Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 3 |
| Titolo: | Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 11, della Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3. |
| Pubblicazione: | (B.u.r. 16 gennaio 1997, n. 5) |
| Stato: | Abrogata |
| Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
| Settore: | INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE |
| Materia: | Editoria – Telecomunicazione |
| Note: | Abrogata dall'art. 13, l.r. 6 agosto 1997, n. 51. |
Sommario
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della lr 3 gennaio 1995, n. 3 va interpretato nel senso che tra i requisiti ivi previsti quelli da possedere alla data di entrata in vigore della lr 3/1995 da parte del personale interessato, sono esclusivamente i seguenti:
a) essere in servizio di ruolo;
b) avere svolto per almeno due anni mansioni giornalistiche.