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Atto:LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 31
Titolo:Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 maggio 1997, n. 31)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 38, l.r. 19 gennaio 2005, n. 2.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
CAPO I Sostegno all'occupazione
Art. 2 (Individuazione degli interventi)
Art. 3 (Impiego in lavori socialmente utili)
Art. 4 ( (Progetti di enti locali per giovani inoccupati e disoccupati))
Art. 5 (Tirocini pratici a scopo formativo e di orientamento e tutoraggio)
Art. 6 ( (Incentivi alla imprenditorialità giovanile))
Art. 7 (Aiuti alle assunzioni)
Art. 8 (Contratti di solidarietà)
Art. 9 ( (Criteri e modalità per la concessione dei benefici))
Art. 10 (Aree e settori di intervento prioritari)
Art. 11 (Servizi integrati per l'impiego)
CAPO II Osservatorio regionale sul mercato del lavoro
Art. 12 (Istituzione e competenze)
Art. 13 (Programma annuale di attività dell'Osservatorio)
Art. 14 (Comitato tecnico - scientifico)
CAPO III Fondo regionale per l'occupazione e disposizioni finanziarie
Art. 15 (Fondo regionale per l'occupazione)
Art. 16 (Disposizioni finanziarie)
CAPO IV Disposizioni transitorie
Art. 17 (Norme transitorie)
Art. 18 (Abrogazioni e modificazioni)
Art. 19 (Conformità alle disposizioni comunitarie)
Allegati



1. La Regione promuove un'azione permanente rivolta a sostenere e favorire l'occupazione e la sua qualificazione, a superare le difficoltà d'impiego di soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro e nelle aree dove più alto è lo squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro mediante il sostegno finanziario di interventi presentati da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, nella sua azione di sostegno e promozione dell'occupazione, sia avvale della più ampia collaborazione della Commissione regionale per l'impiego, quale organo di programmazione e controllo di politica attiva del lavoro.
3. La Regione, attraverso il confronto con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con le parti sociali, con gli enti locali e con i provveditorati agli studi, provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi e delle attività relative alla programmazione socio - economica, all'orientamento, alla formazione professionale, alla soluzione dei problemi del lavoro e dell'occupazione, con particolare attenzione alle problematiche di lavoro giovanile e femminile, di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di assistenza a iniziative di riconversione produttiva, di tutela ambientale e dei beni culturali, tenuto conto delle implicazioni in termini di riqualificazione professionale e di mobilità settoriale e territoriale.
4. La Regione, al fine di rendere sinergica la propria azione in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale, coinvolgerà nell'attuazione degli interventi a favore dell'occupazione, in particolare quelli indicati negli articoli 5, 6 e 7, gli enti delegati alla formazione professionale di cui alla l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2 con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5.
CAPO I
Sostegno all'occupazione



1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono rivolti a:
a) promuovere e sostenere l'impiego in lavori socialmente utili;
b) concorrere al finanziamento delle indennità finalizzate al preinserimento lavorativo e favorire l'inserimento in attività artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali;
c) promuovere attività di tirocinio presso datori pubblici o privati;
d) incentivare lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile;
e) concedere aiuti alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato, anche part - time;
f) incentivare contratti di solidarietà .

2. Fino all'approvazione del piano di settore per l'occupazione, gli interventi di cui al comma 1 sono individuati, sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per l'impiego e delle parti sociali maggiormente rappresentative, in un elenco allegato alla legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. Nell'elenco di cui al comma 2, per ogni intervento vengono definiti:
a) i soggetti beneficiari;
b) l'importo massimo dei benefici ammissibili;
c) la quantità di risorse finanziarie ripartite per ciascun tipo d'intervento.

4. Nell'ambito degli interventi annuali, una quota del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 15 è riservata alla realizzazione di interventi straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sentiti gli enti locali e le parti sociali interessati. Gli interventi sono realizzati dalla Giunta regionale.


1. La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili, così come disciplinati dalla normativa vigente, rivolti, in particolare, ad attività relative alla valorizzazione dei beni culturali e del turismo, alla tutela dei beni ambientali, alla manutenzione urbana e del verde pubblico ed allo sviluppo dei servizi sociali e di protezione civile.
2. Sulla base delle deliberazioni assunte dalla Commissione regionale per l'impiego, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate, la Regione può concorrere:
a) al finanziamento dei maggiori oneri che sono corrisposti dai soggetti proponenti, ad integrazione delle risorse erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, riservando la priorità ai progetti che prevedono brevi periodi di formazione teorica e/o pratica;
b) al finanziamento diretto di progetti di lavori socialmente tili specificatamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, che abbiano un obiettivo formativo e che siano rivolti ad attività ricomprese tra quelle definite dalla Unione Europea come nuovi bacini d'impiego.

3. Ai soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti per lavori socialmente utili e che intendono avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa, la Regione può concedere un contributo una - tantum per ciascun progetto di impresa, cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e regionali. Il contributo può essere erogato;
a) con finanziamento commisurato ai soggetti impiegati;
b) attraverso l'assistenza nella fase di avvio;
c) concorrendo alla formazione di capitale nel caso di società miste pubbliche e private.



1. La Regione, al fine di favorire iniziative locali di sviluppo ed occupazione, concorre al finanziamento di indennità previste nei progetti proposti da enti locali rivolti:
a) a migliorare i loro servizi, con particolare riferimento a quelli relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio storico - culturale, all'accoglienza, alla promozione ed all'animazione turistica, ai servizi sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa di primo impiego;
b) a favorire l'inserimento di giovani inoccupati e disoccupati in attività artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali.

2. Ai soggetti impegnati nei progetti di cui al comma 1 spetta un' indennità di lire 800.000 mensili per un periodo compreso tra i quattro ed i dodici mesi.
3. Ai soggetti che, dopo aver prestato la propria attività per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, intendono avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa, la Regione concede un contributo una - tantum per ciascun progetto di impresa, cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e regionali.


