Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 giugno 1996, n. 22
Titolo:Rifinanziamento della Legge Regionale 2 giugno 1992, n. 20 "Interventi per la predisposizione da parte dei Comuni dei Piani Regolatori degli orari in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142".
Pubblicazione:(B.u.r. 13 giugno 1996, n. 39)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

1. Per le finalitŕ previste dalla l.r. 2 giugno 1992, n. 20 č autorizzata per l'anno 1996 l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale č autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi ai Comuni nelle spese per attivitŕ di ricerca sulla organizzazione dei tempi, propedeutica alla definizione dei piani regolatori degli orari, nonchč per iniziative volte alla documentazione, alla diffusione di informazione al pubblico", lire 200 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 200 milioni.