Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 5 |
Titolo: | Adesione all'associazione "ITACA". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 16 gennaio 1997, n. 5) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari |
Sommario
Art. 1 (Adesione all'Associazione "ITACA")
Art. 2 (Contributi regionali)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Contributi regionali)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, allo scopo di perseguire gli obiettivi di sviluppo e promozione della trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento agli appalti pubblici, aderisce all'Associazione di Regioni denominata " ITACA", con sede in Roma e sedi operative in tutte le Regioni aderenti.
2. L'adesione della Regione avviene con le modalitŕ fissate dall'articolo 8 dello Statuto dell'Associazione.
1. Per partecipazione all'Associazione " ITACA", la Regione eroga la quota iniziale di lire 30.000.000 come socio fondatore e la quota annua associativa per l'anno 1997 di lire 5.000.000, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della stessa Associazione.
2. Per gli anni successivi le relative quote annuali saranno stabilite ai sensi dell'articolo 22 della lr 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle tariffe stabilite dall'Associazione stessa.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/ 1998 a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando quota parte degli accantonamenti di cui alla partita 2 dell'elenco 1; per gli anni successive mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.
2. Le somme occorrenti per la pagamento delle spese autorizzate dall'articolo 2 sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale č autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e controindicanti stanziamenti di competenza e di cassa: Quote di adesione per la partecipazione all'Associazione " ITACA", lire 35 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.