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Atto:LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 11
Titolo:Disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 aprile 1996, n. 24 - )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 18, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32.

Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Tipologia degli eventi calamitosi e degli interventi di protezione civile)
Art. 3 (Attività regionali di protezione civile)
TITOLO II Collaborazione e partecipazione
Art. 4 (Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con il Servizio nazionale di protezione civile)
Art. 5 (Competenze delle Province)
Art. 6 (Partecipazione delle Comunità montane)
Art. 7 (Competenze dei Comuni)
Art. 8 (Attribuzioni del Sindaco)
TITOLO III Programmazione regionale
Art. 9 (Programmi regionali di previsione e prevenzione)
Art. 10 (Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza)
Art. 11 (Prescrizioni per la pianificazione territoriale)
Art. 12 (Mappe di rischio)
TITOLO IV Organizzazione regionale della protezione civile
Art. 13 (Competenze della Giunta regionale e del suo Presidente)
Art. 14 (Comitato regionale di protezione civile)
Art. 15 (Struttura competente in materia di protezione civile)
Art. 16 (Dirigente della struttura organizzativa regionale di protezione civile)
Art. 17 (Centro operativo regionale per la protezione civile (COR)
Art. 18 (Convenzioni)
Art. 19 (Accertamento situazioni di emergenza)
Art. 20 (Interventi urgenti)
Art. 21 (Rilevazione sistematica dei danni)
Art. 22 (Volontariato di protezione civile)
Art. 23 (Abrogazione)
Art. 24 (Norma finanziaria)

TITOLO I
Disposizioni generali



1. La presente legge, coerentemente con la risoluzione del Consiglio d'Europa del 31 ottobre 1994 in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile nonchè le forme e le modalità del coordinamento unitario degli interventi di competenza delle strutture regionali.
2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti o Aziende pubbliche nonchè delle organizzazioni del volontariato all'attività di protezione civile.
3. La Regione assume la protezione civile dei cittadini quale finalità prevalente per la realizzazione dei propri interventi allo scopo di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.


1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla Regione o, singolarmente, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

2. Nell'ambito di propria competenza, la Regione svolge interventi di carattere previsionale, preventivo, di soccorso e di superamento dell'emergenza. Per questi ultimi la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato.
3. Tali attività sono realizzate ordinariamente attraverso il coordiamento degli interventi di tutte le strutture organizzative regionali che hanno competenze in materia di protezione civile, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti.


1. Sono attività regionali di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate, al superamento dell'emergenza esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali, nonchè il concorso agli interventi di emergenza.
2. Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, la Regione cura in particolare:
a) il censimento e la identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale;
b) la realizzazione di mappe di pericolosità e di vulnerabilità a scala regionale e sub-regionale con redazione di piani di intervento mirati;
c) la predisposizione e l'attuazione di piani programmi e progetti di previsione e prevenzione;
d) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile mediante la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, programmi educativi e informativi nonchè la istituzione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle organizzazioni di volontariato di cui al successivo articolo 4;
e) l'elaborazione degli indirizzi regionali in materia di protezione civile per gli Enti locali e organismi dipendenti;
f) l'individuazione dei principi direttivi cui devono attenersi gli Enti locali e gli organi dipendenti e il loro coordinamento nella stipula di convenzioni per le attività di protezione civile;
g) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche e il convenzionamento per farne uso.

3. Nell'ambito dell'attività di concorso agli interventi di emergenza la Regione cura particolarmente:
a) la predisposizione e l'attuazione di piani di intervento in armonia con la pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;
b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenza radio dedicate;
c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso e di assistenza, la loro dislocazione sul territorio, nonchè il censimento di quelle esistenti.

4. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile nel proprio territorio con gli Enti locali, le Aziende municipalizzate e consortili, gli Enti parco, le Autorità di bacino, le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile e con altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
TITOLO II
Collaborazione e partecipazione



1. La Regione instaura un costante rapporto di collaborazione con le amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante nell'ambito regionale con finalità di protezione civile.
2. Su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, partecipa alle iniziative nel territorio di altre Regioni.
3. Raggiunge intese con le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali.


