Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 45
Titolo:Regolamento di disciplina dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali.
Pubblicazione:(B.U. 27 dicembre 1996, n. 103)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario





1. Il presente regolamento regola lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali, conformandosi ai principi e alle disposizioni contenuti nell'articolo 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - enti locali in materia di responsabilità disciplinare.


1. Le funzioni disciplinari sono esercitate ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 dall'ufficio stato giuridico del servizio personale regionale e degli enti dipendenti, salvo specifiche disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Quando le sanzioni da erogare siano il rimprovero verbale o la censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora le applica direttamente, con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento.
3. Per capo della struttura si intende: per i dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale il Dirigente del servizio di assegnazione e per i dipendenti dell'ESAM il Direttore dell'ente.
4. Per le sanzioni diverse dal rimprovero verbale e dalla censura, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, l'ufficio di cui al comma 1, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito, istruisce il procedimento disciplinare ed applica la sanzione. La segnalazione del capo della struttura, in cui il dipendente lavora, all'ufficio di cui al comma 1, deve essere trasmessa contestualmente al dipendente interessato. Durante la fase istruttoria del procedimento viene sentito il capo della struttura che ha operato la segnalazione e il dipendente interessato. Qualora il Dirigente dell'ufficio di cui al comma 1 ritenga, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone, con proprio decreto, la chiusura del procedimento.
5. Ove il Dirigente dell'ufficio di cui al comma 1 ritenga debba essere inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento e comunque quando il provvedimento consegua dalla conoscenza di un provvedimento penale a carico del dipendente, trasmette copia degli atti all'Assessore competente in materia di personale, congiuntamente al quale provvederà all'istruttoria di cui al comma 4. Tale istruttoria verrà condotta attivando un gruppo di lavoro composto da: Assessore competente, Dirigente ufficio di cui al comma 1, Dirigente servizio legale, Dirigente servizio amministrazione del Consiglio regionale e, se necessario, un esperto nominato dal servizio legale con la procedura prevista per il conferimento incarico di assistenza legale esterna. Il gruppo di lavoro provvederà all'audizione dell'interessato. La sanzione disciplinare del licenziamento è inflitta dalla Giunta su proposta dell'Assessore.
6. L'ufficio di cui al comma 1, esercita le funzioni disciplinari anche nei confronti dei dipendenti in posizione di comando presso altri enti. A tal fine riceve le segnalazioni, trasmesse contestualmente al dipendente interessato, relative alle rilevazioni delle infrazioni da parte degli enti di assegnazione, contesta l'addebito, istruisce il procedimento ed irroga la sanzione disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, ovvero dispone l'archiviazione degli atti con l'osservanza delle norme del presente regolamento.
7. Qualora l'addebito sia imputabile ad un dipendente comandato presso gli uffici regionali, il capo della struttura alla quale il dipendente è assegnato segnala il fatto all'ufficio di cui al comma 1. L'ufficio provvede a trasmettere tale segnalazione, unitamente alla documentazione relativa, all'ente di appartenenza del dipendente per la prosecuzione del procedimento.
8. I provvedimenti con i quali vengono irrogate le sanzioni disciplinari e quelli con i quali viene disposta la chiusura del procedimento sono notificati al dipendente interessato nonché al soggetto che ha operato la segnalazione dell'infrazione, inseriti nel fascicolo personale del dipendente ed annotati in apposito registro da conservarsi agli atti dell'ufficio di cui al comma 1.
9. Entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato può impugnare la stessa dinanzi al collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 5. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
10. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.


1. Qualora ricorrano le condizioni previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o a procedimento penale, il Dirigente dell'ufficio previsto dall'art. 2, comma 1, provvede con proprio decreto.
2. I provvedimenti con cui viene disposta la sospensione cautelare, nonché quelli con i quali viene disposta la proroga o la revoca della stessa sono notificati al dipendente interessato, inseriti nel fascicolo personale dello stesso ed annotati in apposito registro conservato agli atti dell'ufficio di cui all'art. 2, comma 1.


1. Il procedimento disciplinare, se connesso con procedimento penale, viene sospeso con decreto del Dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 la sospensione viene disposta quando l'amministrazione:
a) riceve comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria o del dipendente interessato dell'apertura di un procedimento penale a carico dello stesso;
b) investe, per dovere d'ufficio, l'autorità giudiziaria configurando l'illecito disciplinare come possibile ipotesi di reato.



1. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione, di cui uno del Consiglio regionale, e di due rappresentanti dei dipendenti, di cui uno del Consiglio regionale, ed è presieduto da un esterno all'amministrazione di provata esperienza ed indipendenza.
2. All'inizio di ogni legislatura e comunque entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale, la Giunta nomina dieci rappresentanti dell'amministrazione, di cui cinque in rappresentanza del Consiglio regionale, e dieci rappresentanti dei dipendenti, di cui cinque del Consiglio regionale, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, la Giunta richiede la nomina dei suddetti presidenti al presidente del tribunale del capoluogo regionale.
3. Le modalità per l'individuazione dei dieci rappresentanti dei dipendenti vengono stabilite dalla Giunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza e con le rappresentanze sindacali del personale regionale firmatarie del contratto collettivo. Qualora l'intesa sulla modalità non sia realizzabile la Giunta provvede direttamente.
4. Al fine di garantire la rotazione dei membri, effettuata la designazione dei dieci rappresentanti dell'amministrazione, dei dieci rappresentanti dei dipendenti e dei cinque presidenti, la Giunta regionale determina, con il metodo del sorteggio, per ciascun anno della legislatura, la composizione del collegio di cui al comma 1.
5. Per il funzionamento del collegio è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti. Ciascun componente è tenuto ad esprimere il proprio voto.
6. Il collegio, in caso di impedimento o di assenza del presidente e/o di uno o più degli altri componenti, viene integrato, per l'esame e la decisione del ricorso relativamente al quale si sono verificati l'impedimento o l'assenza, dai corrispondenti componenti del collegio designati per l'anno successivo. Se l'impedimento o l'assenza si verificano durante l'ultimo anno della legislatura, il funzionamento del collegio viene garantito dai componenti designati per l'anno immediatamente precedente. Si applicano nei confronti dei componenti del collegio le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
7. Qualora, alla scadenza dell'anno, l'iter del ricorso non sia concluso, esso viene definito dal collegio arbitrale davanti al quale è stato presentato.
8. Al Presidente e ai componenti del collegio arbitrale, viene corrisposta un'indennità di funzione pari al 50 per cento di quella prevista per i componenti dell'organo di controllo.
9. L'attività volta dai dipendenti regionali in qualità di componenti del collegio non può essere computata come orario di servizio.


1. A norma dell'articolo 72, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inapplicabili nei confronti del personale regionale inquadrato in qualifiche funzionali non dirigenziali le norme incompatibili con quelle del presente regolamento ed in particolare gli articoli 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.