma 2, previa altresì la verifica che il richiedente risulti iscritto all'albo professionale della regione di provenienza, che ne abbia chiesto la cancellazione e che permangano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991, prescritti per l'iscrizione all'albo.
4. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che risultano iscritti all'albo di altre Regioni.
5. I maestri di sci iscritti agli albi di altre regioni che intendano esercitare temporaneamente la professione nelle Marche per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale, indicando le località sciistiche nelle quali intendono insegnare, il periodo di attività, il recapito nel territorio regionale e la posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e comunque tariffe non inferiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.
6. Ai maestri di sci appartenenti alla Unione Europea che intendano esercitare la professione nelle Marche si applicano le norme di cui ai commi precedenti, nonchè le norme di cui al d.lgs. 319/1994.
7. I maestri di sci non appartenenti alla Unione Europea non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare la professione nelle Marche per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono richiedere, almeno otto giorni prima, il nulla osta al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri intendano insegnare stabilmente nelle Marche devono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione. L'iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge 81/1991, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, nonchè all'espletamento del colloquio di cui al comma 2. Per l'iscrizione va inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.
8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 5 l'esercizio dell'attività per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, da parte di maestri di sci provenienti coi loro allievi da altre regioni o da altri Stati.
1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Di esso fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della regione, nonchè quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3;
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio interno.
3. Un regolamento adottato dall'assemblea e approvato dalla Giunta regionale detta norme per il funzionamento del Collegio e la validità delle sedute dei suoi organi e definisce i rapporti tra essi. La vigilanza sul Collegio è demandata alla Giunta regionale.
1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.
2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale, autorizza l'apertura di scuole di sci invernali o estive valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purchè ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di tre maestri di sci, compreso il direttore cui è affidata la rappresentanza legale della scuola stessa. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici i maestri di sci costituenti l'organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica;
b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte; in particolare tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno dovranno poter concorrere alla elezione delle cariche sociali ed i frutti dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla sua eventuale specializzazione;
c) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
d) che la scuola disponga di propria sede e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;
e) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole, nonchè a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni sciistiche della regione;
f) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento dello sci.
3. Le scuole di sci invernali possono svolgere l'attività di insegnamento nel periodo compreso tra il 30 novembre ed il 31 marzo; quelle di sci estive nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.
4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.
5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1° aprile per le scuole di sci estive, corredata di:
a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
c) atto costitutivo e statuto della scuola, deliberato a norma del comma 2, lettera b);
d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonchè di eventuali recapiti;
e) denominazione della scuola.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci per l'esercizio della vigilanza sulle scuole.
8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro il termine di inizio della stagione alla Giunta regionale e al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.
1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 26 eserciti, nell'ambito del territorio della regione, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7 dell'articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.
3. L'esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all'articolo 31 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito della organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma, viene irrogata la sanzione da lire 5 milioni a lire 15 milioni a carico del direttore della scuola di sci abusiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai Comuni secondo le procedure e le modalità di cui alla l.r. 16/1983.
1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1983, n. 35.
2. Nella prima applicazione della presente legge sono riconosciute come scuole di sci quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 35/1983.
3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.
Esercizio delle professioni di guida alpina,
aspirante guida alpina e guida speleologica
Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida
1. L'esercizio delle professioni di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina è regolato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 e successive modificazioni e dalla presente legge; esso è subordinato all'iscrizione agli albi professionali regionali, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica.
1. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi e il superamento dei relativi esami di idoneità e secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2. Sono ammessi ai corsi i residenti in comuni della regione che abbiano compiuto ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e diciotto anni per gli aspiranti guida. L'aspirante guida può essere ammesso al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo dopo due anni di esercizio della professione come aspirante guida e deve conseguire il grado di guida alpina entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina.
3. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, d'intesa con il Collegio regionale delle guide. La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da due guide alpine-maestri di alpinismo.
4. La valutazione tecnica spetta a una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 3, composta da tre istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo.
5. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.
6. La Giunta regionale, sentito il Collegio nazionale delle guide e sulla base dei criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame.
1. E' istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Le modalità di funzionamento e i compiti dell'assemblea del Collegio regionale e del suo direttivo sono disciplinati dagli articoli 13 e 14 della legge 6/1989.
1. Le tariffe per le prestazioni relative alle professioni di cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide e approvata dall'autorità competente.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti agli albi professionali regionali sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 17 e 18, comma 1, della legge 6/1989.
2. Chiunque, pur in possesso, dell'abilitazione tecnica per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1, esercita le professioni stesse senza essere iscritto al relativo albo professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 32.
3. Per le violazioni previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 6/1989, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione e lire 3 milioni.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono applicate dai Comuni secondo le modalità previste dalla l.r. 16/1983 e successive modificazioni.
1. La professione di accompagnatore di media montagna viene esercitata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6/1989 ed è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica ed all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna tenuto dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. La Regione Marche provvede alla formazione, all'abilitazione e all'aggiornamento degli accompagnatori di media montagna. L'accompagnatore di media montagna è tenuto a partecipare ogni tre anni all'apposito corso di aggiornamento.
3. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le zone montane ove è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna.
1. Al fine di agevolare i compiti istituzionali del Collegio regionale delle guide alpine e specificatamente per l'opera prestata in operazioni di soccorso, per la promozione della diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo, la Regione può concedere contributi al Collegio stesso sulla base di domanda inoltrata al Presidente della Giunta, motivata e corredata da documentazione delle spese sostenute.
