Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 38 |
Titolo: | Riordino in materia di diritto allo studio universitario. |
Pubblicazione: | ( B.U. 12 settembre 1996, n. 63 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | ISTRUZIONE - FORMAZIONE |
Materia: | Istruzione scolastica e universitaria |
Note: | Ai sensi dell'art. 21, l.r. 16 dicembre 2005, n. 32, nel testo della presente legge le parole “portatori di handicap” sono sostituite con la parola “disabili” e le parole “portatore di handicap” sono sostituite con la parola “disabile”. Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4. |
Sommario
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
Art. 3 (Destinatari degli interventi)
Art. 4 (Programmazione regionale)
Art. 5 (Attribuzioni della Giunta regionale)
Art. 6 (Conferenza Regione-università)
CAPO II Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Art. 7 (Istituzione)
Art. 8 (Organi)
Art. 9 (Presidente)
Art. 10 (Consiglio di amministrazione)
Art. 11 (Competenze del Consiglio di amministrazione)
Art. 12 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
Art. 13 (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 14 (Indennità)
Art. 15 (Direttore)
Art. 16 (Piante organiche e personale)
Art. 17 (Mezzi finanziari)
Art. 18 (Patrimonio)
Art. 19 (Bilanci e conti consuntivi)
Art. 20 (Regolamenti)
Art. 21 (Controllo sugli atti)
Art. 22 (Vigilanza)
CAPO III Disposizioni su singoli interventi e servizi
Art. 23 (Borse di studio)
Art. 24 (Tariffe dei servizi e accertamenti)
Art. 25 (Servizio di ristorazione)
Art. 26 (Servizio abitativo)
Art. 27 (Servizi di agevolazione dei trasporti)
Art. 28 (Prestiti d'onore)
Art. 29 (Servizio sanitario e di medicina preventiva)
Art. 30 (Servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro)
Art. 31 (Servizio editoriale e librario)
Art. 32 (Collaborazione con l’università per attività culturali, sportive e ricreative e per l’interscambio di studenti)
Art. 33 (Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)
Art. 34 (Interventi per attività a tempo parziale)
Art. 35 (Pubblicità)
Art. 36 (Sanzioni)
Art. 37 (Utilizzo delle strutture)
CAPO IV Tassa regionale per il diritto allo studio
Art. 38 (Oggetto della tassa)
Art. 39 (Soggetti passivi)
Art. 40 (Riscossione della tassa)
Art. 41 (Accertamenti e rimborsi)
Art. 42 (Devoluzione dei proventi)
Art. 43 (Esoneri)
Art. 44 (Importo della tassa)
CAPO V Disposizioni finanziarie e finali
Art. 45 (Finanziamento)
Art. 46 (Norme transitorie e finali)
Art. 47 (Norme finanziarie)
Allegati
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
Art. 3 (Destinatari degli interventi)
Art. 4 (Programmazione regionale)
Art. 5 (Attribuzioni della Giunta regionale)
Art. 6 (Conferenza Regione-università)
CAPO II Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Art. 7 (Istituzione)
Art. 8 (Organi)
Art. 9 (Presidente)
Art. 10 (Consiglio di amministrazione)
Art. 11 (Competenze del Consiglio di amministrazione)
Art. 12 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
Art. 13 (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 14 (Indennità)
Art. 15 (Direttore)
Art. 16 (Piante organiche e personale)
Art. 17 (Mezzi finanziari)
Art. 18 (Patrimonio)
Art. 19 (Bilanci e conti consuntivi)
Art. 20 (Regolamenti)
Art. 21 (Controllo sugli atti)
Art. 22 (Vigilanza)
CAPO III Disposizioni su singoli interventi e servizi
Art. 23 (Borse di studio)
Art. 24 (Tariffe dei servizi e accertamenti)
Art. 25 (Servizio di ristorazione)
Art. 26 (Servizio abitativo)
Art. 27 (Servizi di agevolazione dei trasporti)
Art. 28 (Prestiti d'onore)
Art. 29 (Servizio sanitario e di medicina preventiva)
Art. 30 (Servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro)
Art. 31 (Servizio editoriale e librario)
Art. 32 (Collaborazione con l’università per attività culturali, sportive e ricreative e per l’interscambio di studenti)
Art. 33 (Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)
Art. 34 (Interventi per attività a tempo parziale)
Art. 35 (Pubblicità)
Art. 36 (Sanzioni)
Art. 37 (Utilizzo delle strutture)
CAPO IV Tassa regionale per il diritto allo studio
Art. 38 (Oggetto della tassa)
Art. 39 (Soggetti passivi)
Art. 40 (Riscossione della tassa)
Art. 41 (Accertamenti e rimborsi)
Art. 42 (Devoluzione dei proventi)
Art. 43 (Esoneri)
Art. 44 (Importo della tassa)
CAPO V Disposizioni finanziarie e finali
Art. 45 (Finanziamento)
Art. 46 (Norme transitorie e finali)
Art. 47 (Norme finanziarie)
Allegati
Disposizioni generali
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Il diritto allo studio universitario è attuato in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.