1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano con proprie strutture all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale utilizzando il Comitato di protezione civile di cui all'articolo 13 della legge 225/1992.
2. Per tali finalità si dotano di una struttura di protezione civile ed assicurano, nell'ambito del proprio territorio, lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento, sulla base di uniformi metodologie definite regionalmente, dei dati di rischio, anche al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione. Tali dati sono conservati dalle Prefetture e dai Comuni interessati per l'elaborazione e l'aggiornamento dei relativi piani d'emergenza;
b) predisposizione di programmi di previsione e di prevenzione, anche mediante specifici piani di settore per le ipotesi di rischio, in armonia con i programmi nazionali e regionali, e relativa attuazione anche sulla base di intese con la Regione. Il programma, sentito il Comitato provinciale di protezione civile, è approvato dal Consiglio e viene trasmesso alla Regione e al Prefetto.Esso deve contenere:
1) una mappatura del territorio in relazione alle tipologie di rischio;
2) l'indicazione dei provvedimenti necessari a ridurre o eliminare i rischi;
3) le modalità per realizzare l'educazione della popolazione in materia di rischi incidenti sul territorio;
c) collaborazione alla predisposizione del piano provinciale di emergenza nell'ambito delle competenze demandate al Prefetto dall'articolo 14 della legge 225/1992, mettendo a disposizione strutture e mezzi idonei di proprio possesso per l'intervento nei settori di propria competenza da impiegare, in concorso con i Sindaci, con il Prefetto o con il Commissario delegato, in caso di emergenza nazionale.

3. Le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate con direttive regionali da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Province, in accordo con i Comuni interessati e nel rispetto delle competenze demandate al Prefetto, promuovono piani di protezione civile in ambiti sovracomunali.
5. In ogni capoluogo di provincia è istituito, con decreto del Presidente dell'amministrazione provinciale, il Comitato provinciale di protezione civile quale organo consultivo e propositivo. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente o suo delegato che lo presiede;
b) un rappresentante della Prefettura;
c) un rappresentante delle Comunità montane;
d) il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco;
e) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale;
f) un rappresentante delle Associazioni di volontariato di protezione civile;
g) il Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato.

6. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa dei loro livelli di organizzazione permanente, ivi compresi quelli dei Comuni e delle Comunità montane per i rispettivi territori.


1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della Regione sulla base delle direttive di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Collaborano con proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione dei programmi e piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza, con particolare riguardo alle attività rivolte ai rischi idrogeologici, idraulici, di valanghe e di incendi boschivi.
3. Le Comunità montane possono assumere l'esercizio associato di funzioni comunali e in armonia con gli articoli 28 e 29 della legge 142/1990 anche per le attività di protezione civile. Predispongono in accordo con i Comuni interessati e con la Provincia i piani intercomunali.
4. Forniscono dati e informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione.
5. Nella fase di soccorso contribuiscono con strutture, mezzi e attrezzature mettendole a disposizione delle competenti autorità.


1. I Comuni svolgono i seguenti compiti:
a) approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza per eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dall'amministrazione comunale in via ordinaria;
b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali;
c) collaborazione all'attuazione degli interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e recepite;
d) adozione, nell'ambito delle sue competenze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 142/1990, delle misure necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo indicate nei predetti piani.

2. I Comuni il cui territorio sia considerato ad alto rischio dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi devono dotarsi di un piano proprio o intercomunale di protezione civile.
3. I Comuni hanno comunque facoltà di dotarsi in proprio o in collegamento con altri Comuni, e con l'eventuale concorso di organizzazioni di volontariato o di gruppi volontari comunali, di strutture e mezzi che siano idonei ad affrontare le emergenze prevedibili nell'ambito del territorio di giurisdizione; per i Comuni montani provvedono le rispettive Comunità.
4. La Regione, anche tramite le Amministrazioni provinciali, assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa rivolta a favorire la istituzione e la disciplina delle strutture comunali di protezione civile.


1. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile.
2. Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone contemporanea comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale.
3. Quando la calamità naturale o l'evento calamitoso non possono essere fronteggiati con i mezzi ordinari a disposizione del Comune, chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture.
4. Il Sindaco, nell'ambito del territorio del proprio comune, dirige le attività di soccorso anche nell'ipotesi di eventi che coinvolgano più comuni e che richiedano interventi coordinati a livello provinciale.
TITOLO III
Programmazione regionale



1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali.
2. Ad essi si raccordano i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale e ambientale.
3. Il programma regionale di previsione si basa sulle indicazioni del Piano di inquadramento territoriale (PIT) e contiene:
a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, rilevati dai competenti enti e dalle strutture regionali ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;
b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. Il programma regionale di prevenzione individua:
a) gli interventi per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;
b) gli studi, le ricerche e le opportune attività formative ed informative.

