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Atto:LEGGE REGIONALE 5 maggio 1997, n. 27
Titolo:Norme in materia di circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 maggio 1997, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, con decorrenza dalla data del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 28 della predetta l.r. 45/1998. 

Ai sensi di tale ultimo articolo il conferimento delle funzioni decorre contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali e, comunque, non prima del 1° luglio 1999 e non oltre il 31 dicembre 1999.

Sommario





1. Le imprese che gestiscono servizi di autotrasporto di competenza regionale o degli enti locali sono tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:
a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una città delle Marche;
b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane;
c) abbonamento mensile senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una città delle Marche;
d) abbonamento mensile senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane;
e) carnet di 30 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, valido per la rete urbana di una città delle Marche;
f) carnet di 30 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane.

2. I titoli di viaggio di cui al comma 1 riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; hanno caratteristiche diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla lr 21 luglio 1992, n. 31; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui all' articolo 4; sono validi solo se utilizzati assieme a quest' ultima e ne riportano il numero.
3. I titoli di viaggio di cui al comma 1 consentono il viaggio, senza ulteriori esborsi, anche all'eventuale accompagnatore di cui abbia diritto ad accompagnamento ai sensi della vigente normativa.
4. Qualora il titolo di viaggio agevolato sia valido anche per l' accompagnatore, quest' ultimo ha diritto di viaggiare solo in compagnia del titolare della tessera.
5. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2 aventi diritto all'accompagnatore non siano in possesso dei titoli di viaggio di cui all'articolo 1, resta comunque gratuito l'uso del mezzo di trasporto da parte dell'accompagnatore dietro esibizione del documento che dà diritto all'accompagno.
6. I titoli di viaggio di cui al comma 1 devono essere obliterati al loro primo utilizzo.


1. Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui all' articolo 1 i cittadini appartenenti alle seguenti categorie;
a) mutilati e invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla ottava categoria, invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap con invalidità pari o superiore all'80 per cento;
b) invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap con invalidità non inferiore al 67 per cento, se titolari di reddito annuale personale imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) minori portatori di handicap che usufruiscono delle indennità di frequenza;
d) cavalieri di Vittorio Veneto, se titolari di reddito annuale personale imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonchè cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Profughi, se titolari di reddito annuale familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell' importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età purchè titolari di un reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, non superiore al doppio dell'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Ai fini della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alla categoria indicata al comma 1, lettera a):
a) i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
b) I ciechi parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.



1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito imponibile ai fini fiscali, al lordo delle imposte e degli oneri deducibili ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.
2. Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL e le indennità di accompagnamento e le altre provvidenze di tipo assistenziale, che non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati e disabili.
3. Il reddito convenzione è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, nº 457 e successive modificazioni e documentato con le modalità indicate all'articolo 4.


1. Per ottenere il rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui all'articolo 1 gli interessati devono munirsi di apposita tessera nominativa di riconoscimento, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, dietro pagamento di lire 10.000 a titolo di rimborso spese.
2. Le tessere sono rilasciate dai Comuni dietro presentazione di certificazioni (o copie autentiche di queste) attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 2.
3. La domanda e gli altri documenti sono prodotti in carta libera ai sensi delle vigenti norme sull'imposta di bollo e devono essere conservati agli atti del Comune per il periodo di validità della tessera.
4. Le tessere sono stampate a cura del servizio trasporti della Giunta regionale, in conformità al modello definito con apposita deliberazione della Giunta, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e fornite gratuitamente ai Comuni.
5. Le tessere devono in ogni caso essere contrassegnate da un numero indicativo e contenere, oltre alla foto del titolare, l'annotazione dell'eventuale diritto dell'interessato all'accompagnamento.
6. Dette tessere, salvo quanto stabilito al comma 7, hanno validità quinquennale.
7. La validità delle tessere rilasciate ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e) ed f), è subordinata a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di una dichiarazione concernente il redditto secondo le disposizioni previste all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione di tale dichiarazione è autenticata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione, redatta su apposito modulo conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, contiene l'indicazione analitica del reddito annuo personale imponibile complessivo.
8. Gli uffici comunali preposti al rilascio delle tessere di riconoscimento, qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti il rilascio delle tessere non viene pregiudicato.
9. Ulteriori modalità di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla Giunta regionale.


1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, previo assenso dei vettori interessati, anche ai titoli di viaggio per servizi cumulativi o integrati, rilasciati ai sensi degli articoli 9, comma 2, 10 e 11 della l.r. 31/1992.