3. La Regione, le università, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario collaborano nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
1. Gli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio universitario consistono in:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di ristorazione;
d) informazione e orientamento al lavoro;
e) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
f) facilitazioni di trasporto;
g) prestiti d'onore;
h) ogni altro intervento utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative delle università e possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.
1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono rivolti agli studenti indipendetemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario e, previa convenzione, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di cui alla presente legge, alle condizioni e nelle forme previste dall'articolo 20 della legge 390/1991.
1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza Regione-università di cui all'articolo 6, approva, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, il programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario sulla base del programmi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) e del piano di sviluppo delle università aventi sede nella regione.
2. Il programma triennale assicura l'omogeneizzazione delle prestazioni, delle tariffe e delle condizioni per l'accesso ai servizi in tutto il territorio regionale.
3. Il programma triennale contiene:
a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria;
b) le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e impegnare nel periodo di riferimento, comprese le risorse relative al finanziamento degli oneri per il personale così come determinato dalla dotazione organica di ciascun ERSU;
d) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze sulla base della normativa vigente;
e) il quadro delle esigenze dei singoli atenei della regione, in prospettiva triennale;
f) i criteri per la destinazione dei finanziamenti per spese di gestione, d'investimento, di oneri derivanti dalla proprietà dei beni, dando priorità ai servizi essenziali quali alloggi e mense promuovendo il progressivo riequilibrio delle strutture esistenti in ciascun ERSU;
g) i criteri per la determinazione delle tariffe.
4. Il piano triennale è approvato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendono necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.
6. Il programma triennale è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, da valere per l'anno successivo. In ogni caso, trascorso il predetto termine, gli ERSU sono autorizzati a prevedere nel proprio bilancio di previsione, a titolo di finanziamento regionale, una somma pari a quella prevista nell'anno precedente.
7. Il programma annuale, in particolare contiene:
a) il riparto dei finanziamenti per la spesa di gestione, compresi gli oneri relativi al personale;
b) il quadro delle esigenze di singoli atenei della regione;
c) la determinazione della quota dei fondi da devolvere all'erogazione di borse di studio e dell'importo delle borse stesse;
d) le condizioni per i prestiti d'onore;
e) l'individuazione degli eventuali investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.
8. Il finanziamento relativo alle spese di gestione, determinato sulla base dei criteri prestabiliti dalla Giunta regionale, viene liquidato a ciascun ERSU in unica soluzione entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge regionale approvativa del bilancio di previsione.
9. L'esecuzione del programma annuale degli interventi è affidata agli ERSU.
1. La Giunta regionale:
a) promuove, sostiene ed effettua ricerche, indagini tecnico-scientifiche, convegni, seminari e corsi formativi, realizza e diffonde pubblicazioni audiovisivi ed ogni altra forma di documentazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite gli ERSU i dati forniti dalle università; assicura la raccolta ed il trattamento dei dati medesimi attraverso procedure gestionali informatiche omogenee tra gli ERSU; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli ERSU e le università.
