Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 28
Titolo:Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 agosto 1996, n. 55)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario




Art. 1

1. La Regione garantisce agli invalidi di guerra e per servizio il mantenimento delle prestazioni integrative a quelle sanitarie già previste alla data dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese le provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e quelle per la manutenzione delle protesi.

Art. 2

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono così determinati:
a) lire 60.000 pro-capite giornaliere in caso di fruizione di cure termali, da aggiornarsi a scadenza biennale secondo gli indici ISTAT di incremento del costo della vita;
b) 1/5 del prezzo corrente della protesi al fine della manutenzione della stessa, nel caso in cui non venga presentata domanda di sostituzione alle scadenze stabilite dal nomenclatore-tariffario vigente.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è corrisposto anche ad un accompagnatore ove l'invalido sia nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana.

Art. 3

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, i soggetti interessati presentano annualmente domanda all'Azienda sanitaria USL competente per territorio.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle richieste pervenute con il totale delle somme da rimborsare agli interessati, somme che la Regione eroga alle Aziende stesse nei trenta giorni successivi.
3. Entro il 31 dicembre dello stesso anno le Aziende sanitarie provvedono, ognuna per la propria competenza, al rimborso delle somme ai richiedenti.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e di concessione dei contributi.

Art. 4

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 la spesa di lire 250 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese, autorizzate dai precedenti commi si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante riduzione per pari importo del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno, partita n. 19 dell'elenco n. 1;
b) per gli anni 1997 e 1998 mediante l'utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita n. 19 dell'elenco n. 1;
c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

4. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno, con la denominazione: "Spese per la concessione di provvidenze economiche connesse alla fruizione delle cure termali e per la manutenzione delle protesi in favore degli invalidi di guerra e per servizio" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 250 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 250 milioni.