1. La Regione, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.
2. La Regione concede, altresì, contributi ad associazioni imprenditoriali, enti bilaterali tra le parti sociali ed organizzazioni sindacati per progetti sperimentali, che valorizzano le competenze di pensionati attraverso lo svolgimento di attività di tutoraggio finalizzata all'avviamento dei giovani al lavoro.
3. Alle imprese che assumono a tempo indeterminato il soggetto che ha svolto il tirocinio, entro dodici mesi dal termine dello stesso, è concesso un contributo una - tantum per ciascun giovane che non goda di altri benefici per l'assunzione.


1. La Regione, per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, concede per ciascun progetto di impresa ammesso a finanziamento i seguenti benefici:
a) prestiti senza interessi sulle spese di impianto, attrezzature e scorte di materie prime;
b) contributi sulle spese di gestione e di assistenza tecnica.



1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) può concedere aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, nuovi lavoratori inoccupati e disoccupati.
2. La Regione può finanziare, altresì, progetti presentati dall'agenzia regionale per l'impiego, da enti bilaterali fra le parti sociali e da associazioni di categoria che prevedono l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato, anche part - time, di soggetti inoccupati e disoccupati.
3. I progetti definiscono i soggetti che si intendono collocare nonchè le imprese che hanno assunto l'impegno delle assunzioni.
4. L'aiuto per ogni nuovo assunto è elevato nel caso di soggetti svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro.


1. La Regione contribuisce alla integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà di cui all' articolo 1, comma 1, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 ed all'articolo 5 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia nel caso di un più razionale impiego di personale sia, soprattutto, nel caso di crisi aziendale.
2. La Regione favorisce in via sperimentale accordi tra piccole e medie imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre di almeno quattro ore settimanali l'orario di lavoro a parità di retribuzione.
3. La Regione contribuisce, altresì alla integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. 726/1984, convertito in legge 863/1984, che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di incrementare l'occupazione.


1. La Giunta regionale determina, con apposito atto deliberativo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande. Con lo stesso atto la Giunta regionale stabilisce le fattispecie che danno luogo alla revoca dei contributi per i vari tipi di intervento.
2. Alla valutazione tecnico - finanziaria delle domande pervenute ai sensi degli articoli 4, 6 e 7, comma 2, provvede un nucleo di valutazione costituito presso il servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione con delibera di Giunta regionale e composto dal Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro o suo delegato che lo presiede, dal dirigente del servizio programmazione o suo delegato e da tre esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, formazione professionale ed economia aziendale, commerciale, marketing e agricoltura. Il nucleo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Ai lavori del nucleo assiste, con funzioni di segretario, un funzionario del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione, designato dal Dirigente del servizio medesimo.
4. Ai componenti del nucleo di valutazione, estranei all'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni. L'indennità di presenza per ogni giornata di seduta è fissata in lire 180.000.
5. Per la gestione di interventi, previsti nella presente legge, che per loro natura coinvolgono le amministrazioni provinciali, in qualità di enti delegati alla formazione professionale ai sensi delle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2, l'Agenzia regionale per l'impiego di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, gli enti bilaterali regionali, costituiti in osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi interconfederali e la società per l'imprenditoria giovanile di cui al d.l. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito, con modificazioni, in legge 29 marzo 1995, n. 95, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti suddetti.
6. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire alla Regione ogni dato utile al rilevamento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività formative e delle altre attività per le quali i contributi sono concessi, con particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati, sulla base di schemi forniti dal Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro.


1. La Regione, anche mediante l'attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui al capo II e l'utilizzo dei servizi integrati per l'impiego di cui all'articolo 11, promuove e realizza attività di ricerca e di studio dirette alla individuazione di:
a) aree territoriali caratterizzate da gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro;
b) nuovi bacini di impiego ovvero di settori ad elevata crescita occupazionale potenziale.



1. La Regione promuove, anche in collaborazione con l'Agenzia regionale per l'impiego e con l'ufficio regionale e quelli provinciali del lavoro e della massima occupazione, la realizzazione di iniziative sperimentali per la programmazione e l'erogazione in forma integrata dei servizi per l'impiego, attraverso un raccordo con gli uffici regionali e provinciali di orientamento e formazione professionale. A tal fine stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì, interventi formativi e di riqualificazione del personale dipendente coinvolto nella offerta di servizi integrati per l'impiego.
CAPO II
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro



1. Ai sensi della legge 56/1987 è istituito l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro che opera all'interno del servizio regionale formazione professionale e problemi del lavoro.
2. L' Osservatorio regionale sul mercato del lavoro svolge un'attività permanente di osservazione, analisi e previsione della struttura e delle dinamiche del mercato del lavoro, di monitoraggio delle attività produttive e dell'occupazione volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, secondo un programma annuale predisposto ai sensi dell'articolo 13.
3. In particolare l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro svolge le seguenti attività:
a) progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro e sulle condizioni di di lavoro;
b) predisposizione di informazioni analitiche riferite ad aree territoriali, settori di attività e tipologie professionali specifiche, finalizzate all'analisi del mercato del lavoro locale, anche attraverso una raccolta sistematica di dati, espletata dalla rete periferica, sullo stato e sulle tendenze del mercato del lavoro a livello territoriale disaggregato;
c) predisposizione e diffusione di note periodiche, con cadenza almeno semestrale, corredate da quadri statici, che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro, l'andamento delle attività produttive e della formazione professionale;
d) realizzazione di analisi sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;
e) assolvimento dei compiti di collaborazione con il sistema della formazione professionale ed orientamento, così come stabilito dalla l.r. 16/1990;
f) raccordo costante con i servizi regionali interessati alle politiche attive del lavoro, con gli osservatori istituiti dalle altre Regioni ed operanti nell'ambito delle problematiche socio - economiche, con gli osservatori degli enti bilaterali previsti dagli accordi tra le parti sociali e con l'osservatorio nazionale sul mercato del lavoro di cui alla legge 56/1987;
g) svolgimento di attività di valutazione e di monitoraggio relativo all'impatto occupazionale delle iniziative e dei progetti di incentivi all'occupazione, secondo modalità e termini che verranno stabiliti nell'ambito del programma di attività.