1. Al fine di concorrere alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 390/1991, gli interventi della Regione e delle università, è istituita la Conferenza Regione-università per il coordinamento degli interventi in materia di diritto allo studio universitario composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
b) i rettori, o loro delegati, delle università aventi sede nella regione;
c) i presidenti degli ERSU;
d) il Dirigente del Servizio regionale competente per il diritto allo studio o sue delegato;
e) un rappresentante degli studenti per ogni università individuato tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione dell'università e designato dagli stessi.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente indicato alla lettera d) del comma 1.
3. La Conferenza:
a) formula pareri e proposte sul programma triennale di cui all'articolo 4;
b) promuove incontri periodici per uniformare e migliorare gli interventi attuati dagli ERSU. A tali incontri partecipano i rappresentanti degli enti locali in seno ai Consigli di amministrazione degli ERSU e i direttori degli ERSU medesimi.
4. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno e comunque in occasione della formulazione del piano triennale di cui all'articolo 4.
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 spetta agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) costituiti nei seguenti Comuni sede di università: Ancona, Camerino, Macerata, Urbino.
2. L'ERSU ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente strumentale della Regione Marche ed è dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ed il suo funzionamento è regolato, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli della presente legge, da uno statuto e da regolamenti deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione.
3. L'ERSU esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.
1. Sono organi dell'ERSU:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
1. Il Presidente è scelto fra soggetti di comprovata esperienza ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima assunta d'intesa con l'università.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione di cui fa parte e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) adotta, in caso di urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, i provvedimenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 11 di competenza del Consiglio medesimo. Tali provvedimenti devono essere ratificati, a pena di decadenza dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla Giunta regionale.
1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il presidente;
b) quattro rappresentanti della Regione, di cui due eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, tra persone di comprovata e specifica esperienza che non appartengano al personale universitario, uno designato dal Comune ed uno dalla Provincia nel territorio dei quali l'università ha la sede principale;
c) quattro rappresentanti dell'università, di cui due designati dal consiglio di amministrazione dell'università e due studenti in regolare corso di studi eletti dalla componente studentesca secondo le norme vigenti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione delle università e contestualmente allo svolgimento di questa. Il numero dei rappresentanti degli studenti resta invariato indipendentemente dal quorum dei votanti. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra università o di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione all'università. In tal caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti sono rinnovati contestualmente al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'università.
3. Il direttore dell'Ente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.
1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell'Ente ed in particolare:
a) deliberare lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;
b) eleggere il vice presidente tra i propri componenti;
c) adottare i regolamenti di cui all'articolo 20, gli altri regolamenti e le relative modifiche;
d) adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo;
e) deliberare la relazione annuale sull'utilizzo del finanziamento regionale di cui all'articolo 4;
f) determinare i programmi pluriennali ed annuali di attività;
g) deliberare i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
h) determinare le tariffe dei servizi;
i) deliberare in materia di liti attivi e passive, rinunce e transazioni;
l) autorizzare le convenzioni e i contratti con le aziende, istituti di credito, enti, società cooperative e privati;
m) proporre alla Giunta regionale la nomina del direttore dell'Ente;
n) deliberare sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
o) ratificare gli atti adottati dal Presidente in via d'urgenza;
p) adottare i provvedimenti inerenti l'organizzazione amministrativa e del personale dell'ente.
1. Il Consiglio di amministrazione di riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio medesimo.
2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.
2. Esso è composto da:
a) il presidente eletto dal Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal consiglio regionale con voto rispettivamente limitato a uno.
3. I componenti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
c) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.
5. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale.
6. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 così come modificata dall'articolo 46 della presente legge.
1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ERSU, dura in carica quanto il consiglio medesimo e può essere riconfermato.
2. Il direttore è scelto, di norma, tra il personale del ruolo nominativo degli ERSU in possesso della qualifica di dirigente e di comprovati requisiti tecnico-professionali ovvero tra i dirigenti del ruolo unico della Regione o fra persone estranee dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Il compenso da corrispondere al direttore in tale ultima ipotesi non può comunque superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale comprese le corrispondenti indennità di posizione.