1. Le aziende, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno comunicano alla Giunta regionale su supporto magnetico, in formato stabilito dal servizio trasporti della Regione, i dati relativi ai titoli agevolati rilasciati rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno di riferimento sui servizi di rispettiva competenza o per quelli integrati.
2. Tali dati consistono nell'elenco degli abbonamenti rilasciati con l'indicazione per ognuno:
a) del tipo;
b) della relazione per cui è stato rilasciato;
c) del prezzo;
d) del numero della tessera cui fa riferimento.

3. Negli stessi termini di cui al comma 1 le Amministrazioni comunali trasmettono alla Giunta regionale su supporto magnetico, in formato stabilito dal servizio trasporti della Regione, l'elenco delle tessere di cui all'articolo 4, con l'indicazione dai dati anagrafici dei beneficiari e della causale per cui le tessere sono state rilasciate.
4. Per il primo anno di applicazione le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate bimestralmente a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. Successivamente alla data indicata nell'articolo 11, comma 3, lettera c), il rimborso dovuto dalla Regione alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui alla presente legge, corrisponde, per ciascuno dei suddetti titoli, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli medesimi e quelle dei corrispondenti titoli di viaggio ordinari sulla stessa relazione. L'importo della tariffa annuale viene calcolato, ove manchino riferimenti diretti, moltiplicando per dodici l'importo della tariffa mensile.
2. Gli importi corrispondenti al primo semestre, previe le verifiche ritenute necessarie, sono erogati nel termine perentorio di novanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6. Quelli relativi al secondo semestre sono erogati in acconto salvo conguaglio, nella misura del 75 per cento della cifra erogata per il primo semestre, entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per la restante parte, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6.


1. Le tariffe dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono determinate, per il primo anno di applicazione, come segue:
a) abbonamenti mensili = TAM x 0,30;
b) abbonamenti annuali = TAM x 10/12 x 0,30;
c) carnet di biglietti = TO x 30 x 0,30 dove:
1) TAM è la tariffa del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;
2) TO è la tariffa del biglietto ordinario sulla stessa relazione.

2. Successivamente le tariffe sono stabilite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, con le modalità ed ai sensi degli articoli 3 e 15 della l.r. 31/1992, sulla base degli stanziamenti dei fondi stabiliti con la stessa legge di bilancio.
3. A tale scopo la Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, relaziona alla competente Commissione consiliare sul numero delle tessere di riconoscimento e dei titoli agevolati rilasciati nei dodici mesi precedenti e fornisce alla medesima, sulla base delle tariffe in vigore, un preventivo di spesa per l'anno successivo.


1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli derivanti dall'eventuale applicazione, da parte dei Comuni, dei commi 3 e 4 dell'articolo 15 della l.r. 31/1992 e con eventuali altri interventi di carattere socio - assistenziale a favore di singoli soggetti.
2. I Comuni possono altresì deliberare, a carico dei rispettivi bilanci, la riduzione o l'azzeramento della somma dovuta dagli interessati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, per il rilascio della tessera nominativa di riconoscimento.


1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 2.500 milioni, per l'anno 1998 la spesa di lire 1.500 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1997, per lire 1.000 milioni, mediante impiego delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 2222107 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e per lire 1.500 milioni mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco n. 1;
b) per l'anno 1998 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del medesimo capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno della partita 2 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Spese per la circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni; per l'anno 1998 a carico del capitolo corrispondente.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 sono ridotti di lire 1.500 milioni.


1. Le disposizioni di cui alla presente legge, fatte salve quelle dell'articolo 4, comma 1, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 4.
2. A partire dalla stessa data è abrogata la l.r. 27 aprile 1990, n. 48.
3. Le tessere di libera circolazione rilasciate entro il termine indicato al comma 1 ai sensi della l.r. 48/1990, conservano validità in luogo delle tessere previste dall'articolo 4, comma 1:
a) fino a sessanta giorni dalla data di prima applicazione della presente legge, per le tessere emesse entro il 31 dicembre 1993;
b) fino al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge, per le tessere emesse dopo il 31 dicembre 1993 ed entro il 30 giugno 1995;
c) fino al centoventesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge, per le tessere emesse dopo il 30 giugno 1995.

4. Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge ed il termine indicato nel comma 3, lettera c), il rimborso spettante alle aziende per le minori entrate loro derivanti dal rilascio progressivo dei titoli di cui alla presente legge e dal conseguente residuo utilizzo dei titoli rilasciati ai sensi della l.r. 48/1990 è stabilito nella misura massima di lire 1.000 milioni.
5. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l'attribuzione alle singole aziende delle quote di rimborso di cui al comma 4.