5. Essi sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di protezione civile entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvati dal Consiglio regionale.
6. La Giunta regionale emana gli indirizzi ed i principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli Enti locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La Regione definisce le forme di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato, realizza una rete di collegamento e di raccordo tra le strutture predisposte alla protezione civile per la concessione e la trasmissione di informazione, le modalità di raccordo organizzativo con le strutture sanitarie regionali.
8. I programmi di previsione e prevenzione sono adottati in armonia con i programmi nazionali ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, sentito il Comitato regionale di protezione civile previsto dall'articolo 14.


1. La Regione sulla base delle mappe dei rischi approva il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonchè per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali.
2. Il Piano regionale prevede le forme di collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali, anche su base volontaria e territoriale, da utilizzare per interventi di primo soccorso e assistenza, le modalità di raccordo con le strutture sanitarie regionali e quelle per l'attuazione, da parte degli enti preposti, degli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di competenza regionale.
3. La Regione ha il compito di individuare ed approntare personale, strutture e mezzi da impiegare in concorso con i Sindaci, i Prefetti o il Commissario delegato, titolare del coordinamento dei soccorsi.
4. Il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza ha durata quinquennale ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale, e viene trasmesso agli organi nazionali e locali di protezione civile.


1. I programmi di previsione e prevenzione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale da parte dei Comuni mediante l'espressa individuazione di vincoli di destinazione o di interventi preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.
2. I Comuni interessati devono uniformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei programmi regionali entro cinque mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora il Comune non provveda entro tale termine, salvo il caso di proroga concessa su richiesta motivata del Comune interessato, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.


1. La Giunta regionale, sentite le Province, definisce con il parere della Commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale in base alla esposizione ed alla vulnerabilità specifica delle zone interessate, provvedendo, se del caso, alla elaborazione di un quadro unitario delle previsioni degli specifici piani di settore.
2. Qualora dalle suddette mappe risultino pericoli di danni imminenti e irreparabili per le persone e le cose, la Giunta regionale segnala immediatamente la situazione al Sindaco del Comune interessato invitandolo a provvedere in merito.
TITOLO IV
Organizzazione regionale della protezione civile



1. La Giunta regionale, oltre a predisporre i programmi, i piani e le mappe di rischio di cui alla presente legge, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di protezione civile.
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato cura la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con l'attività delle amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.
3. In caso di eventi calamitosi in atto interessanti il territorio della regione, la Giunta regionale se ne ravvisa la necessità affida al suo Presidente o all'Assessore delegato il coordinamento delle strutture necessarie per l'effettuazione degli interventi di competenza regionale, ivi compreso il centro operativo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 17, individuando altresì i servizi e gli uffici che, in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono posti direttamente alle sue dipendenze per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari. In tal caso il Presidente o l'Assessore delegato è autorizzato ad emettere decreti indirizzati a tutti gli enti o aziende regionali per far fronte all'emergenza.
4. In tali ipotesi la Giunta autorizza il Presidente o l'Assessore delegato a disporre la temporanea assegnazione di altro personale idoneo alle strutture impegnate nella realizzazione degli interventi.
5. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza.
6. In questo caso il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato quando sia richiesto il concorso della Regione alle attività di protezione civile assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle autorità statali competenti.


1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilità e il coordinamento delle iniziative regionali ed il raccordo con il Dipartimento di protezione civile.
2. Esso garantisce l'armonizzazione:
a) dei programmi provinciali e regionali di previsione e prevenzione con quelli nazionali;
b) dei piani regionali di concorso all'emergenza con quelli comunali e provinciali di emergenza;
c) delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia.

3. Esprime pareri consultivi sui programmi regionali di previsione e prevenzione e su ogni altra questione che il Presidente sottoponga al suo esame.
4. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di protezione civile che lo presiede;
b) il Responsabile del servizio regionale di protezione civile;
c) il Dirigente dell'area regionale sanità e servizi sociali o suo delegato;
d) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali delle Marche o loro delegati;
e) n. 4 Sindaci designati dall'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) regionale;
f) un Presidente di Comunità montane designato dall'UNCEM regionale;
g) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
h) il Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
i) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, designati dalle associazioni di volontariato di protezione civile;
l) un rappresentante dei centri provinciali della CRI (Associazione italiana della croce rossa) delle Marche;
m) il responsabile regionale del Soccorso alpino;
n) un rappresentante degli Enti parco;
o) un rappresentante delle Autorità di bacino.

5. Partecipano di diritto alle sedute del Comitato:
a) il Commissario di Governo;
b) i Prefetti o loro delegati;
c) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.