4. L' Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, al fine di ricevere in tempi rapidi e funzionali i dati relativi ai mercati del lavoro territoriali, si avvale di una rete informativa dotata di punti operativi presso le Province e le scuole regionali di formazione professionale, utilizzando il personale della formazione professionale già funzionalmente assegnato agli enti delegati ai sensi della l.r. 16/1990.
5. La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro avvengono nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico.


1. Il programma annuale di attività redatto dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 14 e sulla base delle indicazioni espresse dalla Commissione regionale per l'impiego, è approvato dalla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, previo parere del comitato di concertazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti esterni pubblici e privati di comprovata capacità professionale.


1. Al fine di assistere sotto il profilo tecnico - operativo l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro per la elaborazione del programma annuale di attività, è istituito il Comitato tecnico - scientifico che è composto da:
a) l'Assessore regionale al lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) i Dirigenti responsabili dei servizi regionali programmazione, informatico - statistico, formazione professionale e problemi del lavoro, industria e artigianato o loro delegati;
c) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione;
d) un rappresentante dell'Agenzia regionale dell'impiego;
e) un esperto designato di concerto dalle Amministrazioni provinciali;
f) due esperti nominati dal Consiglio regionale di comprovata esperienza desumibile dai curricula, componenti in discipline statistiche, economiche, sociologiche e giuridiche.

2. I componenti del Comitato tecnico - scientifico vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per l'intera durata della legislatura.
3. Ai componenti del Comitato tecnico - scientifico estranei dell'amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità di presenza per ogni giornata di seduta è fissata in lire 130.000.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla settima.
CAPO III
Fondo regionale per l'occupazione e disposizioni finanziarie



1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è istituito il fondo per l'occupazione, la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.
2. Il fondo è alimentato:
a) dagli stanziamenti annuali di bilancio;
b) dalle risorse del fondo sociale europeo, che saranno allo scopo destinate per gli interventi eligibili al suo concorso;
c) dai rientri, recuperi, economie sugli interventi finanziati;
d) da eventuali ulteriori apporti aggiuntivi della Regione;
e) da eventuali assegnazioni statali.

3. Il fondo per l'occupazione di cui al comma 1 è ripartito con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con deliberazioni da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare, agli stati di previsione del bilancio per l'anno 1997, le variazioni occorrenti per la istituzione, la modificazione e la soppressione dei capitoli relativi all'attuazione della presente legge.
5. Con le modalità di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni agli stati di previsione che si rendessero necessarie sulla base dei criteri di impiego.
6. Con le modalità di cui al comma 4, le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio successivo anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi.


1. Per l'anno 1997 il fondo di cui all'articolo 15 è quantificato in lire 11.100 milioni e ripartito per gli interventi e negli importi di seguito indicati:
a) articolo 2, comma 4, lire 500 milioni;
b) articolo 3, comma 2, lettere a) e b), lire 800 milioni;
c) articolo 3, comma 3, lettera a), lire 600 milioni;
d) articolo 3, comma 3, lettere b) e c), lire 250 milioni;
e) articolo 4, comma 1, lire 700 milioni;
f) articolo 5, comma 1, lire 50 milioni;
g) articolo 5, comma 2, lire 100 milioni;
h) articolo 5, comma 3, lire 350 milioni;
i) articolo 6, comma 1, lettera a), lire 3.000 milioni;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), lire 3.000 milioni;
m) articolo 7, comma 2, lire 800 milioni;
n) articolo 8, comma 1, lire 200 milioni;
o) articolo 8, comma 2, lire 100 milioni;
p) articolo 8, comma 3, lire 100 milioni;
q) articolo 11, lire 100 milioni;
r) articolo 12, lire 450 milioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare gli importi di cui al comma 1 con risorse del fondo sociale europeo di cui agli obiettivi 2, 3 e 5b, fino alla concorrenza complessiva di lire 3.000 milioni, per gli interventi e per i territori eligibili.
3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo sarà determinata con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. Alla copertura delle spese indicate al comma 1 si provvede nel modo seguente:
a) mediante impiego delle somme iscritte a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1997 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 26 aprile 1982, n. 13 e 12 aprile 1995, n. 34:
capitolo 3211101 per lire 500 milioni;
capitolo 3211107 per lire 100 milioni;
capitolo 3211108 per lire 3.600 milioni;
capitolo 3211201 per lire 3.900 milioni;
b) mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio per l'anno 1997, partita 1 dell'elenco 1, per lire 3.000 milioni.

5. Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.
6. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte in appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
7. Alla copertura delle spese previste dagli articoli 9 comma 4 e 14 comma 3 si provvede per l'anno 1997 con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno; per gli anni successivi con le disponibilità recate dai capitoli corrispondenti dei rispettivi bilanci di previsione.
8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti di lire 3.000 milioni.
CAPO IV
Disposizioni transitorie



1. Per l'anno 1997, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, gli interventi e le relative procedure sono individuati nell'allegato alla presente legge.
2. Per l'anno 1997, il programma di attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 13 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge, previo parere del comitato di concertazione e della commissione regionale per l'impiego.
3. Le cooperative che hanno ottenuto nell'anno 1996 le iscrizioni al registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ovvero la iscrizione di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 nonchè le società che si sono costituite nell'anno 1996 e che hanno ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'anno 1997 possono presentare domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per usufruire dei contributi di cui all'articolo 6.
4. La Giunta regionale, con la collaborazione delle associazioni degli enti locali, dei BIC Marche, delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni della cooperazione legalmente riconosciute, attua un programma di informazione sugli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
5. Per il 1997 la Giunta regionale determina l'entità degli interventi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
6. Il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 6 della l.r. 12 aprile 1995, n. 34 esaurisce le proprie funzioni con la valutazione dei progetti presentati entro il 31 dicembre 1996 e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il rapporto di lavoro a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa del personale utilizzato dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 26 aprile 1982, n. 13, è prorogato, alla stesse condizioni, fino all'espletamento del concorso riservato, per titoli ed esami, che la Giunta regionale provvede ad indire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Ai fini dell'indizione del concorso di cui al comma 7 è individuato, nella dotazione organica della Giunta regionale, un posto vacante nell'ambito dell'ottava qualifica funzionale, figura professionale "Assistente in materia di elaborazioni statistiche".
9. Al concorso riservato è ammesso a partecipare il personale di cui al comma 7:
a) che sia stato utilizzato dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 13/1982 per un periodo continuativo di almeno dieci anni e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che sia in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e di tutti i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

10. I benefici concessi ai sensi della l.r. 12 aprile 1995, n. 34 continuano ad essere liquidati con le modalità previste dalla legge medesima.


1. Le l.r. 26 aprile 1982, n. 13 e 12 aprile 1995, n. 34 sono abrogate.
2. Alla tabella B della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come da ultimo modificato dalla l.r. 4 luglio 1994, n. 23, sono aggiunte le seguenti voci:
a) "Nucleo di valutazione, lire 180.000";
b) "Comitato tecnico - scientifico, lire 130.000".



1. L'erogazione dei benefici di cui alla presente legge è subordinata al parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE.
2. L'entità degli aiuti all'occupazione e alla formazione, concessi ai sensi della presente legge, si intende stabilita nei limiti del "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione Europea n. 96/C68 del 6 marzo 1996 a favore delle piccole e medie imprese.

Allegati

(articolo 17, comma 1)



Articolo 3 - Lavori socialmente utili



Finalità

La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili, rivolti,
in particolare, ad attività relative alla valorizzazione dei beni
culturali e del turismo, alla tutela dei beni ambientali, alla manutenzione
urbana e del verde pubblico ed allo sviluppo dei servizi sociali e di
protezione civile.



Ripartizione delle risorse

La Giunta regionale, sulla base delle deliberazioni assunte dalla Commissione
regionale per l'impiego, definisce la quantità delle risorse destinate
alle iniziative di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 3 della legge.



Enti promotori e soggetti beneficiari

I soggetti promotori sono le amministrazioni pubbliche individuate
dall'articolo 1 del d.lgs. 29/1993, gli enti e le società a prevalente
partecipazione pubblica, le cooperative sociali.

Sono ammessi a finanziamento:

quanto alla lettera a) i progetti per lavori socialmente utili, approvati dalla
Commissione regionale per l'impiego e rientranti nella tipologia da essa
deliberati come ammissibili, riguardanti l'utilizzo di disoccupati di lungo
periodo e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza
trattamento previdenziale, secondo le disposizioni vigenti;

quanto alla lettera b) i progetti definiti nell'articolo 3, comma 2, lettera b)
della legge.



Entità del contributo

Quanto ai progetti di cui alla lettera a) il finanziamento é concesso
nei limiti del 50 per cento della somma eccedente il sussidio erogato dall'INPS
a carico dell'ente promotore e comunque non superiore a lire 400.00 mensili per
addetto.

Quanto ai progetti di cui alla lettera b) il finanziamento é concesso
sulla base dell'entità del sussidio previsto dal comma 3 dell'articolo 1
della legge 29 novembre 1996, n. 608, per ogni soggetto impiegato.



Procedura

Quanto alla lettera a) il finanziamento é concesso rispettando l'ordine
cronologico di presentazione delle domande. Le domande di finanziamento al
competente servizio della Regione debbono pervenire entro sessanta giorni dalla
data di approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

Quanto alla lettera b) il finanziamento é concesso rispettando l'ordine
cronologico di presentazione delle domande di approvazione dei progetti rivolte
alla Commissione regionale per l'impiego qualora sia accertato l'esaurimento
dei fondi statali. La giunta regionale definisce con proprio atto:

a) le attività formative minime da svolgersi in aula, per ogni progetto,
e le modalità del loro svolgimento;

b) le modalità successive di erogazione ai beneficiari che può
essere effettuata anche attraverso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, come previsto dal comma 19 dell'articolo 1 della richiamata legge
608/1996.



Variazioni progettuali

Le variazioni progettuali sono approvate, in via preventiva, dalla Commissione
regionale per l'impiego.



Revoca del contributo

La Giunta regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero della somma
erogata nei seguenti caso:

a) il progetto é stato modificato senza la preventiva approvazione da
parte della Commissione regionale per l'impiego;

b) il progetto é stato interrotto per qualsiasi motivo, fatti salvi i
casi di forza maggiore nel qual caso l'aiuto maturato é pari ad 1/12
della somma erogata per ogni mese precedente l'interruzione.



Articolo 3, comma 3, lettera a)

Attività imprenditoriale svolta da soggetti provenienti da
progetti per lavori socialmente utili




Finalità

La Regione favorisce la creazione delle condizioni per
l'autoimprenditorialità da parte dei soggetti che hanno partecipato alla
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 della legge, attraverso la
concessione di un contributo una-tantum.



Beneficiari

Possono beneficiare del contributo le imprese individuali nonché le
cooperative, le società in nome collettivo e le società in
accomandita semplice la cui compagine sociale sia composta da soggetti che
hanno prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3
della legge, per almeno un terzo ove si tratti di cooperative e per almeno il
51 per cento negli altri casi, che realizzano una iniziativa imprenditoriale
nei settori di attività previsti nell'articolo medesimo.

