Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 maggio 1997, n. 30
Titolo:Disciplina Regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica.
Pubblicazione:( B.U. 15 maggio 1997, n. 29 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
Note:Abrogata dall'art. 19, l.r. 17 giugno 2013, n. 13.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 326/1998, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5) e 14 della presente legge.

Sommario



Capo I
Programma ed esecuzione delle opere di bonifica



1. La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate al riequilibrio del territorio ed al sul razionale sfruttamento, alla difesa del suolo, delle acque e dell'ambiente.
2. Le finalità sono perseguite nel quadro della programmazione statale e regionale, con particolare riferimento ai piani ed agli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli interventi della Regione, dei Comuni e delle Comunità montane in materia di agricoltura e foreste e di lavori pubblici.


1. Alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica, alla loro delimitazione e alla delimitazione dei territori gravati dall'onere di contribuenza, provvede il Consiglio regionale tenuto conto delle proposte delle Province territorialmente interessate che a tal fine richiedono il parere della Conferenza provinciale delle autonomie locali di cui all'articolo 3 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
2. Nelle classificazioni, delimitazioni e relative modificazioni si tiene principalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito dei bacini idrografici.
3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 interessino i comprensori ricadenti nei territori di due o più Regioni, si applicano le disposizioni del comma 2, dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
4. I piani di bacino idrografico di cui all'articolo 20 della l. 183/1989 contengono le linee generali, gli indirizzi, i parametri di valutazione preventiva e di controllo della pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica.


1. In attuazione dell'articolo 14 della l. 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative a:
a) programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica integrale previste dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme, in quanto applicabili, di cui al r.d. 8 maggio 1904, n. 368;
b) progetti di riordino fondiario di cui alla lettera h) dell'articolo 2 del r.d. 215/1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) predisposizione e adozione del piano generale di bonifica nell'ambito del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15 della legge 142/1990, tenuto conto di quanto previsto nel piano di sviluppo socio - economico delle Comunità montane.

2. Restano ferme le competenze delle Comunità montane in materia di bonifica montana previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
3. Le Province esercitano anche le funzioni amministrative di competenza dei Consorzi di bonifica integrale soppressi con la presente legge.
4. Qualora le funzioni di cui ai commi precedenti debbano essere esercitate nell'ambito di un bacino idrografico comprendente il territorio di più province all'esercizio delle funzioni provvede la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino, sentite, per le funzioni di programmazione e per gli interventi ricadenti nel territorio di competenza, le altre Province interessate.
5. Qualora la Provincia interpellata non si pronunci entro novanta giorni dalla data della richiesta, il parere si intende favorevole.
6. Le Province possono avvalersi degli uffici e dei servizi decentrati regionali operanti nelle materie di cui alla presente legge.


1. Presso ogni Provincia è istituito il Comitato di rappresentanza delle categorie interessate alla esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica.
2. La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, è tenuta a richiedere il parere del Comitato.
3. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Comitato, la Provincia può provvedere indipendentemente dalla sua acquisizione.
4. Il Comitato è composto da diciotto rappresentanti eletti, al proprio interno, da coloro che pagano i contributi per l'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica. Le elezioni avvengono secondo le modalità di cui all'articolo 5.
5. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio provinciale e svolge le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.
6. Alle sostituzioni dei singoli componenti del Comitato per dimissioni, perdita dei requisiti, morte, altre cause di impedimento, si provvede mediante i primi dei non eletti di cui al comma 4. Esauriti i nominativi di coloro che hanno riportato voti nelle elezioni dei membri del Comitato, alle sostituzioni si provvede mediante nuove elezioni in base ai criteri di cui all'articolo 5.
7. Ai componenti il Comitato spettano il rimborso spese, il trattamento di missione e le indennità di presenza, secondo quanto stabilito dalla provincia entro i limiti massimi fissati per il Comitato regionale per il territorio dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il Comitato approva un regolamento per il proprio funzionamento.


