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Atto:LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 32
Titolo:Tributo regionale per il diritto allo studio universitario.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 agosto 1996, n. 55)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 46, l.r. 2 settembre 1996, n. 38.

Sommario





1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è determinato a decorrere dall'anno accademico 1996/1997 in lire 150.000.


1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
2. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF.
3. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle Università aventi sede legale nella Regione.


1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di cui al precedente articolo.
2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da Università aventi sede legale in altre Regioni.
3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all'atto di iscrizione.


1. La Regione si avvale delle Università e dell'ISEF per le funzioni relative alla riscossione della tassa di cui all'articolo 1, mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e versamento.


1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.


1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole Università e all'ISEF sono attribuiti ai rispettivi ERSU per le finalità di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 549/1995.


1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa, di cui alla presente legge, agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle Università per il pagamento dei tributi di propria competenza.
2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991, nonchè gli studenti risultanti idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
3. Le Università e l'ISEF rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.