Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 29 |
Titolo: | Modificazioni all'articolo 9 della Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche". |
Pubblicazione: | ( B.U. 01 agosto 1996, n. 55 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Farmacie |
Note: | Abrogata dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4. Ai sensi dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, sino allÂ’adozione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 22 e dei provvedimenti attuativi previsti dalla predetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dallÂ’art. 24 della citata l.r. 4/2015 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge in materia di servizio farmaceutico. |
Sommario
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della l.r. 28 marzo 1977, n. 9, cosě come modificato dalla l.r. 29 marzo 1991, n. 9, č aggiunto il seguente comma:
"Il Sindaco puň altresě autorizzare deroghe alla chiusura per ferie delle farmacie rurali o uniche o di frazione per assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale comprendente piů comuni limitrofi appartenenti ad un bacino di utenza omogeneo, a condizione che sia garantito il diritto alle ferie del personale dipendente.".