Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 3
Titolo:Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 11, della Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 gennaio 1997, n. 5)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:Editoria – Telecomunicazione
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.

Sommario




Art. 1

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della lr 3 gennaio 1995, n. 3 va interpretato nel senso che tra i requisiti ivi previsti quelli da possedere alla data di entrata in vigore della lr 3/1995 da parte del personale interessato, sono esclusivamente i seguenti:
a) essere in servizio di ruolo;
b) avere svolto per almeno due anni mansioni giornalistiche.