6. Il Presidente del Comitato può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e di rappresentanti di altri Enti o organismi eventualmente interessati, compresi i servizi della Regione.
7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
8. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale di protezione civile.
9. Agli esperti esterni vengono corrisposte le indennità previste dalla tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni per i membri del Comitato per il territorio.


1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti di protezione civile, si avvale dell'apposito servizio già istituito dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 30 la cui disciplina è integrata secondo le norme della presente legge.
2. La struttura organizzativa del servizio viene aggiornata in sede di revisione del sistema amministrativo regionale in attuazione della disciplina di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e tenendo conto della complessità delle funzioni previste dalla presente legge.
3. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende regionali che eventualmente svolgano interventi in ambito di protezione civile sono tenute ad operare in collaborazione con la struttura organizzativa competente e a fornire ad essa i dati in loro possesso inerenti la loro attività istituzionale.


1. Il Dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile, per gli interventi indifferibili ed urgenti collegati a singole situazioni di emergenza di competenza regionale, opera in qualità di funzionario delegato.
2. Per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità, la Regione assicura la reperibilità di un dirigente o di un funzionario di esperienza adeguata dei servizi interessati dalle attività di protezione civile anche aldilà del normale orario di servizio.
3. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'articolo 13, il Presidente della Giunta o l'assessore delegato può attribuire al dirigente preposto alla struttura organizzativa competente in materia di protezione civile, limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.
4. I servizi regionali sono tenuti ad offrire la necessaria collaborazione in termini di mezzi e personale al servizio competente per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di protezione civile.


1. La Giunta regionale istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro operativo regionale per la protezione civile e provvede a dotarlo delle necessarie attrezzature.
2. Esso costituisce presidio continuativo della Regione ed ha il compito di:
a) assicurare il raccordo funzionale ed operativo in caso di emergenza con l'attività del Prefetto e delle altre componenti istituzionali di protezione civile;
b) acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo e di danno, nonchè la natura dell'evento calamitoso e fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza seguendone l'andamento;
c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali della protezione civile e le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale.

3. La funzionalità del COR è garantita in via continuativa mediante la reperibilità del personale che, nel caso di situazioni di emergenza, deve presidiare la struttura nell'arco delle ventiquattro ore.


1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con Istituti universitari e di ricerca, con Enti od organi tecnici di natura pubblica, Aziende pubbliche e private ed Istituzioni scientifiche e con le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.
2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici, Aziende pubbliche e private, con organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro regionale al fine di assicurare la pronta disponibilità con particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile.
3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 48.


1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco ne informa il Prefetto, il Presidente della Provincia competente ed il Presidente della Giunta regionale.
2. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente del servizio regionale di protezione civile ne informa immediatamente la Giunta regionale, allerta il COR ed assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali.
3. Il servizio regionale competente in materia di protezione civile, avvalendosi del COR e delle strutture regionali decentrate, acquisisce ogni informazione e dato utile per le valutazioni del caso, anche tramite l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi.


1. Qualora sia stato decretato lo stato d'emergenza, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari per interventi o lavori urgenti, assumendo i relativi impegni di spesa sugli appositi capitoli del bilancio regionale dotati della necessaria disponibilità.
2. I lavori e le spese di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica entro novanta giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.


1. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati di norma entro trenta giorni dal verificarsi della situazione di emergenza.
2. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità montane e le Province interessate, sulla base di specifiche direttive regionali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia e con le strutture tecniche regionali anche decentrate, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento ai seguenti settori:
a) opere, beni e servizi pubblici di competenza regionale e degli Enti locali;
b) strutture e coltivazioni agricole;
c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;
d) altri beni privati.

3. Qualora l'ambito in cui sono intervenuti i danni sia circoscritto a singoli Comuni, alla delimitazione degli ambiti territoriali provvedono le rispettive Amministrazioni comunali.


1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione.
2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile e la Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi di protezione civile.


1. La l.r. 27 aprile 1990, n. 49 è abrogata.


1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le somme assegnate dallo Stato per le medesime finalità, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 e del secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, nel rispetto delle norme che ne disciplinano la destinazione.
2. La Regione concorre al finanziamento delle spese previste dalla presente legge attraverso l'istituzione del "Fondo regionale per la protezione civile" la cui entità per l'anno 1996 è determinata in lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per spese di parte corrente e lire 500 milioni per spese di investimento. Per gli anni successivi alla quantificazione della spesa si provvederà con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci con iscrizione a carico dei capitoli corrispondenti.
3. Alla copertura dell'onere finanziario previsto al comma 2 si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 4311104 e 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;
b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte dei tributi propri della Regione.