Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 marzo 1997, n. 24
Titolo:Modifiche alla Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 25 concernente "Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione" e successive modificazioni ed integrazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 marzo 1997, n. 20 - )
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 74, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 116 della lr 30 aprile 1980, n. 25 č sostituito dal seguente:
" Art. 116 - (Certificazioni degli enti locali territoriali per le spese sostenute)
1. In deroga alle norme regionali di settore, ai fini degli obblighi di rendicontazione, i Comuni, le Province e le Comunitŕ montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione da parte del rappresentante legale dell'amministrazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo determinato dalla Giunta regionale.

2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta puň acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti delegati per accertare l'andamento della gestione in ordine alle funzioni delegate.".

Art. 2

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 119 della lr 25 aprile 1980, n. 25 č abrogata.