Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. 8
Titolo:Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie e costituzione della consulta regionale dell'emigrazione e immigrazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1975, n. 10)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 23 aprile 1981, n. 10.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, consapevole che il fenomeno migratorio ha assunto aspetti sempre più preoccupanti e tali da condizionare l'aspetto socio-economico di vaste zone della Regione, in armonia con i principi del proprio Statuto e nel quadro di una politica di riequilibrio che tende alla eliminazione del fenomeno e al recupero dei propri lavoratori emigrati, con la presente legge promuove l'assistenza socio-economica a favore dei lavoratori sia emigrati che immigrati e delle loro famiglie.

Art. 2

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente la giunta regionale è autorizzata a effettuare i seguenti provvedimenti:
a) rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie, sostenute per sè e per i propri familiari dal lavoratore-emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente nella Regione, per assumere un posto di lavoro, ovvero per invalidità o vecchiaia;
b) indennità di prima sistemazione;
c) contributi per l'assistenza sanitaria e ospedaliera in casi in cui il lavoratore emigrato e i propri familiari ne siano totalmente sprovvisti;
d) concorso nelle spese di ricovero in case di riposo di lavoratori emigrati che, dopo un periodo di due anni di assenza, rientrino definitivamente per invalidità o vecchiaia e siano privi di assistenza familiare;
e) concorso nelle spese, parziali o totali, necessarie per l'accoglimento e il mantenimento, in colonie marine o montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno;
f) borse di studio per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni tipo e ordine e grado per il lavoratore emigrato e per i suoi figli;
g) contributo per lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale, di appositi corsi straordinari di formazione professionale in favore dei lavoratori emigrati che rientrano in patria;
h) concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero qualora queste non siano a carico di enti o istituzioni pubbliche o private.

La giunta regionale, inoltre, può procedere alla concessione di:
- contributi "una tantum" in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui contratti dai lavoratori emigrati per avviare, una volta rientrati, attività produttive singole o associate;
- contributi "una tantum", in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui contratti dai lavoratori emigrati e dai loro coniugi per l'acquisto, la costruzione nella regione, nonchè l'ammodernamento e l'ampliamento di case di abitazione per un importo non superiore a L. 10.000.000 entro il limite del 75 per cento delle spese necessarie;
- sovvenzioni a enti, associazioni, istituzioni operanti nella Regione, che svolgono attività indicate nella presente legge.


Art. 3

Per l'attuazione dei fini e dei compiti di cui agli articoli precedenti la giunta si avvale dell'apporto e delle indicazioni della consulta regionale dell'emigrazione, che viene opportunamente istituita.

Art. 4

La consulta regionale dell'emigrazione si compone di:
a) 8 rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali;
b) 5 rappresentanti delle comunità montane;
c) 8 rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;
d) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) 3 rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;
f) 1 rappresentante delle associazioni industriali, 1 rappresentante degli artigiani, 1 rappresentante di commercianti e 1 rappresentante degli agricoltori che assumono stabilmente mano d'opera;
g) direttore dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione o altro funzionario dallo stesso delegato.

Fanno parte della consulta 3 consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale, con criterio tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze, fra i quali saranno scelti il vice presidente e il segretario della consulta stessa.
Fa parte, altresì , della consulta, di diritto, l'assessore alla sanità e sicurezza sociale, il quale assume le funzioni di presidente.
La consulta si avvale dell'opera di una segreteria tecnica composta da due funzionari della Regione di cui uno dell'ufficio del programma.
Per la nomina dei componenti di cui al punto a) le rappresentanze regionali dell'Unione province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani indicano rispettivamente n. 8 nominativi scelti con criterio tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
Per la nomina dei componenti di cui al punto b) la rappresentanza regionale dell'Unione nazionale comuni ed enti montani indica n. 10 nominativi scelti tra i consiglieri delle comunità montane con criterio tale da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
Per la nomina dei componenti di cui al punto c) le organizzazioni ivi richiamate indicano ciascuna una terna di nominativi.
Per la nomina dei componenti di cui ai punti d) e) e f) le rappresentanze regionali delle organizzazioni ivi richiamate indicano ciascuna due nominativi.
La nomina dei componenti la consulta viene effettuata dal consiglio regionale con voto limitato a cinque per il punto a), a tre per il punto b), a quattro per il punto c) e a due per i punti d) e e).

Art. 5

Ogni qualvolta si ritenga utile il presidente può far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

Art. 6

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col ministero degli affari esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza;
b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della regione, del mezzogiorno e dell'intero territorio nazionale;
c) segnala l'opportunità di proporre al parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce la adozione di provvedimenti e iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;
d) segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione anche in collegamento con le altre Regioni e con il ministero degli affari esteri;
e) segnala i provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici parte dei lavoratori emigrati;
f) intraprende iniziative affinchè nella designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni, negli enti e organizzazioni che si occupano dei problemi dell'emigrazione, si tenga conto delle indicazioni che emergono a livello regionale.


Art. 7

La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, sono disposte dal presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, sentita la consulta che ha facoltà di avanzare proposte.

Art. 8

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è istituito un fondo regionale nel quale confluiscono:
a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;
b) gli eventuali contributi o rimborsi del fondo sociale europeo;
c) le entrate patrimoniali, i contributi, i lasciti o le donazioni di enti pubblici o privati, di persone singole o associate.


Art. 9

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di L. 130.000.000.
L'onere fa carico al capitolo 1063105 che si istituiche nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 con la denominazione «Contributo della regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie».
Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1147001 del bilancio 1974 denominato «Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64.
Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1063105 di cui al secondo comma.