1. L'individuazione e la convocazione di coloro che possiedono i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 4, al fine dello svolgimento delle operazioni elettorali per la costituzione del Comitato di rappresentanza, sono effettuate dalla Provincia territorialmente competente.
2. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, nel giorno, negli orari e nel luogo stabilito dalla Provincia. Ciascun elettore ha diritto ad un voto e può indicare fino ad un massimo di tre rappresentanti. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.
3. Per le persone giuridiche, per i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, curatori, amministratori.
4. In caso di comunione, i comproprietari nominano al loro interno un delegato a votare. La nomina è valida quando sia conferita dalla maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, comprendendo nella maggioranza la quota del delegato. Alle cooperative agricole di conduzione di terreni spetta un voto ogni venti soci o frazione.
5. Gli aventi diritto al voto per il Comitato di rappresentanza possono farsi rappresentare da altro avente diritto, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Le deleghe sono conferire con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata ai sensi di legge.
6. Entro quindici giorni dall'elezione del Comitato, il Presidente della Provincia provvede alla sua nomina e lo convoca per la prima seduta. In detta seduta il Comitato elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vice presidente.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo secondo i principi stabiliti dalla presente legge.


1. In relazione alle funzioni attribuite con la presente legge, sono soppressi i pareri tecnici e amministrativi richiesti ai Comitati tecnici per la bonifica.


1. L'esecuzione delle opere di competenza privata di cui al r.d. 215/1933 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene secondo la disciplina dalle stesse leggi prevista, intendendosi sostituite ai Consorzi di bonifica le Province per le opere di bonifica integrale e le Comunità montane per le opere di bonifica montana.
2. Qualora i proprietari non eseguano le opere ed i lavori di cui sono obbligati in forza delle predette leggi, alla loro esecuzione provvedono, ai sensi del comma 1, rispettivamente le Province e le Comunità montane in nome, per conto e a spesa dei proprietari interessati.


1. I proprietari di beni immobili contribuiscono alle spese di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica a norma del r.d. 215/1933 e della legge 991/1952 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Province provvedono al riparto e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo le norme contenute nel r.d. 215/1933 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'atto di riparto delle spese è approvato dalla Giunta provinciale sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 4 ed è depositato presso la segreteria della Provincia per almeno quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare contestualmente negli albi dei Comuni interessati.
4. I soggetti interessati possono presentare ricorso avverso l'atto di riparto entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. La Giunta provinciale entro i successivi quindici giorni decide sui ricorsi presentati apportando eventualmente le conseguenti modifiche all'atto di riparto.
6. Le Province hanno facoltà di dare immediata esecuzione all'atto di riparto di cui al comma 2, salvo conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte ai sensi del comma 5.
7. La Giunta regionale stabilisce criteri uniformi per la determinazione delle quote di riparto dei contributi e per l'individuazione dei soggetti beneficiari tenuti al loro versamento.
8. La Provincia provvede alla riscossione dei contributi il cui ammontare sia pari o superiore a lire 20.000.
Capo II
Soppressione dei Consorzi di bonifica integrale



1. Sono soppressi i Consorzi di bonifica integrale operanti interamente ne territorio regionale.
2. Per la soppressione dei Consorzi di bonifica integrale operanti nel territorio di più regioni, la Regione provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a norma del comma 1 dell'articolo 73 del d.p.r. 616/1977, in base ad intese con le altre Regioni interessate.


1. I Presidenti dei Consorzi di bonifica indicati nel comma 1 dell'articolo 9 assumono le funzioni di Commissari liquidatori alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I Presidenti dei Consorzi di bonifica indicati nel comma 2 dell'articolo 9 assumono le funzioni di Commissari liquidatori alla data di esecutività, degli atti di intesa con le altre Regioni interessate.
3. I Commissari liquidatori provvedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di cui al comma 2 in caso di soppressione dei Consorzi operanti nel territorio di più Regioni, alla:
a) rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Ente;
b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di credito, Enti pubblici, fornitori;
c) ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto di ricognizione stessa, mediante la formazione di un elenco dal quale risultino per ciascun dipendente, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto;
d) accertamento e corresponsione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti aventi diritto;
e) predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso.

4. Entro il termine di cui al comma 3 i Commissari liquidatori trasmettono copia degli atti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) alla Regione e alla Provincia.
5. Qualora i Commissari liquidari omettano o ritardino l'invio alla Regione o alla Provincia degli atti di cui ai commi 3 e 4 il Comitato regionale di controllo esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.


