Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 marzo 1997, n. 24 |
Titolo: | Modifiche alla Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 25 concernente "Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione" e successive modificazioni ed integrazioni. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 20 marzo 1997, n. 20 - ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 74, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31. |
Sommario
1. L'articolo 116 della lr 30 aprile 1980, n. 25 č sostituito dal seguente:
" Art. 116 - (Certificazioni degli enti locali territoriali per le spese sostenute)
1. In deroga alle norme regionali di settore, ai fini degli obblighi di rendicontazione, i Comuni, le Province e le Comunitŕ montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione da parte del rappresentante legale dell'amministrazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo determinato dalla Giunta regionale.
2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta puň acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti delegati per accertare l'andamento della gestione in ordine alle funzioni delegate.".
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 119 della lr 25 aprile 1980, n. 25 č abrogata.