Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 03 marzo 1997, n. 20
Titolo:Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
Pubblicazione:( B.U. 13 marzo 1997, n. 19 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dalla l.r. 25 novembre 2013, n. 40.
Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge fino alla data di entrata in vigore della ultima delle leggi regionali di approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dello Istituto zooprofilattico sperimentale della Umbria e delle Marche continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali abrogate dallo articolo 5 della medesima l.r. 40/2013.

Sommario


CAPO I Norme Generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Natura e compiti dell'Iistituto)
Art. 3 (Statuto)
CAPO II Organizzazione e gestione
Art. 4 (Organi)
Art. 5 (Consiglio di amministrazione)
Art. 6 (Il Presidente del Consiglio di amministrazione)
Art. 7 (Compiti del Consiglio di amministrazione)
Art. 8 (Collegio dei revisori)
Art. 9 (Indennità)
Art. 10 (Il Diretore generale)
Art. 11 (Compiti del Direttore generale)
Art. 12 (I Direttori amministrativo e sanitario veterinario)
Art. 13 (Insediamento degli organi)
Art. 14 (Consiglio dei sanitari)
Art. 15 (Organizzazione dell'Istituto)
Art. 16 (Finanziamento)
Art. 17 (Patrimonio)
Art. 18 (Gestione economica, finanziaria e patrimoniale)
Art. 19 (Vigilanza)
Art. 20 (Controllo)
Art. 21 (Esercizio delle funzioni)
CAPO III Norme finali
Art. 22 (Abrogazione)
Art. 23 (Entrata in vigore)

CAPO I
Norme Generali



1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
2. Le funzioni regionali concernenti l'Istituto sono esercitate d'intesa tra le Regioni dell'Umbria e delle Marche ai sensi dell'articolo 8 del d.p.r. 616/1977, con le modalità di cui all'articolo 21 della presente legge.


1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è ente pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e delle Regioni dell'Umbria e delle Marche.
2. L'Istituto svolge le funzioni ed i compiti previsti dalle leggi 23 giugno 1970, n. 503; 11 marzo 1974, n. 101; 23 dicembre 1975, n. 745; dal d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e dal decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190.
3. L'Istituto effettua le prestazioni previste dai contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6 ed all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
4. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonchè da norme comunitarie. Assicura l'attuazione dei piani, dei programmi e degli interventi stabiliti dalla Regione dell'Umbria e dalla Regione Marche nei rispettivi territori.
5. Gli indirizzi concernenti le attività dell'Istituto sono disposti dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche in conformità ai piani ed ai programmi delle due Regioni.
6. Gli indirizzi di cui al comma 5 assicurano, in via prioritaria, equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi ed attività dell'Istituto nel territorio delle due Regioni.


1. Lo Statuto dell'Istituto zooprofilattico, nell'ambito delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto nel territorio della Regione dell'Umbria e della Regione Marche.
2. Lo Statuto in particolare disciplina le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.
CAPO II
Organizzazione e gestione



1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori.



1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della Sanità, due dalla Regione dell'Umbria e due dalla Regione Marche, scelti fra esperti di organizzazione e programmazione ovvero in materia di sanità.
2. Le designazioni di cui al comma 1 di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli regionali.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rinominati per non più di una volta.
4. Non sono designabili nel Consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di giunte provinciali e comunali nonchè i dipendenti delle due Regioni ed i dipendenti dell'Istituto.
5. In caso di dimissioni, decadenza, inadempienza o morte di uno o più consiglieri, il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.


1. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge, con votazione distinta, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.


1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. In particolare delibera:
a) lo Statuto dell'Istituto ed i relativi regolamenti di attuazione;
b) il documento di piano che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell'Istituto, nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 2;
c) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio;
d) la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita d'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;
e) la dotazione del personale e le sue variazioni.



1. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato dal Direttore generale dell'istituto ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione dell'Umbria e uno dalla Regione Marche fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro del tesoro.
2. Il Collegio dei revisori elegge il proprio Presidente nella prima seduta convocata dal Direttore generale dell'Istituto.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.
4. Il Collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.
5. I revisori possono in qualsiasi momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell' Istituto, le indennità seguenti, al lordo delle ritenute di legge:
a) al Presidente un'indennità mensile pari al 40 per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
b) al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria;
c) ai membri del Consiglio di amministrazione un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione dell'Umbria.

2. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale dell'Istituto. Al Presidente del Collegio dei revisori compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.


1. Il Direttore generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
3. Il compenso del Direttore generale è fissato nel limite massimo dell'80 per cento di quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende ospedaliere della Regione dell'Umbria.
4. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario veterinario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano di età dei due. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.


