Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 7
Titolo:Modifiche alla Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 20 recante "Comitato d'intesa regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE".
Pubblicazione:(B.u.r. 16 gennaio 1997, n. 5)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. Il titolo della l.r. 20 febbraio 1995, n. 20 è sostituito dal seguente:
"Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali".


Art. 2

1. L'articolo 1 della l.r. 20/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - (Finalità )
1. La Regione, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto, per favorire il concorso degli enti locali alla determinazione della politica regionale e al fine di rendere stabili i rapporti con le associazioni degli enti locali, costituisce un Comitato d'intesa tra la Regione e le sezioni o articolazioni regionali delle Associazioni ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia), UPI (Unione Province italiane), UNCEM (Unione nazionale Comunità montane ed Enti montani), AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e Lega delle autonomie locali".


Art. 3

1. L'articolo 2 della l.r. 20/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Composizione)
1. Il Comitato d'intesa è composto dal Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore da lui delegato che lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere da lui delegato, da tre rappresentanti dell'ANCI, tre rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dell'UNCEM, un rappresentante dell'AICCRE e un rappresentante della Lega delle autonomie locali, designati dalle rispettive sezioni o articolazioni regionali".


Art. 4

1. L'articolo 5 della l.r. 20/1995 è abrogato.