3. Spetta al direttore dell'Ente la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.
4. Il direttore inoltre:
a) individua, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti;
b) adotta gli atti di gestione del personale;
c) adotta ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale le leggi, lo Statuto ed i regolamenti non prevedono l'espressa attribuzione agli organi dell'Ente.
5. Il Direttore esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.
6. Il direttore su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica. Le proposte sono integrate da un documento istruttorio sottoscritto dal responsabile del procedimento e, per gli atti che comportano spesa, dal parere di regolarità contabile del responsabile della ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. I soggetti previsti nella comma 6 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
8. All'inizio di ogni anno il direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
9. Il direttore nomina, con proprio decreto, un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche al fine del rispetto dei tempi dei procedimenti e dell'adozione degli atti conclusivi. Della sostituzione è data comunicazione al Consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale.
10. L'incarico di direttore può essere revocato con provvedimento motivato sulla base di una verifica complessiva del suo operato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti.
1. Ciascun ERSU dispone di personale proprio in base alla pianta organica adottata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dalla Giunta regionale; sino all'approvazione della predetta dotazione organica rimane in vigore quella rideterminata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Al personale degli ERSU si applica lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza del personale di ruolo della Regione.
3. Alla copertura delle piante organiche ciascun ERSU provvede mediante:
a) personale proprio;
b) attivazione di procedure di mobilità del personale con priorità di quello appartenente ad altri ERSU e subordinatamente di quello appartenente al ruolo unico regionale, secondo la normativa vigente in materia;
c) assunzione di personale con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
4. Gli ERSU possono avvalersi, mediante convenzione, di personale messo a disposizione dalle università e dagli istituti superiori di educazione fisica secondo le norme vigenti in materia, nei limiti delle piante organiche.
5. La Regione autorizza e provvede, tramite gli ERSU, al rimborso agli enti di cui al comma 4 degli oneri relativi al personale messo a disposizione.
6. Gli ERSU provvedono alla gestione diretta del personale assegnato.
1. Gli ERSU dispongono delle entrate derivanti da:
a) finanziamenti regionali;
b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonchè delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
c) donazioni, eredità e legati.
1. Gli ERSU hanno un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, costituito dai beni mobili ed immobili che sono ad essi trasferiti, nonchè da quelli acquisiti in proprietà per acquisti, eredità, legati e donazioni.
2. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può dare in comodato gratuito agli ERSU altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, prevedendo a loro carico le spese di manutenzione ordinaria.
3. I beni mobili ed immobili acquisiti in uso dalla Regione ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 3 e 10, della legge 390/1991 sono ceduti in comodato agli ERSU.
4. Gli ERSU subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali che la stessa deve concludere ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.
5. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonchè i canoni corrisposti dalla Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge 390/1991 per l'uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo sono posti a carico degli ERSU che utilizzano detti beni.
1. L'esercizio finanziario degli ERSU decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono approvati con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.
3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale ai sensi della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.
1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione degli ERSU adottano:
a) il regolamento di organizzazione degli uffici sulla base delle disposizioni delle leggi regionali 16 gennaio 1990, n. 2; 17 gennaio 1992, n. 6 e 31 ottobre 1994, n. 44 ed in armonia con i principi contenuti nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
b) il regolamento di contabilità, sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
c) i regolamenti per la disciplina della fruizione delle provvidenze di cui alla presente legge.
1. Fermo quanto previsto dell'articolo 19 per i bilanci di previsione annuale e pluriennale, e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli altri atti dell'Ente sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 27/1994.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli ERSU ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento degli ERSU utilizzando il personale regionale competente.
3. Nell'esercizio del potere di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può:
a) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, alla nomina di un commissario per l'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutano o ritardino il compimento;
b) sciogliere il Consiglio di amministrazione degli enti per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze rispetto ad atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento dell'Ente.
4. Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.
Disposizioni su singoli interventi e servizi
1. Le borse di studio sono attribuite per concorso, secondo i criteri di merito e di reddito, stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991.
2. Le borse di studio non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Il divieto di cumulo non si applica con riferimento alle borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
3. In conformità alle previsioni dei programmi regionali di cui all'articolo 4, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero delle borse di studio e le modalità di erogazione e di controllo.