I soggetti che danno luogo alla concessione del contributo debbono partecipare
alla realizzazione della attività prevista nel progetto di impresa.



Priorità

Le società cooperative hanno priorità su tutti gli altri soggetti
richiedenti.



Entità del contributo

Il contributo per ogni soggetto che abbia prestato attività lavorativa
nei progetti di cui all'articolo 3 della legge, é pari a lire
6.000.000.



Procedura

Le domande sono presentate al servizio competente della Regione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.

Il finanziamento regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico
di presentazione delle domande corredata dalla relazione sulla attività
che si intende svolgere, dalla attestazione concernente la partecipazione ai
progetti di cui all'articolo 3 della legge e dal certificato della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante l'inizio della
attività medesima.



Revoca del contributo

Il contributo é revocato qualora nei ventiquattro mesi decorrenti dalla
data di inizio della attività venga a cessare l'attività
imprenditoriale proposta ovvero i soggetti a fronte dei quali il contributo
é stato concesso abbiano presentato le dimissioni o siano stati
dichiarati decaduti dalla compagine sociale.



Articolo 4 - Progetti di enti locali per giovani inoccupati e
disoccupati




Finalità

La Regione concorre al finanziamento dell'indennità, pari a lire 800.000
mensili, per ciascun soggetto impegnato in progetti di enti locali che siano
rivolti:

a) a migliorare i loro servizi con particolare riferimento a quelli relativi
alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio, storico-culturale, alla
accoglienza, alla promozione ed alla animazione turistica, ai servizi sociali,
che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa di primo
impiego;

b) all'inserimento di giovani in attività artigianali ed in quelle
svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici
regionali.



Beneficiari

Enti locali.



Priorità

Priorità é riconosciuta agli enti che, con riferimento
alla necessità di dimostrare il miglioramento dei loro servizi ed
inoltre di salvaguardare la tipicità dell'attività artigiana
esistente nel proprio territorio:

a) prevedono il maggior numero di soggetti, per la realizzazione di ogni
progetto;

b) si impegnano a favorire l'occupazione dei soggetti medesimi.



Entità del contributo

L'intervento regionale consiste nell'erogazione di un contributo
sull'indennità di cui al comma 1, pari:

a) al 75 per cento per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;

b) al 60 per cento negli altri casi;

c) l'indennità per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 4
é fissata in lire 800.000 mensili.



Procedura

L'ente locale presente al servizio competente della Regione, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, un progetto contenente i seguenti
elementi:

a) descrizione dell'attività;

b) finalità da perseguire;

c) durata del progetto la quale non può essere inferiore a quattro mesi
e non superiore a dodici mesi, non rinnovabili;

d) soggetti coinvolti:

1) numero e qualifica dei lavoratori coinvolti;

2) orario giornaliero richiesto;

3) titolo di studio.

Il nucleo di cui all'articolo 9, comma 2 della legge esprime parere motivato
sui progetti ammessi a valutazione e predispone la graduatoria.



Selezione dei partecipanti

L'assegnazione dei soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti
é svolta a cura delle sezioni circoscrizionali competenti per l'impiego.
Con riferimento ai progetti indicati al precedente titolo "Finalità", i
soggetti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) per i progetti di cui alla lettera a): iscrizione alle liste di collocamento
nonché diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;

2) per i progetti di cui alla lettera b): iscrizione alle liste di
collocamento.



Articolo 5, comma 1 - Tirocini pratici a scopo formativo e di
orientamento




Finalità

La Regione al fine di realizzare momenti di alternativa tra studio e
lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede
contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di
lavoro pubblici e privati.



Soggetti promotori

I soggetti promotori previsti dalla normativa vigente.



Soggetti beneficiari

Utenti in formazione scolastica, utenti in attesa di occupazione cioé
inoccupati, disoccupati e o in mobilità, studenti universitari compresi
quelli che frequentano corsi per diplomi universitari nonché coloro che
hanno concluso i predetti studi, utenti forniti di diploma di istruzione
secondaria superiore che frequentano corsi post-secondari di perfezionamento o
di specializzazione.



Priorità

Il 50 per cento delle disponibilità finanziarie é riservato, in
via prioritaria, ai progetti che prevedono attività formativa di
orientamento.



Entità dell'intervento

L'intervento regionale consiste nel rimborso delle seguenti spese:

a) vitto e alloggio sostenute dai tirocinanti, per un massimo forfettario di
lire 40.000 giornaliere;

b) trasporto con mezzi pubblici ovvero 1/5 del costo di un litro di benzina,
sostenute dagli stessi tirocinanti;

c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità
civile;

d) compensi orari e trasporto per la docenza;

e) tutor aziendale.



Procedura

I progetti sono presentati dai soggetti promotori al servizio competente della
Regione e debbono contenere le specifiche relative alla descrizione e
programmazione del tirocinio, alla formazione orientativa, ai beneficiari, al
tutor aziendale, al periodo di svolgimento e durata del tirocinio,
nonché la indicazione degli estremi dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Il finanziamento regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico
di presentazione dei progetti.



Articolo 3, comma 3, lettere b) e c)

Articolo 5, comma 2 - Progetti sperimentali



La determinazione delle modalità di concessione dei contributi sono
demandate alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per
l'impiego.



Articolo 5, comma 3 - Assunzioni dei tirocinanti



Finalità

La Regione favorisce le assunzioni di soggetti che hanno effettuato il
tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge mediante la concessione
di un contributo.



Beneficiari

Possono beneficiare del contributo le imprese che assumono a tempo
indeterminato, entro dodici mesi dal termine del tirocinio, soggetti che non
godono di altri benefici per l'assunzione e che hanno svolto il tirocinio,
anche presso altre imprese o enti.