Esercizio della professione di guida speleologica
1. E' guida speleologica chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte, cavità naturali o forre, ipogei artificiali;
b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari.
1. La professione si articola in due gradi: guida speleologica, aspirante guida.
2. La guida speleologica svolge le attività di cui all'articolo 41. L'aspirante guida può svolgere solo l'attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, con ciò escludendo espressamente quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili e/o attrezzi per la progressione.
1. L'esercizio della professione di guida speleologica nel territorio della regione è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune in cui l'interessato risiede ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche, che intendono esercitare la professione nella regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.
2. Il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.
3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.
4. La domanda per il rilascio della licenza è redatta con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), e d).
5. La licenza per l'esercizio della professione di guida speleologica ha efficacia per l'intero territorio regionale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, e all'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. La professione di guida speleologica può essere esercitata anche dalle guide alpine-maestri di alpinismo e dagli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 della legge 6/1989.
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati ogni due anni dalla Regione secondo le modalità previste dalla legislazione regionale sulla formazione professionale, in collaborazione con il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida ed il superamento dei relativi esami di idoneità.
2. Sono ammessi ai corsi i residenti in comuni della regione che abbiano compiuto diciotto anni per gli aspiranti guida speleologica e ventuno anni per le guide speleologiche, che abbiano il godimento dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore e dell'idoneità fisica allo svolgimento della professione, attestata da apposito certificato di un medico sportivo.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 35, comma 3; essa è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da una guida speleologica. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione di tre guide speleologiche facenti parte del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica di cui all'articolo 46.
4. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale spettano, per ogni seduta e in caso di missione, i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida e sulla base di criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame.
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo regionale coloro che sono in possesso della licenza di cui all'articolo 43.
3. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 2, vengono rilasciati all'interessato apposito libretto personale ed un distintivo di riconoscimento che deve essere mantenuto in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.
1. E' istituito come organo di autodisciplina e di autogoverno il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida il cui funzionamento è disciplinato da uno statuto proposto dall'assemblea degli iscritti e approvato dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.
1. Le guide speleologiche sono tenute a frequentare almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione, secondo le procedure che disciplinano l'attività di formazione professionale nelle Marche con la collaborazione del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.
1. Le tariffe per le prestazioni professionali di cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida.
1. E' vietato l'esercizio dell'attività professionale di guida speleologica senza la licenza di cui all'articolo 43. E' altresì vietato servirsi di segni distintivi e/o del grado di professionalità superiore senza specifica licenza di cui all'articolo 43.
2. E' altresì vietato applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 48.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide speleologiche, nonchè sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dai Comuni.
1. L'esercizio abusivo della professione e la violazione delle norme di deontologia professionale sono sanzionate dal Collegio regionale delle guide speleologiche secondo le norme di cui agli articoli 17 e 18 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.
1. Sono ammessi all'esercizio della professione di guida speleologica anche le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dall'articolo 44 della presente legge senza necessità di frequenze dei corsi abilitanti ivi previsti. Essi sono iscritti su domanda all'albo regionale delle guide speleologiche.
2. Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo di guida speleologica ai sensi del comma 1 sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 47.
1. L'attività professionale di guida speleologica ed aspirante guida all'interno delle aree naturali protette di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 è libera salvo zone particolari a tutela integrale, per le quali l'espletamento dell'attività deve essere concordato con l'ente gestore.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna.
Scuole per lÂ’insegnamento delle tecniche professionali
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci alpinismo e di speleologia per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento delle relative tecniche.
2. Le scuole di cui al comma 1 sono autorizzate dalla Giunta regionale sentiti i rispettivi collegi professionali e debbono essere dirette rispettivamente da una guida alpina, maestro di alpinismo e da una guida speleologica iscritta ai relativi albi regionali.
3. La partecipazione degli aspiranti guida alle attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è disciplinata dall'articolo 19, comma 3, della legge 6/1989.
4. La delegazione regionale del club alpino italiano può organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale secondo le modalità di cui all'articolo 20 della legge 6/1989.
Norme transitorie
1. Nella prima applicazione della presente legge, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina residenti nella regione e regolarmente autorizzati ai sensi della legislazione vigente, conseguono l'iscrizione all'albo, previa domanda da presentare alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la prima assemblea dei Collegi regionali delle guide alpine e speleologiche, composta da tutti gli iscritti ai rispettivi albi regionali, allo scopo di procedere alla nomina dei rispettivi direttivi.
3. Chiunque abbia svolto l'attività professionale di guida speleologica per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'abilitazione alla professione può presentare alla Giunta regionale domanda per l'iscrizione all'albo regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata da una relazione esauriente sull'attività svolta e in corso di svolgimento nonchè da idonea documentazione, viene valutata da un'apposita Commissione composta:
a) dal Dirigente del servizio regionale competente, che la presiede;
b) da un medico della delegazione speleologica del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle Marche;
c) da un esperto di tecnica speleologica designato dalla delegazione speleologica del CNSAS.
5. La Commissione di cui al comma 4 valuta l'idoneità all'iscrizione nell'albo regionale del candidato mediante l'accertamento delle capacità tecniche anche in sede operativa.
6. Per i soggetti di cui al comma 3, l'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo per ottenere il rilascio della relativa licenza.
Disposizioni comuni
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 6/1989 e 81/1991.
2. Per le guide alpine, accompagnatori di media montagna, maestri di sci, guide speleologiche, i certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati anche dai centri di medicina dello sport di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33.
1. Sono abrogate le leggi regionali 31 ottobre 1983, n. 35 e 2 novembre 1983, n. 36.