Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1997, n. 2
Titolo:Modifica alla Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
Pubblicazione:( B.U. 16 gennaio 1997, n. 5 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
Note:Abrogata dalla lett. c) del comma 5 dell'art. 19, l.r. 5 dicembre 2011, n. 24.

Sommario




Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della lr 12 aprile 1995, nș 46 è sostituito dal seguente:
"1. La concessione dei finanziamenti previsti dal programma triennale di interventi è delegata alle amministrazioni provinciali che vi provvedono sulla base delle proposte e dei progetti presentati dai soggetti abilitati, nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e delle procedure contenute nel programma stesso."


Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.