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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 15 ottobre 1996, n. 44
Titolo:Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte dei servizi della Giunta regionale.
Pubblicazione:(B.U. 24 ottobre 1996, n. 78)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Economato - Tesoreria
Note:Abrogato dall'art. 20, r.r. 16 giugno 2003, n. 9.

Sommario





1. Il presente regolamento disciplina i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte dei servizi della Giunta regionale.
2. Ogni servizio può eseguire i lavori, le provviste e i servizi di cui al presente regolamento nell’ambito delle somme stanziate in bilancio per i capitoli e nei limiti individuati dalla Giunta regionale.
3. Il presente regolamento contribuisce, fra l’altro, all’attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”.


1. I lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia sono i seguenti:
a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto e rilegatura di atti; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
b) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali;
c) lavori di traduzione; spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia e riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e spese per il relativo materiale di consumo; servizi di microfilmatura; servizi per lo sviluppo di applicazioni informatiche di masterizzazione compact disk, di registrazione dati;
d) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio e accessori; spese per il funzionamento dei magazzini, delle autorimesse, dell’officina automobilistica e relativi impianti ed apparecchiature;
e) provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
f) spese relative alla pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l’illuminazione e l’acclimatizzazione dei locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l’acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
g) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
h) acquisto di medaglie, distintivi, diplomi, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; spese per conferenze, convegni, riunioni, mostre, cerimonie e altre spese di rappresentanza;
i) acquisto, confezione e riparazione di capi di vestiario; acquisto e confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro;
j) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;
k) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati, e relativi sistemi di elaborazione sia distribuiti che accentrati;
l) spese per servizi assicurativi;
m) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;
n) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili regionali demaniali e patrimoniali, nonché di manutenzione ordinaria su edifici privati destinati a sedi di uffici regionali;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio e di apparati e sistemi di difesa passiva;
p) lavori e forniture per riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
q) lavori e forniture per la manutenzione periodica degli argini lungo gli alvei; per la chiusura delle piccole rotte, per la ripresa di frane nelle sponde e per la rimozione di parziali interramenti sul fondo degli alvei stessi; lavori e forniture per le riparazioni urgenti dei manufatti, meccanismi e macchinari di ogni genere lungo le aste fluviali e per la prevenzione di imminenti eventi calamitosi; lavori e forniture per interventi di rinaturalizzazione delle sponde;
r) lavoro per lo sgombero degli impedimenti alla navigazione dei fiumi e dei canali di competenza regionale; lavori e forniture per la sicurezza all’entrata e all’uscita delle navi dai porti di competenza regionale, nonché per garantire la permanenza e l’evoluzione delle navi nei porti stessi;
s) lavori, provviste e servizi accessori alla compilazione di progetti e per l’effettuazione di indagini, sondaggi, analisi, prospezioni, rilievi;
t) interventi di forestazione, di recupero, miglioramento, manutenzione e gestione territoriale, faunistica e ambientale, inclusi la sentieristica e il turismo naturalistico delle foreste demaniali regionali; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di mezzi e materiali atti al funzionamento di vivai forestali regionali;
u) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente, dopo che siano andati deserti i pubblici incanti o le licitazioni, anche le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;
v) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all’appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l’esatta esecuzione anche nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni, quando l’appaltatore abbia eseguito almeno il cinquanta per cento delle prestazioni, provviste e servizi, constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell’appaltatore;
w) lavori, provviste e servizi accessori o di completamento non previsti nei contratti in corso di esecuzione, per i quali l’amministrazione non può o non intende avvalersi della facoltà di imporre l’esecuzione alla controparte contrattuale;
y) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all’importo di lire cinque milioni.

2. I Dirigenti dei servizi dispongono direttamente, previo accertamento della disponibilità dei fondi in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 3, l’effettuazione dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 5 novembre 1992, n. 49, quando l’importo, ad eccezione di quelli previsti alle lettere q), t), u) e v), non supera le cinquantamila ECU, oneri fiscali esclusi, e fermo restando il limite di cui alla lettera y).
3. Le spese di cui alla lettera y) sono disposte esclusivamente dal Dirigente del servizio competente in materia di provveditorato-economato.


1. I lavori, le provviste e i servizi di cui all’articolo 2 possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.



1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorra l’intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dall’amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
2. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, previa richiesta di preventiva offerta a non meno di tre fornitori. E’ consentito il ricorso a un solo fornitore nei casi di specialità o di urgenza della provvista o quando l’importo della spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire cinque milioni.


1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste e i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento a terzi.
2. L’esecuzione è effettuata con l’osservanza degli articoli 6, 7, 8 e 9.