4. I bandi di concorso di cui al comma 1 debbono essere emenati entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Per gli studenti in sede l'ammontare della borsa di studio è ridotto secondo i criteri stabiliti dal decreto di di cui all'articolo 4 della legge 390/1991.
6. Per studenti in sede si intendono quelli domiciliati o residenti nel Comune ove ha sede l'università in cui sono iscritti, ovvero domiciliati in località collegate con mezzi pubblici, aventi orari che consentono la regolare frequenza dei corsi.
7. La determinazione di cui al comma 6 è effettuata dalla Conferenza Regione-università di cui all'articolo 6 tenendo conto della distanza chilometrica, della frequenza di transito dei mezzi pubblici e delle condizioni della rete viaria di collegamento. Tale determinazione è comunicata agli ERSU, che ne curano una adeguata pubblicità, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 la borsa può essere erogata anche in forma di dotazioni di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali, anche in deroga ai limiti ordinari di importo delle borse.
9. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.
1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli ERSU possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purchè ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità al decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 ed alle previsioni dei programmi regionali di cui all'articolo 4.
3. Gli ERSU effettuano gli accertamenti secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 390/1991 e secondo le modalità definite dai singoli Consigli di amministrazione. Gli ERSU propongono accertamenti su un campione non inferiore al 10 per cento delle domande di ammissione ai benefici.
1. Il servizio di ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, è organizzato in modo da soddisfare le esigenze dell'utenza anche, mediante convenzione, con strutture esterne, ovvero un'opportuna articolazione degli orari.
2. Ove gli ERSU decidano di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.
3. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite a norma del comma 2 dell'articolo 24.
4. Il servizio di ristorazione può essere esteso, tramite apposite convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo reale del servizio, al personale docente e non docente delle università con sede nella città dove esiste lo stesso servizio, nonchè ai laureati iscritti al dottorato di ricerca, al personale dipendente dell'ERSU, a docenti di altre università , temporaneamente presenti per motivi di studio, purchè presentino idoneo documento attestante la loro condizione. L'estensione del servizio a questi soggetti non deve comportare oneri aggiuntivi, nè pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli studenti.
5. L'accesso alle mense al costo della tariffa massima praticata agli studenti universitari, è consentito a studenti di altre università che si trovino in loco per motivi di studio e a laureati iscritti a corsi di perfezionamento e di specializzazione; può inoltre essere consentito, nell'ambito delle attività di orientamento, anche a studenti delle scuole medie superiori.
1. Il servizio abitativo è organizzato dagli ERSU al fine di favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai sensi dell'articolo 18 della legge 390/1991.
2. Gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienti strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.
3. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi del comma 2 dell'articolo 24.
4. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.
5. Le ammissioni alle strutture destinate al servizio abitativo è riservato in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori del concorso per l'attribuzione delle borse di studio.
6. L'ammissione alle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 5, è disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 e del programma regionale di cui all'articolo 4, soggetti a periodica verifica.
7. Le strutture abitative ancora eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso di cui al comma 6, possono essere utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari, dietro pagamento di una tariffa che copra il costo reale del servizio. E' data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 19 novembre 1991, n. 341.
8. Qualora le strutture gestite o convenzionate con l'ERSU dovessero dimostrarsi insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa di studio, gli ERSU possono prevedere e concedere corrispettivi monetari, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, della legge 390/1991.
9. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti in regolare corso di studio, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo anche per studenti iscritti fino al secondo anno fuori corso o ripetenti.
10. Nell'ambito della collaborazione con l'università, una parte dei posti alloggio a disposizione può essere concessa per le attività di interscambio culturale con studenti di altre università italiane e straniere, a condizione di reciprocità e dietro apposita convenzione.
11. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali: biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.
12. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSU.
1. Gli ERSU concordano con le imprese che gestiscono servizi di pubblico trasporto le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, per quanto non previsto da norme statali, regionali o locali, e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti portatori di handicap e all'eventuale accompagnatore.
1. Il prestito d'onore è attribuito mediante concorso agli studenti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 390/1991.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero e l'ammontare dei prestiti d'onere in base al programma regionale di cui all'articolo 4.
1. Ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la dimora per motivi di studio fuori dell'abituale residenza da diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'Azienda sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'ateneo.
2. Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria, con le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 390/1991.
3. Gli ERSU possono stipulare apposite convenzioni con le Aziende unità sanitarie locali rispettivamente competenti e con le università al fine di assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie e delle strutture abitative secondo quanto disposto dall'articolo 19 della legge 390/1991.
1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attività di assistenza agli studenti universitari, nonchè di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU si avvalgono della collaborazione della Regione e delle università, acquisendo anche le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali, nonchè della collaborazione di altri enti pubblici o istituzioni private che operano nel campo dell'orientamento, tramite convenzioni e protocolli d'intesa.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU possono organizzare, d'intesa con l'università, convegni, tavole rotonde, seminari e giornate dell'orientamento, nonchè provvedere alla realizzazione ed alla divulgazione di guide e di altri strumenti di informazione sull'assistenza universitaria e di orientamento del lavoro.
1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con l'università e nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audio-video-televisivo e di ogni altri strumento e sussidio destinato ad uso universitario.
2. Il servizio editoriale e librario è rivolto alla generalità degli studenti e si articola in: prestito di libri, secondo modalità e condizioni fissate dagli ERSU, produzione, stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico, facendo pagare ai richiedenti il costo reale del servizio, e centri di ascolto di materiale audio-video-televisivo nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore.
3. Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa dagli utenti, sulla base di convenzioni con l'ERSU interessato. In tal caso il Consiglio di amministrazione degli ERSU esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e vigilanza.
1. Gli ERSU favoriscono le attività culturali, sportive e ricreative in collaborazione con l'università e le associazioni e cooperative studentesche.
2. Gli ERSU collaborano altresì con l'università per l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 12 della legge 390/1991.
3. L'eventuale erogazione dei contributi o servizi per i fini di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di uno specifico programma di intervento da parte degli ERSU.
1. Gli ERSU promuovono, anche a mezzo di convenzioni con l'università e altri soggetti pubblici o privati, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento dei più alti gradi degli studi agli studenti portatori di handicap.
2. In particolare gli ERSU:
a) promuovono la realizzazione di un servizio di consulenza rivolta specificatamente a tali studenti;
b) collaborano con l'università per la rimozione anche all'interno delle strutture universitarie, delle barriere architettoniche;
c) provvedono all'acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, da dislocare anche all'interno delle strutture universitarie per il superamento degli ostacoli derivanti da particolari tipi di handicap;
d) erogano, qualora non siano in grado di fornire i servizi necessari direttamente o tramite convenzioni, contributi in denaro, e deliberano la maggiorazione dei benefici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 390/1991;
e) stipulano convenzioni per particolari tipi di trasporto fino alla sede universitaria e tra le diverse strutture universitarie;
f) riservano ai portatori di handicap una quota di posti nelle strutture abitative gestite o convenzionate con l'ERSU;
g) organizzano o favoriscono qualsiasi altro tipo di servizio, anche tramite convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti pubblici o privati, che possa facilitare la frequenza universitaria agli studenti portatori di handicap.
3. Ai fini della concessione dei benefici a carattere concorsuale sono detratte dal reddito familiare complessivo le spese sostenute per affrontare il particolare stato di disagio dello studente portatore di handicap.
1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali gli ERSU possono prevedere, anche d'intesa con l'università, l'erogazione di servizi o di contributi finanziari a favore di studenti che collaborino alle attività di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 390/1991.
2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci dei singoli ERSU, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati a norma degli articoli 4 e 13 della legge 390/1991.
3. Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Gli ERSU provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 390/1991.
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 24 della legge 390/1991, gli ERSU inviano con decorrenza semestrale alle università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartito per tipologia d'intervento.
1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia comunque presentato una dichiarazione non corrispondente al vero al fine di usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dall'ERSU, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 23 della legge 390/1991.
2. Il Consiglio di amministrazione può comunque decidere la sospensione o la revoca dell'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.