1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige e gestisce le attività ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni, nonchè della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione.
2. Il Direttore generale a tal fine in particolare:
a) prosegue il costante miglioramento delle condizioni gestionali;
b) assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Istituto mediante la gestione del bilancio per budgets;
c) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;
d) verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo interno, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall'Istituto, nonchè il buon andamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche e riferisce al Consiglio in ordine ai risultati conseguiti ai fini della verifica di cui all'articolo 7, comma 1;
e) assume le delibere concernenti la gestione dell'Istituto;
f) formula proposte per le delibere di competenza del Consiglio di amministrazione;
g) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Istituto senza diritto di voto.


1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario veterinario che sono preposti, rispettivamente, alla direzione dei servizi amministrativi ed alla direzione dei servizi tecnico scientifici dell'istituto.
2. In particolare e per quanto di rispettiva competenza, il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario veterinario:
a) formulano proposte al Direttore generale in ordine alla programmazione ed alle attività dell'Istituto, esprimono pareri obbligatori sugli atti del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione, esprimono altresì parere su ogni questione che venga loro sottoposta dal Direttore generale;
b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore generale.

3. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario sono nominati dal Direttore generale con provvedimenti motivati fra laureati rispettivamente in discipline giuridiche o economiche ed in medicina veterinaria, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività qualificata e complessa rispettivamente di direzione tecnico amministrativa e di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato, ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere rinnovato.
5. Il compenso del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è previsto nella misura del 70 per cento di quello del Direttore generale.
6. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.


1. Il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla prima convocazione del Consiglio di amministrazione e al suo insediamento.


1. E' istituito il Consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto, costituito secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente.
2. Il Consiglio dei sanitari può formulare proposte e fornire pareri in ordine all'attività dell'Istituto.


1. L'Istituto ha la sede legale in Perugia ed è organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico scientifiche nel territorio delle due Regioni e in modo da garantire, ai servizi veterinari regionali ed alle Aziende delle Regioni dell'Umbria e delle Marche, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di ogni altra funzione individuata nelle previsioni dei piani, dei programmi e delle direttive regionali. Le attività dell'Istituto sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di standards di qualità e buone pratiche di laboratorio.
2. I laboratori dell'Istituto, che producano medicinali ed altre sostanze occorrenti per l'esercizio di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi, nonchè i centri per la fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti e attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.


1. L'Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui all'articolo 6 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270.
2. Gli eventuali contributi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche sono previsti nei rispettivi bilanci in appositi capitoli.


1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengano all'Istituto medesimo.


1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale dell'Umbria 19 dicembre 1995, n. 51 in quanto applicabile e compatibile con la presente legge.


1. La vigilanza sugli organi dell'Istituto è esercitata di concerto dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche ed i relativi provvedimenti sono assunti a mezzo di delibere della Giunta della Regione dell'Umbria.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono sciolti per persistente inattività, per violazioni di leggi o per gravi inadempienze.
3. E' dichiarata la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro del Direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave ed ingiustificato disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione.
4. Con la stessa delibera che dispone lo scioglimento e la decadenza degli organi, viene nominato il Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo degli organi e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.


1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla valutazione di congruità di cui all'articolo 31 comma 2, lettera a), della legge della Regione dell'Umbria 19 dicembre 1995, n. 51.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la Giunta della Regione dell'Umbria non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.
3. Le delibere di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta della Regione dell'Umbria, alla Giunta della Regione Marche, che entro quindici giorni dalla ricezione può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta della Regione Umbria, ai fini della decisione di controllo. Nel termine di cui al comma 2 la Giunta regionale dell'Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini della valutazione degli atti ad essa sottoposti.


1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 20, le funzioni di competenza della Regione dell'Umbria e della Regione Marche, previste dalla presente legge, sono esercitate dalle rispettive Giunte regionali che, al fine di raggiungere il concerto sulle decisioni da assumere, utilizzando lo strumento della conferenza di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La conferenza dei servizi è indetta dal Presidente o dall'Assessore alla sanità all'uopo delegato di una delle due Regioni e vi partecipano almeno i Presidenti delle due Giunte regionali o gli Assessori delegati ed i Dirigenti delle due Regioni responsabili del procedimento.
3. Conformemente alle determinazioni assunte in sede di conferenza, la Giunta della Regione dell'Umbria adotta apposita deliberazione.
CAPO III
Norme finali



1. E' abrogata la legge della Regione Marche 12 dicembre 1978, n. 25.


1. Le disposizioni della presente legge si applicano con l'entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche di approvazione delle disposizioni di cui ai capi I e II.