Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 18
Titolo:

Modifica della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio".

Pubblicazione:(B.u.r. 4 marzo 1997, n. 17)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


Sommario




Art. 1

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 è sostituita dalla seguente:
"a) l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, dei regolamenti edilizi e relative varianti, degli strumenti urbanistici attuativi, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5 della presente legge;".


Art. 2

1. All'articolo 4, comma 1 della l.r. 34/1992, dopo le parole: "della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni" sono inserite le seguenti parole: "gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione".

Art. 3

Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/1992, è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli Comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6.".


Art. 4

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 34/1992 è così modificato:
"4. I piani regolatori generali devono prevedere che negli strumenti urbanistici attuativi concernenti zone residenziali di nuova formazione siano previsti specifici spazi per il verde pubblico nelle misura di almeno 3 mq per abitante da insediare. Detta dotazione è aggiuntiva rispetto alle dotazioni minime di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 3 del d.m. 1444/1968 ed in essa vanno ricomprese le aree destinate ad attrezzature sportive.".


Art. 5

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 34/1992, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonchè degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 27, comma 3, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori a 1° gennaio 1978".


Art. 6

1. Al comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 34/1992, tra la parola: "urbanistici" e la parola: "comunali" è aggiunta la parola: "generali".

Art. 7

1. Alla l.r. 34/1992 è aggiunto il seguente articolo 75 bis:
"Art. 75 bis (Cartografia, norma transitoria)
1. Fino alla consegna della cartografia prevista dal comma 2 dell'articolo 14 e dal comma 5 dell'articolo 16 i Comuni per i quali è prevista la consegna degli elaborati cartografici 1: 2000 possono procedere sentite le Province alla redazione ed agli adeguamenti dei piani regolatori generali utilizzando le basi cartografiche disponibili.
2. A consegna avvenuta i Comuni interessati provvedono a trasferire tempestivamente sulla nuova cartografia gli elaborati eventualmente realizzati.".