1. I preventivi sono richiesti, per le provviste e i servizi, a non meno di tre soggetti e imprese iscritti nell’albo dei fornitori di cui all’articolo 11 e contengono le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l’amministrazione di provvedere all’esecuzione delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo dell’assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l’assuntore venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. E’ consentita la richiesta a un solo soggetto o impresa nei casi di cui all’articolo 4, comma 2.
2. Nel caso in cui si ritenga di estendere la richiesta anche a soggetti e imprese non iscritti nell’albo dei fornitori, nell’atto del Dirigente che dispone la spesa sono indicati la ragione sociale e la sede, i requisiti posseduti e i motivi della scelta.
3. I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.
4. L’ordinazione delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto del Dirigente del servizio ed è accettato per iscritto dall’impresa.
5. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 11, comma 8, si applicano alle richieste di preventivo per i lavori e all’ordinazione dei lavori stessi le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. Per i lavori di somma urgenza, quando qualunque ritardo diventi pericoloso per la pubblica incolumità, la pubblica salute e la pubblica igiene, lo stato di somma urgenza è accertato dal dipendente primo giunto sul posto, il quale dispone l’immediata esecuzione dei lavori e delle forniture anche mediante richiesta ad un solo soggetto o impresa.


1. Nei casi di inadempienza o ritardo per fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, si applicano le penali, che sono obbligatoriamente stabilite nella lettera o atto di cui all’articolo 6.
2. Nei casi di cui al comma 1 i Dirigenti dei servizi, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale viene fissato un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, possono disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l’esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese del soggetto o dell’impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o inadempienza.


1. I lavori, le provviste e i servizi di cui all’articolo 2, sono soggetti a rilascio di certificazione di regolare esecuzione, a cura del dipendente nominato dal Dirigente del servizio.
2. E’ consentito il rilascio del certificato di regolare esecuzione parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.


1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non possono essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del procedimento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono prodotti in originale e copia di cui l’uno da allegare al titolo di spesa e l’altra da conservare agli atti.
3. Per gli acquisti, alla fattura è allegata la dichiarazione del consegnatario dalla quale risulti, quando ciò è necessario, l’avvenuta annotazione del materiale in carico inventariale ovvero l’avvenuta annotazione nei registri degli oggetti non inventariabili.
4. I Dirigenti dei servizi dispongono il pagamento delle spese con ordinativi diretti.
5. Per i fini di cui al comma 4 la Giunta regionale nomina i Dirigenti dei servizi funzionari delegati ai sensi degli articoli 92 e 94 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.


1. I limiti di spesa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera y), e all’articolo 4, comma 2, sono rivalutati con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli aumenti annuali relativi al costo della vita, accertati dall’Istat.


1. L’albo dei fornitori contiene l’elencazione delle ditte ritenute idonee, per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale, serietà, correttezza e puntualità a concorrere alle forniture e alle prestazioni di carattere economale occorrenti per il funzionamento dei servizi regionali, sulla base dei requisiti di ordine generale e speciale determinati dalla Giunta regionale.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in maniera tale da evitare discriminazioni nei confronti di ditte provenienti da stati membri della Comunità europea.
3. L’albo dei fornitori è ripartito in “categorie”, in relazione ai settori merceologici e alle caratteristiche delle prestazioni, e per “classi” d’importo.
4. L’albo dei fornitori è predisposto dal servizio della Giunta regionale competente in materia di provveditorato-economato sulla base delle domande presentate dalle ditte o per iniziativa dello stesso, è approvato dal Dirigente del predetto servizio ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Le cooperative agricolo-forestali sono iscritte all’albo dei fornitori evidenziando le condizioni di applicabilità di cui alla legge 97/1994.
6. Le domande di iscrizione all’albo sono presentate al servizio competente in materia di provveditorato-economato su apposito modulo, contenente l’indicazione di tutti gli elementi utili a identificare la ditta richiedente e a illustrare il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. La documentazione presentata deve comprovare l’insussistenza di condanne che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
7. Le domande di iscrizione all’albo sono esaminate da una Commissione composta da:
a) il provveditore-economo;
b) due funzionari incaricati dal Dirigente del servizio competente in materia di provveditorato-economato.

8. Il Dirigente del servizio competente in materia di provveditorato-economato approva con proprio decreto l’aggiornamento dell’albo entro il 28 febbraio di ogni anno, verificando la permanenza dell’idoneità delle ditte iscritte e provvedendo alla iscrizione di nuove aziende. Le ditte i cui titolari o legali rappresentanti hanno dei procedimenti penali in corso di esecuzione vengono sospese dall’albo. L’albo aggiornato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. L’albo di cui al presente articolo non attiene alle opere e ai lavori pubblici.


1. Sono iscritte d’ufficio nell’albo dei fornitori le ditte che possiedono i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stati fissati i criteri per l’iscrizione nell’albo regionale delle ditte di fiducia.
2. La Giunta regionale provvede alla istituzione dell’albo dei fornitori entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e in due quotidiani di cui uno a tiratura locale e uno a tiratura nazionale.
3. Il provvedimento di cui al comma 2, in particolare, indica:
a) i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti alle ditte per l’iscrizione all’albo;
b) il termine per la presentazione delle domande per la prima costituzione dell’albo.

4. Con appositi disciplinari approvati dalla Giunta regionale sono regolamentati:
a) il servizio di cassa economale;
b) la gestione dei magazzini economali;
c) la tenuta degli inventari dei beni mobili.

5. Il regolamento regionale 20 luglio 1972, n. 1 è abrogato.
6. Per le materie da regolamentare con i disciplinari di cui al comma 4 continuano ad applicarsi, fino all’approvazione degli stessi, le norme contenute nel regolamento 1/1972.