Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1997, n. 2 |
Titolo: | Modifica alla Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti". |
Pubblicazione: | ( B.U. 16 gennaio 1997, n. 5 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti |
Note: | Abrogata dalla lett. c) del comma 5 dell'art. 19, l.r. 5 dicembre 2011, n. 24. |
Sommario
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della lr 12 aprile 1995, nș 46 è sostituito dal seguente:
"1. La concessione dei finanziamenti previsti dal programma triennale di interventi è delegata alle amministrazioni provinciali che vi provvedono sulla base delle proposte e dei progetti presentati dai soggetti abilitati, nel rispetto degli indirizzi, dei criteri e delle procedure contenute nel programma stesso."
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.