1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 10 la Giunta regionale dispone l'estinzione del Consorzio e il trasferimento dei beni e del personale alla Provincia nel cui territorio ha sede il Consorzio di bonifica.


1. Il personale di ruolo presso il Consorzio di bonifica, individuato ai sensi degli articoli precedenti, è assegnato alla Provincia alla quale sono attribuiti i beni del Consorzio stesso a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di cui all'articolo 11.
2. La Provincia subentra altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma 1, limitatamente alla durata del rapporto stesso.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale ivi previsto è inquadrato nei ruoli organici delle Province di rispettiva assegnazione sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente legge; allo stesso è attribuito il trattamento economico tabellare proprio della qualifica di inquadramento.
4. Eventuali trattamenti economici tabellari superiori in godimento del Consorzio di provenienza costituiscono assegno ad personam riassorbibile in sede di futuri miglioramenti economici.
5. Il personale inquadrato conserva il salario di anzianità maturato nel Consorzio di provenienza.
6. A decorrre dalla data di cui al comma 1 il personale inquadrato è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).


1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, i criteri di valutazione dell'impatto ambientale dei piani di bonifica, dei progetti di riordino fondiario e delle opere di bonifica di maggiore rilevanza sono stabiliti dalla Regione in base alla normativa comunitaria e statale.
2. Fino all'approvazione dei piani di bacino idrografico di cui al comma 4 dell'articolo 2, alla pianificazione delle opere di bonifica si provvede a norma della lettera a), comma 1 dell'articolo 3.
3. La realizzazione e gestione di reti a prevalente scopo irriguo, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, di acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, di utilizzazione delle acque per fini di bonifica sono disciplinate dalla presente legge fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della l. 5 gennaio 1994, n. 36.
4. In sede di prima applicazione alla costituzione dei Comitato di rappresentanza di cui all'articolo 4 provvedono le Amministrazioni provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge o quelle costituite a seguito della successiva elezione amministrativa.
5. Fino alla nomina dei Comitati di rappresentanza, il parere di cui al comma 2 dell'articolo 4 è espresso; limitatamente al comprensorio di riferimento, dai componenti dei consigli in carica, eletti a norma della lettera a) primo comma dell'articolo 10 della l.r. 17 aprile 1985, n. 13.


1. E' abrogata la l.r. 13/1985, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 13.

Allegati

Tabella 1


 


Tabella di corrispondenza mansioni esecutive tecniche e ausiliarie



















































CCNL CONSORZI

CCNL REGIONI-ENTI LOCALI

FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICA FUNZIONALE

- operai comuni addetti manutenzioni impianti consortili

III

- operaio qualificato custodia impianti eserciz. e manutenz. degli stessi

IV

- operaio specializzato addetto funzione impianti esercizioe manutenzione degli stessi che richiedono specifica competenza

IV o V

- operai addetti escavatori e loro manutenzione

V

 

- meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse

V

 

- elettromeccanici che intervengono su impiantidi sollevamento e loro manutenzione

V

- personale consortile o salariati preposti all'eserciziodi più opere o impianti che abbiano alle dirette dipendenze personale di fascia funzionale inferiore

V

 

- capi operai preposti alla manutenzione che abbiano alle dirette dipendenze personale di fascia funzionale inferiore

V



Allegati

Tabella 2


Tabella di corrispondenza mansioni amministrative-tecniche e ausiliarie







































































CCNL CONSORZI CCNL REGIONI-ENTI LOCALI
FASCIA FUNZIONALE QUALIFICA FUNZIONALE
- personale addetto servizio telefonico IV o V
  - custodia fabbricati III
  - anticamera III
  - pulizia minuta e ordinaria commissioni d'ufficio III
  - personale tecnico ausiliario III o IV
- personale ausiliario d'ufficio IV
  - personale addetto lavori fotocopia IV o V
  - dattilografi/stenografi IV
- personale addetto a mansioni d'ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa contabile, tecnica e agraria

IV o V
- personale funzioni concetto VI
- personale funzioni direttive

VII
- personale funzioni direttive (quadro) VIII


Allegati

Tabella 3


Tabella di corrispondenza mansioni dirigenziali


I Dirigenti saranno inquadrati secondo le norme previste per la dirigenza unica con la retribuzione determinata dal contratto collettivo per le aree dirigenziali.