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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 1996, n. 43
Titolo:Attuazione della L.R. 19 luglio 1992, n. 29 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica".
Pubblicazione:( B.U. 06 giugno 1996, n. 38 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Polizia locale – Agenti di vigilanza
Note:Abrogato dall'art. 6, r.r. 15 febbraio 2010, n. 1.

Sommario





1. Il presente regolamento è emanato in attuazione della l.r. 19 luglio 1992, n. 29 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”.


1. I gruppi provinciali delle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 3 della l.r. 29/1992, costituiscono unità operative che di norma fanno singolarmente capo alle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché alle associazioni venatorie e piscatorie menzionate dall’articolo 12 della l.r. 29/1992.


1. Le Amministrazioni provinciali approvano, sentita l’autorità di pubblica sicurezza competente, i regolamenti di servizio dei rispettivi gruppi.
2. Tali regolamenti stabiliscono:
a) i criteri in base ai quali i gruppi possono essere costituiti;
b) le modalità con le quali erogare le prestazioni di servizio;
c) i rapporti con i singoli gruppi e di questi tra di loro.



1. L’Amministrazione provinciale adotta e pubblica il bando per la partecipazione ai corsi di formazione selettivi, il cui superamento è condizione per conseguire la nomina di guardia ecologica volontaria. I corsi sono organizzati in conformità agli indirizzi di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. Il territorio provinciale è suddiviso in distretti di vigilanza dell’ampiezza massima di 3.000 ettari e minima di 2.500 ettari.
3. Il numero delle guardie ecologiche volontarie è determinato prevedendo una pattuglia per ogni distretto di vigilanza.
4. Le guardie ecologiche volontarie sono dotate di tessera e distintivo, realizzati in conformità al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.


1. Le Amministrazioni provinciali per avere accesso ai finanziamenti debbono presentare entro il 31 marzo di ogni anno una domanda, ove venga attestato, fra l’altro, il numero effettivo delle guardie ecologiche volontarie in attività di servizio.
2. Entro la scadenza di cui al comma 1, va trasmessa alla Regione una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente e il relativo rendiconto delle spese. Nel caso in cui il totale delle spese attestate risulti inferiore all’ammontare del finanziamento regionale di riferimento, il finanziamento successivo viene defalcato nella misura corrispondente.
3. La Regione assegna il finanziamento entro il 31 maggio di ogni anno.


1. Nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, salve le modalità di impiego del personale degli Enti di gestione, il servizio volontario di vigilanza ecologica è espletato previa convenzione fra la Provincia e l’Ente di gestione dell’area naturale protetta o direttamente, con incarico conferito da quest’ultima alla singola guardia volontaria.

Allegati

Regolamento d’attuazione della l.r. 29/1992

Indirizzi per la programmazione dei corsi di formazione di cui all’articolo 9 della l.r. 29/1992

I. Finalità generale

La realizzazione dei corsi di formazione di cui all’articolo 9 della l.r. 29/1992 da parte delle Province, si configura come fase essenziale del procedimento attraverso cui vengono reclutate le guardie ecologiche volontarie; risponde pertanto alla finalità di conferire alla prescritta prova selettiva il carattere di verifica conclusiva di un’esperienza, durante la quale il candidato accresce e dimostra per gradi la sua attitudine a svolgere validamente le funzioni di guardia ecologica volontaria.


II. Obiettivi formativi del corso

Il corso mira a promuovere nei candidati gli apprendimenti culturali e tecnici ritenuti indispensabili per lo svolgimento delle funzioni della guardia ecologica volontaria indicate dalla l.r. 29/1992. In ragione di ciò sono fissati gli obiettivi formativi ascritti nella seguente classificazione.


IIa. Elementi di ecologia

Sul piano di una formazione ambientalistica di base, si tende all’acquisizione dei concetti e delle nozioni fondamentali che consentano di capire il carattere di sistema dell’ambiente ed il divenire delle relazioni fra suoi elementi costitutivi.

In tal modo l’esperienza di studio offre al candidato la possibilità di fare propria una visione d’insieme delle problematiche ambientali di carattere nodale, nella quale vengano colte le relazioni delle parti rispetto al tutto.

Esemplificazione dei contenuti:

- concetto di ecosistema, habitat e nicchia;

- catene alimentari, livelli trofici e flussi di energia;

- cicli biogeodinamici;

- fattori limitanti e indicatori ecologici;

- popolazione e comunità: strutture, regolamentazione e interazioni;

- sviluppo ed evoluzione degli ecosistemi, concetto di climax.


