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Atto:LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 11
Titolo:Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 16.1.1974, n. 3 relativa a contributi alle cooperative artigiane per il credito alle imprese artigiane.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 marzo 1975, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 24 ottobre 1978, n. 19.

Sommario




Art. 1

I benefici previsti a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 16.1.1974, n. 3, "Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio", sono autorizzati anche per l'esercizio finanziario 1975 entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 3.
Alla determinazione e al finanziamento degli eventuali interventi per gli esercizi successivi, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16.1.1974, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Il contributo è fissato in L. 20.000 per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa a decorrere dalla data del 17.4.1974 di cui alla legge 3.1.1974, n. 3, e fino al 31.12.1975 purchè abbia effettivamente versato almeno una quota di capitale sociale".


Art. 3

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 16.1.1974, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Il contributo per il pagamento degli interessi sui crediti di esercizio concessi ai sensi dell'art. 5 fino a L. 3.000.000 e per la durata massima di 24 mesi, sarà corrisposto nella misura dell'8 per cento annuo in relazione alle operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella Regione.


Art. 4

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - spese in conto capitale - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane" e con la dotazione di L. 100.000.000.
All'onere di cui ai commi precedenti si fa fronte con l'impiego della disponibilità del capitolo 1147001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 "Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso - spese di parte corrente utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64.
La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, apposito capitolo avente la denominazione e la dotazione indicata nel secondo comma precedente.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.