1. Gli ERSU possono utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di turismo, organizzati direttamente.
2. Gli ERSU possono altresì stipulare con le università, nonchè con altri soggetti pubblici e privati, convenzioni allo scopo di garantire sia il servizio di ristorazione sia l'utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o per convegni e congressi.
3. Le convenzioni prevedono la copertura totale dei costi, dei servizi a carico del terzo contraente e non possono comportare riduzioni o intralci nella erogazione dei servizi agli studenti.
4. Gli ERSU trasmettono alla Giunta regionale un apposito rendiconto annuale delle attività svolte ai sensi del presente articolo, con l'indicazione anche quantitativa dei servizi resi.
Tassa regionale per il diritto allo studio
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
2. I corsi di studio delle università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF.
3. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle università aventi sede legale nella regione.
1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di cui all'articolo 38.
2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.
3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all'atto di iscrizione.
1. La Regione si avvale delle università e dell'ISEF per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e versamento.
1. All'accertamento liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.
1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università e all'ISEF sono attribuiti ai rispettivi ERSU per le finalità di cui all'articolo 3, comma 23 della legge 549/1995.
1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa, di cui all'articolo 38, agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle università per il pagamento dei tributi di propria competenza.
2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991, nonchè gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
3. Le università e l'ISEF rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.
1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 38 è determinato, con riferimento all'anno accademico 1996/1997, in lire 150.000.
2. Per gli anni successivi l'importo della tassa è stabilito con apposito articolo della legge regionale approvativa del bilancio di previsione.
Disposizioni finanziarie e finali
1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale sono stabilite, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge, distintamente per:
a) la concessione di contributi agli ERSU per l'attuazione del diritto allo studio;
b) la concessione, ai detti enti, di finanziamenti e contributi per gli investimenti e le spese di gestione, comprese quelle relative agli oneri del personale;
c) lo svolgimento delle iniziative ed attività di cui all'articolo 5;
d) la concessione di finanziamenti per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale procede, con proprio decreto, alla nomina dei Consigli di amministrazione degli ERSU e dei Collegi dei revisori.
2. Fino alla nomina di cui al comma 1, i Consigli di amministrazione e i Collegi dei revisori, nominati ai sensi della l.r. 2 maggio 1989, n. 7, continuano a svolgere le loro funzioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge.
3. I Consigli di amministrazione degli ERSU entro sei mesi dalla nomina di cui al comma 1, provvedono all'approvazione dello statuto e degli altri atti fondamentali resi necessari dalla presente legge. Fino all'entrata in vigore dello statuto e degli altri atti fondamentali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto immediatamente applicabili e le altre norme in vigore con queste compatibili.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, in attesa dell'approvazione del piano triennale, ad approvare il programma annuale di cui al comma 6 dell'articolo 4.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, in rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione degli ERSU di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), rimangono in carica i primi due rappresentanti che hanno ricevuto più voti alle ultime elezioni del Consiglio di amministrazione dell'ERSU.
6. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 26 giugno 1986, n. 19 sono abrogati.
7. E' abrogata la l.r. 2 maggio 1989, n. 7.
8. Gli articoli 11 e 13 della l.r. 16 gennaio 1990, n. 2 sono abrogati.
9. E' abrogata la legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 concernente "Tributo regionale per il diritto allo studio universitario".
10. La tabella A allegata alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte riguardante gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, è modificata secondo quanto previsto nell'allegato A alla presente legge.
11. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.
1. Alla copertura della spesa prevista dal comma 10 dell'articolo 46, si fa fronte, per l'anno 1996, con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del detto anno; per gli anni successivi con le disponibilità recate dai capitoli corrispondenti nei rispettivi bilanci di previsione.
Allegato A (Articolo 46)
Enti regionali per il diritto allo studio universitario lr 7/1989 | INDENNITA' |
- Presidente indennità di carica mensile | 1.200.000 |
- Vice Presidente indennità di carica mensile | 500.000 |
- Componenti Consiglio amministrazione indennità presenza | 80.000 |
- Presidente Consiglio revisori indennità presenza | 80.000 |
- Componenti revisori indennità presenza | 60.000 |