IIb. Studio degli elementi costitutivi dell’ambiente e dei fattori di origine antropica che compromettono l’equilibrio ecologico

La conoscenza analitica degli elementi costitutivi dell’ambiente e dei relativi fattori perturbativi si sviluppa di pari passo con lo studio di cui al precedente; in tal modo essa consente di conseguire effetti sul piano pratico, ovvero sulla capacità di operare come guardia ecologica volontaria.

Esemplificazione dei contenuti:

- elementi di climatologia e di geomorfologia;

- piani altitudinali;

- ambiente e fauna - ambiente e flora;

- riconoscimento delle principali specie animali e vegetali;

- conoscenza delle emergenze naturalistiche marchigiane con particolare riferimento alla Provincia in cui si opera;

- principali cause di inquinamento e di degrado dell’ambiente naturale;

- riconoscimento degli indizi rilevatori di processi di inquinamento in atto;

- conoscenza delle zone a rischio sotto il profilo ecologico accertate nell’ambito regionale, con approfondimenti riguardanti quelle localizzate nella provincia in cui si opera.


IIc. Formazione giuridico-istituzionale

Partendo da un inquadramento generale della materia, si mira ad una puntuale conoscenza delle norme inerenti alla tutela ambientale e alla protezione della natura che costituiscono il fondamentale presupposto del servizio di vigilanza. Si tende del pari ad informare il candidato sul sistema di regole e di relazioni nel quale dovrà integrarsi come guardia ecologica volontaria.

Esemplificazione dei contenuti:

- legislazione nazionale e regionale in materia di aree naturali protette, tutela della flora e della fauna, difesa dell’ambiente dalle diverse forme di inquinamento, regolamentazione dell’attività venatoria e piscatoria, tutela paesaggistica;

- competenze dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti locali territoriali in materia di ambiente;

- legge regionale in materia di vigilanza ecologica e del suo regolamento attuativo; approfondimenti correlati ai presupposti normativi dei compiti e dei poteri della guardia ecologica volontaria.


IId. Formazione tecnico-operativa

Attraverso lezioni teoriche, ma soprattutto mediante esercitazioni pratiche specialmente condotte sul campo, il candidato deve acquisire la capacità di operare con efficacia e sicurezza nell’ambiente, riducendo al minimo i rischi connessi.

Esemplificazione dei contenuti:

- lettura ed uso sul campo delle carte topografiche e delle carte tematiche;

- uso della bussola e della radio ricetrasmittente, della macchina fotografica e della video-camera;

- marcia azimute ed altre metodologie di orientamento;

- riconoscimento della segnaletica concernente l’ambiente naturale;

- nozioni di pronto-soccorso;

- norme di comportamento per la pratica dell’escursionismo;

- tecniche di intervento in presenza di incendi;

- tecniche meno complesse per il rilevamento dati meteorologici e sullo stato dell’ambiente;

- tecniche di osservazione della fauna selvatica;

- riconoscimento e rilevazione delle impronte delle specie selvatiche.


III. Prescrizioni didattico-organizzative


IIIa. L’organizzazione del corso si attiene alle seguenti scelte di carattere generale:

- alle tradizionali lezioni sono alternati momenti di elaborazione individuale e di gruppo, sia a scopo di ricerca, sia per verificare costantemente gli apprendimenti;

- attraverso appropriate scelte didattico-organizzative si tende nello stesso tempo tanto a ridurre lo svantaggio di coloro che hanno una preparazione culturale di base meno favorevole, quanto a consentire approfondimenti delle materie trattate rispondenti a specifici interessi dei candidati.


IIIb. L’organizzazione del corso oltre all’intervento di esperti nelle discipline implicate prevede la figura di un coordinatore con i seguenti compiti (l’uno e gli altri possibilmente sono individuati fra gli stessi funzionari della Provincia):

- coordinamento dei diversi interventi effettuati dagli esperti disciplinari;

- cura degli aspetti relazionali (rapporti fra i corsisti, nonché fra i corsisti e i diversi referenti del corso);

- organizzazione dei momenti di verifica e di ricerca individuale e di gruppo, in collaborazione con gli esperti;

- fornire un supporto anche individualizzato durante lo svolgimento delle attività corsuali.


IIIc. Il calendario e gli orari delle diverse attività devono conciliare per quanto possibile le ragioni di carattere organizzativo con le esigenze dei corsisti, fermo restando che il corso deve avere una durata complessiva di trecento ore, di cui centoventi riservate ad esperienze sul campo e ad esercitazioni pratiche di diverso genere.



Allegati

Tessera e distintivo

fac-simile della tessera di riconoscimento della guardia ecologica volontaria.


(Omissis)