Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 17
Titolo:Modifica alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 recante "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".
Pubblicazione:(B.u.r. 4 marzo 1997, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario




Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della lr 4 giugno 1996, n. 18 viene così sostituito:
" 3. In sede di prima applicazione della presente legge le modalità di accesso ai contributi regionali relativi all'anno 1997, sono stabiliti nel modo seguente:
a) il Consiglio regionale approva i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 26 entro il 15 febbraio del 1997 su proposta della Giunta regionale da presentarsi entro il 31 gennaio 1997 sentito il parere del Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate;
b) i soggetti indicati nell'articolo 26 presentano i piani e i progetti ivi previsti entro il 31 marzo 1997;
c) i contributi regionali sono concessi, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b)".


Art. 2

1. L'articolo 18 della lr 4 giugno 1996, n. 18 viene così sostituito:
" Art. 18 (Integrazione lavorativa. Regolamento regionale).
1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di presentazione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 17, comma 3".


Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.