Entità del contributo

Il contributo una-tantum per ogni soggetto assunto é pari a lire
3.000.000.



Procedura

La domanda di contributo é presentata, al servizio competente della
Regione, dall'impresa che assume a tempo indeterminato i soggetti che hanno
effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge.

Il contributo regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.



Articolo 6 - Imprenditoria giovanile



Finalità

La Regione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, promuove
nuove attività imprenditoriali.

I progetti di impresa ammissibili a finanziamento possono ricadere nei settori
produttivi o di servizi.

Possono usufruire delle agevolazioni della legge le attività commerciali
poste in essere solamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nei
centri abitati, con meno di 500 abitanti, ricadenti negli altri comuni
montani.

Gli interventi sono estesi ai giovani imprenditori agricoli singoli o associati
ai sensi del reg. CEE 2328/1991 con priorità per coloro che risiedono
nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975 e in particolare
nelle aree parco ai sensi della legge 394/1991.

Saranno finanziabili le azioni relative alle maggiorazioni ammissibili ai sensi
del reg. CEE 2328/1991, articolo 12, i progetti relativi ai piani di
miglioramento che non rientrano nei parametri dell'articolo 5 del reg. CEE
2328/1991 che stabilisce le condizioni di accesso agli aiuti, le azioni
relative alle spese di gestione, dovute ai costi aggiuntivi derivati
dall'introduzione di nuove tecniche innovative a basso impatto ambientale per
un periodo non superiore ai cinque anni nella misura decrescente del 20 per
cento annuo; tale aiuto é riferito alle spese reali di costituzione e
funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. I
beneficiari di questa azione dovranno essere individuati dalla Regione in base
ai progetti di ristrutturazione ambientale e riqualificazione delle
produzioni.



Beneficiari

I benefici finanziari sono concessi alle cooperative, di cui all'articolo 17,
comma 3, a società di persone, e a società in accomandita
semplice che abbiano ottenuto la iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nell'anno solare nel quale presentano la
domanda. Le imprese individuali possono presentare le domande nell'anno solare
nel quale hanno richiesto la partita IVA. Le cooperative possono presentare
domanda entro i sei mesi successivi alla iscrizione al registro prefettizio di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ovvero alla iscrizione di cui
all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50.

I soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della l.r. 34/1995 e che sono
stati esclusi dalla valutazione per irregolarità o per assenza di
documentazione possono ripresentare domanda nell'anno 1997.

I soggetti, per accedere alle agevolazioni di legge, debbono avere
un'età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni. Nel caso di
società o cooperative, il suddetto requisito deve essere posseduto da
almeno il cinquantuno per cento dei soci, che rappresentino almeno il
cinquantuno per cento del capitale sociale.

Il limite di età é elevato a quarant'anni per:

a) i lavoratori licenziati o in mobilità;

b) i laureati e coloro che hanno superato con esito positivo corsi post-diploma
legalmente riconosciuti, di durata almeno biennale;

c) i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per
cento;

d) gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in
Italia da non oltre due anni e siano residenti nelle Marche;

e) gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche;

f) gli ex detenuti;

g) le donne.

Il limite di età é, altresì, elevato a cinquatancinque
anni per le donne madri, purché le stesse siano disoccupate da almeno
un anno dalla data di presentazione della domanda e per i soggetti che hanno
prestato attività lavorativa nei progetti di lavori di cui agli articoli
4 e 5 della legge.



Priorità

Una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie
é riservata, in via prioritaria, all'avvio delle attività da
parte dei soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti
di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 4, comma 3, della legge.

A parità di qualificazione tecnica, é riconosciuta
priorità:

a) alle iniziative assunte da donne ovvero a prevalente componente
femminile;

b) alle imprese che utilizzano nuove tecnologie o nuove tecniche di
gestione;

c) alle imprese localizzate nelle aree a forte squilibrio tra la domanda e
offerta di lavoro;

d) alle imprese che favoriscono l'inserimento nella attività lavorativa
di ex tossicodipendenti, di ex detenuti, di persone portatrici di handicap
fisici e mentali ovvero di immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti
nelle Marche.

Viene, altresì, riconosciuta priorità ai progetti che
incrementano il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti e delle materie prime
seconde ed ai progetti che perseguono in via principale l'obiettivo del
risparmio e dell'uso razionale delle risorse idropotabili nonché a
quelli che concorrono al risanamento delle risorse idriche.

Ai progetti non finanziati nel corso del 1997 per esaurimento di fondi o per
chiusura dell'esercizio finanziario é riconosciuta priorità
nell'utilizzo delle disponibilità recate, per le medesime
finalità, dal bilancio dell'esercizio finanziario 1998.



Entità delle agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni finanziarie consistono in:

a) spese di impianto ed attrezzature e scorte di materie prime: prestito senza
interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza al 30 giugno di
ogni anno, a partire dal secondo successivo a quello in cui il prestito
è stato erogato, pari al 60 per cento della spesa ammissibile e,
comunque, fino al limite di lire 100 milioni. I predetti limiti sono elevati,
rispettivamente, al 70 per cento ed a lire 140 milioni per le cooperative.
L'erogazione dei prestiti è subordinata alla presentazione, da parte dei
soggetti beneficiari, della documentazione giustificativa delle spese
sostenute, alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Ragione Marche ed
i beneficiari ed alla presentazione di garanzia fidejussoria a favore della
Regione. Ai soggetti che ne facciano richiesta il prestito può essere
anticipato per una quota pari al 60 per cento dello stesso e con le medesime
modalità di erogazione e di restituzione;

b) spese di gestione: contributo a fondo perduto, da erogarsi in un triennio,
pari al 40 per cento della spesa ammissibile per il primo anno, al 30 per cento
per il secondo ed al 20 per cento per il terzo, fino al limite massimo di lire
80 milioni complessivi. Il limite del 40 per cento è elevato al 50 per
cento per le cooperative;

c) spese di assistenza tecnica: contributi a fondo perduto pari al 50 per cento
della spesa ammissibile, per importi non superiori a lire 10 milioni per
ciascuno dei primi tre anni di attività.

Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:

1) persone giuridiche e titolari di imprese individuali che abbiano già
usufruito dei benefici di cui alle leggi regionali 7 ottobre 1987, n. 35, 31
ottobre 1988, n. 39, 9 settembre 1993, n. 22 e 12 aprile 1995, n. 34;

2) persone giuridiche nelle cui compagini sociali risultino persone giuridiche
o fisiche che abbiano goduto, in qualità di società o cooperative
o in qualità di imprese individuali, dei benefici previsti dalle leggi
regionali di cui alla precedente lettera a).

Non sono, altresì, ammissibili a finanziamento spese conseguenti ad
operazioni di carattere economico o finanziario operate fra la società e
le persone fisiche componenti la compagine societaria e società o
persone fisiche che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
o che risultino in rapporto di collegamento e controllo della stessa.



Procedura

Per la prima attuazione saranno prese in esame le richieste di ammissione alle
agevolazioni pervenute entro la scadenza del 30 aprile ai sensi della l.r. 12
aprile 1995, n. 34. Le scadenze successive sono determinate al 15 settembre
1997, al 31 marzo e al 15 settembre per gli anni successivi.

Il progetto di impresa, allegato alla domanda, deve contenere:

a) le finalità generali dell'iniziativa, gli obiettivi, le previsioni di
sviluppo;

b) il mercato di riferimento;

c) la descrizione del prodotto e del processo produttivo ovvero dei servizi e
delle modalità di erogazione degli stessi;

d) il personale;

e) la struttura finanziaria;

f) i bilanci di previsione, opportunamente illustrati, relativi ai primi tre
anni di attività;

g) gli altri benefici richiesti ed eventualmente ottenuti sulla base di altre
disposizioni regionali, nazionali o comunitarie;

h) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si chiede l'intervento.

Alla domanda sono, altresì allegati i curricula vitae dei soggetti
attuatori del progetto e della persona eventualmente incaricata della
assistenza tecnica.

Il nucleo di cui all'articolo 9, previo colloquio con i soggetti proponenti
esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione, predispone la
graduatoria ed individua le spese, compresi i relativi costi, da ammettere a
finanziamento.

La Giunta regionale determina, inoltre, i criteri di approvazione delle
eventuali varianti dei progetti ammessi a finanziamento.

I soggetti ammessi a finanziamento hanno l'obbligo di comunicare:

a1) qualsiasi variazione della compagine sociale avvenuta nel quinquennio
successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui tale
variazione investa oltre la metà dei soci, il nucleo di valutazione
provvede al riesame del progetto di impresa;

b1) ogni eventuale variazione al progetto con la documentazione atta a
dimostrare che le modifiche non comportano riduzione dell'efficacia del
progetto medesimo.



Decadenza delle agevolazioni finanziarie

La decadenza o la decurtazione delle agevolazioni finanziarie viene
pronunciata qualora:

a) i beneficiari dell'anticipazione non sostengano, entro centottanta giorni
dalla data di erogazione della stessa, le spese per cui è stato concesso
l'anticipo; la Giunta regionale può concedere motivatamente una proroga
non superiore a ulteriori centottanta giorni qualora il beneficiario dimostri
la impossibilità, non dipendente dalla propria volontà, a
sostenere tali spese;

b) si verifichi, nel quinquennio successivo alla data di presentazione della
domanda, una variazione della compagine sociale che faccia venir meno i
requisiti di cui al secondo capoverso del precedente titolo i "Beneficiari"
ovvero investa una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci;

c) si verifichi l'esito negativo del riesame di cui alla lettera a1) del
precedente titolo "Procedura";

d) la sede legale ed effettiva dell'impresa venga trasferita fuori del
territorio regionale;

e) gli impianti e le attrezzature ammessi a finanziamento vengano alienati o
distolti dall'uso previsto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di
acquisto;

f) a seguito di ispezioni direttive ad accertare lo stato delle iniziative
intraprese, vengano accertate, anche avvalendosi del parere del nucleo di
valutazione, gravi inadempienze o quando risulti compromessa l'attuazione dei
progetti finanziati.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite ed il
pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme
medesime.



Articolo 7, comma 2 - Aiuti alle assunzioni



Finalità

La Regione, concede aiuti alle imprese che assumono a tempo
indeterminato, anche part-time, soggetti che incontrano particolari
difficoltà di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro.



Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto tutte le imprese e le società cooperative
individuate nei progetti predisposti dall'agenzia regionale per l'impiego,
degli enti bilaterali fra le parti sociali e delle associazioni di categoria,
che assumono a tempo indeterminato inoccupati e disoccupati, iscritti alle
liste di collocamento da almeno due mesi al momento dell'assunzione, che non
usufruiscano di altri benefici per l'assunzione ad eccezione di quelli della
lettera f) previsti dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria e
ricadenti nelle seguenti categorie:

a) le persone disoccupate di età superiore a 32 anni alla data di
scadenza del bando di accesso;

b) gli ex tossicodipendenti;

c) gli ex detenuti;

d) le persone portatrici di handicap fisici e mentali;

e) gli immigrati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso
di validità o di documento equipollente;

f) le persone disoccupate, di età superiore a 40 anni. E' consentito il
cumulo con eventuali altri benefici fino alla concorrenza del totale degli
oneri dovuti per quel soggetto all'Istituto nazionale della previdenza
sociale.

Le categorie di persone di cui al capoverso precedente possono occupare posti
di lavoro che si rendono vacanti a seguito di dimissioni volontarie.

Nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neo-assunti in
qualità di soci-lavoratori, sono configurabili, a parità di
prestazione lavorativa, all'assunzione di lavoratori subordinati.

I beneficiari valgono per le assunzioni poste in essere dopo l'entrata in
vigore della legge e fino alla data che sarà determinata nel bando per
la presentazione dei progetti.



Cause di esclusione dall'aiuto

Sono escluse dall'aiuto le imprese che:

a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;

b) hanno in corso, ovvero hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data
di presentazione della domanda di aiuto, procedure concorsuali;

c) hanno effettuato, nei dodici mesi precedenti la data di scadenza del bando
di accesso, riduzione di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni
volontarie;

d) non applicano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori;

e) operano nella siderurgia, cantieristica navale, industria automobilistica e
delle fibre sintetiche, settori considerati sensibili dall'UE.

Il diritto all'aiuto è escluso, altresì, con riferimento a quei
lavoratori che, nell'ultimo rapporto di lavoro precedente lo stato di
disoccupazione, siano stati dipendenti di imprese dello stesso settore di
attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli delle imprese che assumono ovvero risultino, con quest'ultima, in
rapporto di collegamento o di controllo.



Priorità

Priorità è riconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a
tempo indeterminato:

a) del maggior numero di soggetti residenti nelle aree che presentano il
maggior squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;

b) del maggior numero di donne.

Priorità è, altresì, riconosciuta ai progetti che
prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti ultraquarantenni.



Entità dell'aiuto

Ai beneficiari è concesso un aiuto per ciascuna assunzione a tempo
indeterminato di lire 6.000.000 che è elevato a lire 8.400.000 per le
categorie che incontrano particolare difficoltà di inserimento e
reinserimento sul mercato del lavoro.

Nel caso di assunzioni part-time, l'aiuto è proporzionalmente ridotto
prendendo a base l'orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali
dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

L'aiuto è valido per un anno ed è concesso quale sgravio parziale
sulla contribuzione dovuta per l'assunzione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nel caso in cui la contribuzione sia inferiore all'importo
dell'aiuto, lo stesso viene concesso in misura pari alla contribuzione.

L'aiuto matura per non più di n. 10 assunzioni per ciascuna impresa.

All'agenzia regionale per l'impiego, agli enti bilaterali fra le parti sociali
ed alle associazioni di categoria è concesso, a fronte delle spese
inerenti l'elaborazione del progetto e la collaborazione nella fase di gestione
del progetto nel primo anno, il contributo di lire 1.000.000 per un massimo di
cinque progetti proposti dallo stesso soggetto.



Procedura

Il progetto allegato alla domanda deve contenere:

a) descrizione delle attività dell'impresa che intende assumere;

b) livello di inquadramento all'atto dell'assunzione;

c) altri benefici eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni
regionali, nazionali o comunitarie.

Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 esprime parere motivato sui
progetti ammessi a valutazione e predispone la relativa graduatoria.



Articolo 8, comma 1 - Contratti di solidarietà
(difensivi)




Finalità

La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori
interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione
dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia nel caso
di un più razionale impiego del personale, sia soprattutto nel caso di
crisi aziendale (articolo 1, comma 1, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, articoli 5 e 24 del d.l. 20
maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

La Regione favorisce, in via sperimentale, accordi tra piccole e medie imprese
e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre di almeno
quattro ore settimanali l'orario di lavoro a parità di retribuzione.



Beneficiari

Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che al fine di
evitare in tutto o in parte licenziamenti, stabiliscono una riduzione di almeno
quattro ore dell'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del
personale dipendente a tempo indeterminato.

Non possono beneficiare del contributo le imprese che:

a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;

b) hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;

c) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di
dimissione volontarie;

d) non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza, dagli
accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori.



Priorità

Il contributo è concesso prioritariamente alle imprese soggette alla
CIGS.



Entità del contributo

Alle imprese è concesso un contributo pari ad un quarto del monte
retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per un
periodo non superiore a 24 mesi. Il contributo è liquidato alla impresa
richiedente che trasferirà il 50 per cento dello stesso ai lavoratori
interessati (articolo 5, comma 5, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in
legge 19 luglio 1993, n. 236).



Procedure

Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura
prevista dall'articolo 1, comma 3, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (parere dell'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione).



Revoca del contributo

Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa. Il
contributo è, altresì, revocato, alle imprese che licenziano i
lavoratori nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di riduzione
dell'orario.



Articolo 8, comma 2 - Contratti di solidarietà
(espansivi)




Finalità

La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori
interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione
dell'orario di lavoro, stipulati al fine di incrementare l'occupazione
(articolo 2, comma 1, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19
dicembre 1984, n. 863).



Beneficiari

Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che, al fine di
incrementare l'occupazione, stabiliscono una riduzione di almeno quattro ore
dall'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del personale
dipendente a tempo indeterminato e procedono ad assunzioni che costituiscono
nuovi posti di lavoro rispetto al personale dipendente a tempo indeterminato in
forza all'atto della domanda.

Non possono beneficiare del contributo le imprese che:

a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;

b) hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;

c) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di
dimissioni volontarie;

d) non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza, dagli
accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori.



Entità del contributo

Alle imprese è concesso un contributo pari al cinquanta per cento del
monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro
per un periodo non superiore a dodici/ventiquattro mesi.

Il contributo è liquidato alla impresa richiedente che trasferirà
il 50 per cento dello stesso ai lavoratori interessati.



Procedura

Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura
prevista dall'articolo 2, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (accertamento dell'ispettorato del
lavoro).



Revoca del contributo

Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa.

Il contributo è, altresì, revocato alle imprese che licenziano i
nuovi assunti oppure i lavoratori interessati al contratto si
solidarietà nei dodici/ventiquattro mesi, rispettivamente, dalle
assunzioni o dalla data di riduzione dell'orario.